T.a.r. Campania (Napoli) Sez. V sent. 803 del 25 gennaio 2007
Requisizione di una vasca di cemento al fine dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani,




n. 803/07 Reg. Sent.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione Quinta

Composto dai signori

Antonio Onorato presidente

Andrea Pannone consigliere

Paolo Carpentieri consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 243 del 2007 proposto dal Consorzio di bonifica del Sannio Alifano in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fabio Benincasa e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via S.Maria in Costantinopoli n, 3,

contro

il Comune di Amorosi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fianci Emilio Iacobelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Giannone 30,

e

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, ex lege domiciliato in via Dia n.11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege lo rappresenta e difense in giudizio,

avverso e per l’annullamento

previa sospensiva, dell’ordinanza 20 dicembre 2006 n. 11246 con la quale il Sindaco ha disposto la requisizione di una vasca di cemento di proprietà della parte ricorrente al fine dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti,

Relatore, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007, il presidente;

Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;

Ritenuto che – come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.

Constatato che l’ordinanza sopra descritta è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 T.U.18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale: (comma 4) e (comma 5) ,

Rilevato che, tuttavia, l’esercizio di tale particolare potere del Sindaco, per quanto concerne la particolare situazione di emergenza determinatasi in Campania in materia di rifiuti, risulta sospeso per effetto della norma eccezionale contenuta nell’art. art. 5 comma 5 del D.L. 9 ottobre 2006 n. 263 (convertito dalla L. 6 dicembre 2006 n. 290), secondo il quale, .

Ritento che, pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso con il quale è stato denunciato il vizio di incompetenza,

Constatato che risulta fondato anche il secondo motivo in quanto risulta violato l’art. 191 comma 3 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, secondo il quale contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco nella specifica materia ; tanto perché, nella specie, tali adempimenti sono stati del tutto omessi e, in particolare, nell’ordinanza sindacale manca sia la menzione delle disposizioni alle quali si è inteso derogare, sia la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani su una parte del territorio comunale, non istituzionalmente destinata ed attrezzata a tale scopo.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso in esame debba essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e con equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.

Il PRESIDENTE Est.

(dott.Antonio Onorato)