TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3305 del 21 maggio 2018
Beni Ambientali.Conseguenze dell’inosservanza del termine per il parere di compatibilità paesaggistica
L’inosservanza dei termini prescritti dalla legge per l’emissione del parere di compatibilità paesaggistica non priva la Soprintendenza del potere di provvedere, salvo trasformare il suo parere da vincolante a facoltativo. Una volta scaduto detto termine, infatti, l'Amministrazione procedente può prescindere dal parere e decidere pure in assenza o in difformità dallo stesso
Pubblicato il 21/05/2018
N. 03305/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2012, proposto da Domenico De Martino, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Di Martino e Antonio Di Martino, con domicilio pec come in atti, nonché eletto presso l’avvocato Antonio Sasso in Napoli, via Toledo,156;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per Napoli e Provincia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota della Soprintendenza prot. n. 1869 del 5.10.2011, recante parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, per gli interventi di sistemazione del fondo agricolo e dell'annesso fabbricato di origine rurale di proprietà del ricorrente ubicato in Vico Equense, località Arola, alla via Badessa;
della nota prot. n. 29051 dell’8.11.2011, a firma del Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Vico Equense, recante avvio del procedimento volto al diniego dell’istanza di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica inoltrata dal ricorrente con nota prot. n. 3390 del 4.2.2011 ed alla reiterazione dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario del fondo agricolo e dell’annesso fabbricato rurale, sito in Comune di Vico Equense, località Arola, via Badessa (catastalmente identificati al foglio 28, particelle 237, 779 e 781), ha impugnato il provvedimento con il quale la competente Soprintendenza ha espresso parere negativo sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004, poiché “l’intervento realizzato ha comportato modifiche sostanziali al fabbricato, con la creazione di nuove superfici utili, e uno sconvolgimento dell’area esterna, con la realizzazione di una strada con pavimentazione di quadroni in cemento, terrazzamenti con modifica dell’orografia originaria nonché di voluminosi pergolati” e, pertanto, le predette opere non sono state considerate sussumibili sotto il disposto del citato art. 167.
1.2. Il ricorrente deduce l’illegittimità del predetto parere per violazione di legge (artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990; artt. 167, commi 4 e 5, e 181, commi 1 ter e 1 quater, del D.lgs. n. 42 del 2004) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per il suo annullamento.
2. Le amministrazioni intimate, benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
3. Con l’ordinanza n. 5156 del 6.11.2017 la Sezione ha ritenuto che fosse indispensabile, ai fini della decisione, acquisire una dettagliata relazione – corredata della necessaria documentazione – da parte dell’amministrazione comunale di Vico Equense relativa all’originario stato dei luoghi, agli accertamenti effettuati sugli immobili oggetto di causa e alle sanzioni demolitorie e/o pecuniarie irrogate al ricorrente, ordinandone il deposito al Comune resistente entro il 15.2.2018.
4. All’udienza pubblica del 24.4.2018, preso atto dell’adempimento degli incombenti di cui alla predetta ordinanza collegiale da parte del Comune di Vico Equense in data 14.2.2018, nonché della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dal ricorrente in data 14.3.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. Con il primo motivo il ricorrente il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del prescritto termine perentorio di 90 giorni per l’adozione del provvedimento da parte della Soprintendenza.
6.1. La censura non è fondata poiché l’inosservanza dei termini prescritti dalla legge per l’emissione del parere di compatibilità paesaggistica non priva la Soprintendenza del potere di provvedere, salvo trasformare il suo parere da vincolante a facoltativo (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3179/2016). Una volta scaduto detto termine, infatti, l'Amministrazione procedente (nel caso in esame, il Comune) può prescindere dal parere e decidere pure in assenza o in difformità dallo stesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, n. 252/2014; Tar Friuli Venezia Giulia n. 162/2017) .
Al riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha precisato che la perentorietà del termine riguarda, infatti, non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze). Quindi, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5) il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 18.2.2013, n. 4656).
7. Con il secondo e articolato motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità del parere reso poiché le opere oggetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non avrebbero comportato alcun aumento plano – volumetrico o di superfici, essendo consistite nel rifacimento dei solai e nel consolidamento delle murature a sostegno dei terrazzamenti, né i pergolati in pali di castagno integrerebbero nuovi volumi e/o superfici, come dimostrerebbe l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria da parte dell’Amministrazione comunale per le opere eseguite sul fabbricato rurale – rifacimento di solaio, consolidamento mura esterne etc. – sul presupposto della loro irrilevanza urbanistica e paesaggistica. Il ricorrente deduce, inoltre, il difetto di istruttoria in quanto l’area esterna non avrebbe subito alcuno sconvolgimento poiché non sarebbe stato realizzato ex novo nessun nuovo terrazzamento, né una strada con quadroni di cemento, ma un semplice vialetto pedonale, come si evincerebbe anche dalla relazione paesaggistica depositata con allegata documentazione fotografica.
7.1. Anche tale censura non è fondata e va disattesa.
Occorre, in primo luogo, evidenziare come a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria depositata il 14.3.2018, ad avviso del Collegio il Comune ha correttamente adempiuto agli incombenti istruttori a lui demandati.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare lo stato dei luoghi ante operam in rapporto a quello attuale onde stabilire se gli interventi oggetto della denegata compatibilità paesaggistica attuassero, rispetto ad esso, incrementi plano/volumetrici non assentibili ex art. 167 D. Lgs. 42/04 e, pertanto, non essendo stato effettuato un simile accertamento, ad avviso del sig. De Martino occorrerebbe reiterare l’ordine istruttorio ovvero demandarne l’espletamento ad un tecnico.
7.2. Con l’ordinanza collegiale n. 5156/2017 la Sezione ha ordinato all’amministrazione di depositare una relazione con relativa documentazione per accertare quale “fosse l’originaria consistenza del fondo agricolo e dell’annesso rurale di proprietà del ricorrente, al fine di poter stabilire se effettivamente gli interventi oggetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica hanno comportato un aumento plano volumetrico e uno sconvolgimento dell’area esterna tali da non essere sussumibili in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 come suscettibili di sanatoria”.
7.3. Nella relazione depositata in adempimento della più volte citata ordinanza collegiale il Comune di Vico Equense ha dato atto di tutti gli interventi eseguiti sull’immobile di proprietà del ricorrente a partire dal rapporto tecnico prot. n. 34540 del 22.12.2009, redatto a seguito del 21.4.2009 dal personale del Servizio Urbanistica, congiuntamente al personale di Polizia Municipale.
All’esito del predetto sopralluogo sono stati contestati una serie di interventi abusivi sia in relazione al fabbricato preesistente che in relazione alle aree esterne contraddistinti dalla lettera a) alla lettera j).
L’amministrazione ha, quindi, evidenziato come solo per le opere di cui alle lettere a (realizzazione di una serie di interventi che hanno riguardato l’intero fabbricato mediante rifacimento del solaio di interpiano in travi di legno e del tetto di copertura ad unica falda inclinata sempre in travi di legno e manto di tegole; consolidamento delle mura esterne in pietra calcarea, rifacimento delle piattabande su tutti i vani interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici), i (rifacimento di tutte le murature di contenimento in pietra calcarea faccia vista dei vari terrazzamenti di terreno costituenti il fondo mediante sia opere di cuci e scuci che di demolizione e ricostruzione delle stesse sempre mediante pietra calcarea) e j (realizzazione di una recinzione in pali di legno e rete metallica di altezza mt. 2.20 a delimitazione della proprietà lungo il confine con la strada) con l’ordinanza n. 420 del 28.8.2009 è stata irrogata, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 in luogo della demolizione.
Per tutti i restanti interventi di cui alle lettere b (realizzazione di terrazzo a livello del primo piano pavimentato in parte in cotto e in parte in basolato delle dimensioni di 41 mq., dotato di recinzione e dal quale si diparte una scala che serve da accesso al terrazzamento superiore), c (in prosecuzione della scala di cui al punto b realizzazione di un vialetto pedonale costituito da una spezzata di quattro lati pavimentato in quadroni di cemento della lunghezza di mt. 26.80 e della larghezza di mt. 1.40), d (al termine del viale di cui al punto c realizzazione di una scala avente sagoma a L che serve da collegamento al terrazzamento inferiore costituta da 20 gradini), e (modifica ed ampliamento delle rampe di collegamento esistenti tra i terrazzamenti della proprietà allo stato pavimentati in parte con cubetti di porfido e in parte con pietrame e malta cementizia per una lunghezza complessiva di 70 mt. con una larghezza variabile da 3.00 mt. a 4 mt.), f (la realizzazione di una serie di pergolati in pali di castagno , di cui uno nella zona laterale al fabbricato preesistente delle dimensioni di mt. 7.00 x mt. 7.00 ed altezza variabile da mt. 5.50 a mt. 4.00, uno lungo la seconda rampa rispetto all’ingresso, ricoperto da incannucciato, delle dimensioni di mt. 5.30 x mt. 3.80 ed altezza media di mt. 3.50, un terzo nella zona di smonto della seconda rampa rispetto all’ingresso, ricoperto da incannucciato, delle dimensioni di 87 mq. con altezza variabile da mt. 3.30 a mt. 2.20), g (installazione di cancello in ferro a doppia anta di mt. 3,20 con altezza di mt. 2.10) ed h (montaggio su tutte le murature di contenimento oggetto di manutenzione di parapetti di protezione dell’altezza di mt. 1.00) è stata ingiunta la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Quindi, a seguito della presentazione con nota prot. n. 3390 del 4.2.2011 dell’istanza di compatibilità paesaggistica per le opere contestate sub lettere b), c), d), e), f), g) e h) della citata ordinanza n. 420/2009, la competente Soprintendenza ha reso il parere negativo gravato con il presente ricorso perché “l’intervento realizzato ha comportato modifiche sostanziali al fabbricato con la creazione di nuove superfici utili e uno sconvolgimento all’area esterna con la realizzazione di una strada con pavimentazione di quadroni in cemento, terrazzamenti con modifica dell’orografia originaria nonché di voluminosi pergolati” concludendo, pertanto, nel senso che “le opere realizzate non sono sanabili in quanto non rientrano tra quelle previste nell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004” .
7.4. All’esito delle predette risultanze non possono, pertanto, trovare accoglimento le cesure formulate da parte ricorrente.
Dalla lettura del provvedimento si evince, infatti, chiaramente perché la Soprintendenza ha ritenuto gli interventi in questione non sanabili ex post non essendo ricompresi tra le opere suscettibili di accertamento successivo di compatibilità paesistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42//2004, avendo gli stessi determinato un vero e proprio sconvolgimento dell’area esterna modificandone l’orografia originaria mediante la creazione di terrazzamenti e la realizzazione di una strada.
Ad avviso del Collegio tale conclusione è pienamente condivisibile, né vale ad inficiarla la circostanza che alcuni degli abusi contestati sarebbero stati sanzionati con la pena pecuniaria e non con la demolizione in quanto dalla relazione depositata dall’amministrazione comunale emerge chiaramente che si tratta di interventi di consolidamento delle murature del fabbricato preesistente e delle murature esterne di contenimento, di realizzazione di pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici, vale adire di tutte le opere non rilevanti dal punto di vista paesaggistico e con un ben differente impatto sul contesto di riferimento rispetto a quelle sanzionate con la demolizione e oggetto del parere negativo della Soprintendenza.
Infatti tutte le circostanze richiamate sono sufficienti ad escludere l'ammissibilità di un'autorizzazione paesaggistica postuma, risultando di immediata evidenza l'insussistenza delle condizioni in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, è consentita una valutazione in termini di compatibilità paesaggistica degli interventi. Doverosamente, quindi, la Soprintendenza ha negato l'assentibilità degli interventi descritti, posto che la preclusione discende dal dettato normativo e risulta, inoltre, congruamente motivata.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere respinto anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce l’illegittimità del parere negativo gravato per difetto di motivazione.
9. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Non va disposto nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere