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TAR Veneto III Sez. n. 1153 del 02.05.2006
Sull'adeguamento delle vecchie discariche ai sensi del dlgs 36/2003
Segnalazione di A. Valentino

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Ric. n. 387/2005 Sent. n. 1153/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere
Riccardo Savoia - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 387/2005 proposto da GIROTTO F.lli SRL, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, prima rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Mantovan, poi, su rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall’avv. Massimo Donadi selettivamente domiciliato presso lo stesso in Venezia Mestre, Via Cà Savorgnan, 40;
CONTRO
la Provincia di Treviso, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Marco n. 3901, come da mandato a margine del controricorso;
e nei confronti di
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giudo Masutti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Emanuela Rizzi, in Venezia, S.Croce, 312/a, come da mandato a margine del ricorso;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 54322 del 10 dicembre 2004 del dirigente del settore gestione del territorio della provincia di Treviso avente a oggetto “progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003 con l’integrazione del codice CER 17. 06.05”;
del parere 9 novembre 2004 della commissione tecnica provinciale per l’ambiente;
del parere dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo del 24 settembre 2004;
della nota dell’assessore all’ambiente del Comune di Sernaglia della Battaglia del 22 ottobre 2004;
di ogni altro atto del procedimento connesso e consequenziale.
Visto il ricorso, ritualmente depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso, e del Comune di Sernaglia della Battaglia;
Vista le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2005 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia- i procuratori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 , recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" (G.U. 12 marzo 2003, n. 59, S.O) e del D.M. 13 marzo 2003 , recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". (G.U. 21 marzo 2003, n. 67), è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE, in esecuzione della delega contenuta nell'art. 42 L. n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001).
Il D.Lgs. n. 36 del 2003 è entrato in vigore il 27 marzo 2003 ed ha espressamente abrogato le norme tecniche in materia di discariche sino ad oggi applicabili contenute nei paragrafi 4.2, 5 e 6 della Del.C.I. 27 luglio 1984, nonché il D.M. 11 marzo 1998, n. 141 , recante "Regolamento per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
A norma dell'art. 1, il decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
Per quanto è d’interesse in causa va osservato che l'art. 17 fissa le norme transitorie che accompagnano l'entrata in vigore del decreto:
1) Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate
2) Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Del.C.I. 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 , nonché delle delibere regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria
3) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'art. 17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto.
2. La società ricorrente ha presentato sia una richiesta di ampliamento dell’autorizzazione posseduta volta al conferimento in discarica anche di materiale inerte contenente amianto, sia il progetto di adeguamento, domande entrambe respinte, con un unico provvedimento che ha prescritto modalità e tempi di chiusura della discarica.
La ditta impugna i corrispondenti dinieghi deducendone l’illegittimità per i motivi rubricati: in sintesi, sarebbe illegittimo, in sede di approvazione del piano di adeguamento, non consentire lo smaltimento in discarica dei prodotti prima interdetti, come nel caso di specie, posto che ex DPR 8 agosto 1994 sarebbe stato consentito da sempre e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.36/03 il conferimento nelle discariche di tipo 2 A di rifiuti contenenti amianto, senza così che l’amministrazione avesse alcun potere discrezionale in merito alla richiesta relativa.
Sarebbe poi illegittimo il diniego relativo all’esame del progetto di adeguamento, perché fondato su presupposti insussistenti o ultronei, come quello concernente la viabilità.
Infine non sarebbe legittima la determinazione relativa alle modalità di chiusura della discarica, ben potendo la società ricorrente richiedere diverse procedure di ricomposizione.
3. Ritiene il collegio che il ricorso e quindi l’esame del provvedimento vada distinto con esame da un lato delle questioni concernente il diniego di conferimento di nuovi materiali rispetto quelli precedentemente autorizzati e del progetto di adeguamento, dall’altro delle questioni concernenti le modalità di chiusura della discarica.
3.1. Quanto alla prima questione il Collegio ritiene che il provvedimento sia legittimo.
Come si è visto il regime transitorio risulta essere il seguente:
Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate; chiaro lo scopo della disposizione che consente, ma solo fino al 16 luglio di quest’anno , che le discariche vecchie non adeguate, per dirla col linguaggio del decreto legislativo, continuino a smaltire i rifiuti per il cui conferimento avevano la prescritta autorizzazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'art. 17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto.
L’art.17 dunque prevede che fino al 16 luglio 2005 - data poi da ultimo prorogata- è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Del.C.I. 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 , nonché delle delibere regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
Dunque il legislatore riconosce la possibilità che nelle nuove discariche sia consentito lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per cui era rilasciata l’autorizzazione, ma specificamente indicati e differenziati a seconda della tipologia di discarica, anche se pure questa volta solo fino al 16 luglio p.v..
Ma allora quid iuris per le discariche “adeguate”? Se lo scopo del legislatore è di consentire smaltimenti “eccezionali”, o in deroga alla autorizzazione, fino al 16 luglio, e solo fino a tale data, significa che l’adeguamento alla nuova normativa mediante la adozione e approvazione del piano relativo segna lo spartiacque tra vecchio e nuovo, con la conseguenza, tuttavia, che alle discariche adeguate non può essere applicato alcun regime diverso da quello proprio delle discariche nuove, nel senso che si potrà distinguere solo tra discariche vecchie, da una parte, e discariche nuove o adeguate, dall’altra.
Ma se così è, è possibile consentire solo alla discarica adeguata, non come nella specie, quello smaltimento eccezionale, come sopra lo si è definito, previsto dal regime transitorio fino al 16 luglio 2005, essendo equiparata la discarica adeguata a quella nuova.
Del resto non si riesce a capire che differenza dovrebbe esserci tra la discarica che nasca ex novo, e pertanto debba seguire ab origine le disposizioni previste dalla direttiva comunitaria e recepite nel decreto legislativo n.36/03, e quella nata e governata da un regime diverso, ma che abbia ottenuto l’assenso proprio relativamente a quelle opere che consentano il rispetto delle disposizioni recate dalla nuova disciplina; vi sarebbe una ingiustificabile disparità di trattamento, mentre la data mortale del 16 luglio contrapposta a quella ben più lontana del 2009 come termine ultimo per la conclusione dei lavori ben può essere letta come acceleratoria per chi decida di adeguarsi in tempo per fruire del periodo di smaltimento “eccezionale”.
Nel caso de quo, allora , la discarica “vecchia” certamente non aveva l’autorizzazione relativa allo smaltimento richiesto, tanto che la richiede, se la vede negare e impugna il diniego, sicchè non le si applica il primo comma dell’art.17 ”le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate”, e il presupposto perché possano ricevere, fino al luglio 2005 prima, dicembre 2005 poi, oggi giugno 2006 è costituito dall’approvazione del progetto di adeguamento.
Allora la legittimità del conferimento allargato, per così dire, discende solo dalla demolizione delle ragioni opposte dall’amministrazione per negare la congruità allo scopo del progetto presentato dalla ricorrente.
Le ragioni sulle quali il collegio ritiene opportuno soffermarsi sono essenzialmente due:
- la barriera di confinamento proposta risulta avere per le scarpate uno spessore complessivo inferiore a 0,5 metri, in contrasto con quanto stabilito al punto 1.2.2 dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003;
- la proposta di viabilità di accesso alla discarica non è approvata dal comune in quanto non risponde ai requisiti di sicurezza, e risulta insufficiente.
La ricorrente contesta la prima motivazione asserendo che il procedimento da essa seguito, pur non essendo quello richiesto dalla norma, tuttavia è in grado di assicurarne il rispetto, mentre quanto alla viabilità osserva che non si tratterebbe di una nuova discarica ma di una discarica già autorizzata, sicché la localizzazione e la idoneità della stessa allo smaltimento e al conferimento in discarica sarebbe già stata valutata positivamente al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Va invece osservato che quanto a quest’ultimo elemento la proposta di adeguamento aveva come effetto quello di prevedere il conferimento in discarica di altro tipo di materiale e in un termine che originariamente era estremamente ridotto - si sono già ricordate le proroghe normative che risultano tuttavia successive all’adozione dell’atto impugnato -sicché è ben ipotizzabile, come fatto dall’amministrazione, che nel sito di interesse vi sarebbe stato un notevole aggravio di circolazione di mezzi pesanti onde consentire lo smaltimento autorizzato nel breve lasso di tempo concesso; è allora verosimile, se non assolutamente provato, che fosse necessario un adeguamento della viabilità di accesso al sito, adeguamento tuttavia negato dal comune.
Ma anche il primo presupposto non è sussistente nella prospettazione della ricorrente. Dispone infatti l’allegato 2. 4. 2. che il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dagli indicati criteri. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 metri, a condizione che vengano approvate dall’ente territoriale competente.
Quindi è vero che esiste la possibilità di soluzioni alternative le quali tuttavia devono essere approvate dall’ente competente.
La soluzione proposta dalla ricorrente consiste nella posa di 1 materassino bentonitico di 6 millimetri, sia sulle scarpate che sul fondo ed è proprio qui il vizio del ragionamento.
Come esattamente mette in rilievo la difesa dell’amministrazione il ricordato paragrafo osserva che per tutti gli impianti dev’essere prevista l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al disopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Dunque dal combinato disposto di tale ultima espressione con quanto sopra evidenziato, le particolari soluzioni progettuali sono idonee ad assicurare una protezione equivalente solo in relazione alla barriera di confinamento delle scarpate, mentre la barriera geologica deve evidentemente sempre essere presente, naturalmente per così dire, per ciò che riguarda l’impermeabilizzazione del fondo, cosa invece da escludersi nella specie, dove la ricorrente conseguirebbe tale impermeabilità mediante l’aggiunta del ricordato materassino; orbene, la motivazione ostativa non riguarda ex professo l’impermeabilizzazione del fondo, ma nel richiamare il punto 1.2.2. fa chiaro riferimento alla contrarietà con la previsione normativa della barriera di confinamento proposta, che ha certamente uno spessore complessivo inferiore a mt. 0,5, e tanto basta a sorreggere la legittimità del provvedimento.
Vanno dunque respinte tutte le censure, anche quelle di ordine procedimentale, che non possono essere apprezzate in quanto la ricorrente ha certamente partecipato al procedimento che si è articolato in più fasi di contraddittorio, mediante la richiesta di adeguamenti ai progetti via via presentati, relative al diniego di conferimento di materiale contenente amianto e di approvazione del progetto di adeguamento della discarica.
3.2 Con l’ultima censura viene poi impugnata la previsione concernente la chiusura della discarica, conseguente al diniego di approvazione del piano di adeguamento. Secondo l’autorità procedente la chiusura dovrà necessariamente effettuarsi come da progetto di variante approvato nell’anno 2000 che tuttavia,osserva la ricorrente, sarebbe stato revocato perché è stata approvata altra variante in data 14 febbraio 2002. L’amministrazione si difende osservando che il provvedimento del 2000 era quello che prevedeva il mantenimento della fossa di cava senza apporto di materiale, ma è evidente che una volta obbligata la chiusura della discarica ben potrà la ricorrente proporre altri progetti per la ricomposizione.
In particolare osserva il Collegio che l’articolo 17 del decreto legislativo n. 36 precisa al quinto comma che in caso di mancata approvazione del piano, l’autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all’articolo 12, comma 1, lettera c) , laddove si precisa che la procedura di chiusura della discarica è avviata “sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all’ambiente e alla salute, a iniziativa dell’ente competente per territorio”.
Dalla lettura di tale disposizione risulta dunque che l’amministrazione deve adottare uno specifico provvedimento, con le garanzie procedimentali onde consentire la partecipazione della ricorrente alle determinazioni finali.
Pertanto il motivo va accolto nei sensi di quanto in motivazione, mentre il ricorso deve essere respinto per le residue censure.
La soccombenza parziale autorizza la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie limitatamente alla censura relativa alla modalità di chiusura della discarica, e lo respinge per il resto, e per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui dispone sulla modalità della chiusura della discarica stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 novembre 2005.
Il Presidente L’Estensore
Depositata il 02.05.2006
Il Segretario