T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I, 6 marzo 2006, Ordinanza n. 67
1) Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO, SEZIONE PRIMA
N. 67/06 Reg. Or.
N. 2021 Reg.R.
Anno 2005
adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
- GIORGIO GIALLOMBARDO - Presidente
- NICOLA MAISANO – Primo Referendario-Rel.
- FABIO TAORMINA - Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 2021/2005 sezione I, proposto da: Legambiente, Comitato
regionale Siciliano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede in Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Calandra, presso il cui
studio in Palermo, via F.sco Scaduto n. 2/d, è selettivamente domiciliato,
CONTRO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
– Commissario delegato per l’emergenza Rifiuti e la tutela delle Acque nella
Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. de Gasperi 81 è domiciliato;
E NEI CONFRONTI DI
“Palermo Energia Ambiente” S.C.P.A. con sede in Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore ing. Carmelo Tantillo, selettivamente domiciliata in
Palermo, via Noto 12, presso lo studio dell’avv. Gaetano Armao, che la
rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Alberto Romano, Francesco Astone,
Anna Romano, per procura a margine dell’atto di costituzione;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 2005 con la quale il Commissario Delegato per
l’Emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:
1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto
presentato dalla Società controinteressata;
2) approvato il progeto presentato da detta Società relativo al sistema di
gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani
al netto della raccolta differenziata – Sistema Palermo;
3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti indicati nell’art.
2 dell’ordinanza impugnata;
4) autorizzato la Società alla gestione degli impianti detti.
Visto l’atto di costituzione della Legambiente – Comitato regionale Siciliano –
con i relativi allegati, presentato dinanzi a questo Tribunale, a seguito della
richiesta della controinteressata di trasposizione, ex art. 10 D.P.R. 1197/71,
del ricorso straordinario al Presidente della repubblica proposto dalla medesima
associazione Legambiente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e degli
avv.ti Alberto Romano, Francesco Astone, Anna Romano e Gaetano Armao;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 il Primo
Referendario avv.to Nicola Malsano;
Udito l’avv.to N. Giudice, in sostituzione dell’avv. F. Calandra, per il
ricorrente, l’avv. dello Stato M. Rubino, per l’Amm.ne intimata, l’avv. C.
Castellana, in sostituzione dell’avv. G, Armao, e l’avv. A. Romano, per la
controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della repubblica l’associazione
“Legambiente – Comitato Regionale Siciliano” ha impugnato l’ordinanza
commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
21 gennaio 2005 con la quale il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti e
la tutela delle acque in Sicilia ha:
1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto
presentato dalla Società controinteressata;
2) approvato il progetto presentato da detta società relativo al sistema di
gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani
al netto della raccolta differenziata – Sistema Palermo;
3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati
nell’art. 2 dell’ordinanza impugnata;
4) autorizzato la Società alla gestione degli impianti detti.
La Palermo Energia Ambiente (S.C.P.A. (P.E.A.), controinteressata, ha chiesto,
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso venga deciso in
sede giurisdizionale.
Con atto di costituzione notificato in data 13 luglio 2005 e depositato il
successivo 12 agosto, l’associazione Legambiente – Comitato regionale Siciliano
– ha quindi portato dinanzi a questo Tribunale la controversia insorta.
Nel gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione dell’art. 27 D. L.vo
5 febbraio 1997. n. 22, eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione
dei principi generali posti dagli artt. 4 e 5 D. Lvo 5 febbraio 197. n. 22 e
succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti da imballaggio. “) Violazione comma 4 art. 2 ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 334 del 23.1.2004 in riferimento all’art. 6 L. 8
luglio 1986 n. 349 e art. 7 DPCM 27 dicembre 1988 e art. 5 legge 24 febbraio
1992, n. 225. 3) Violazione e falsa applicazione direttive 85/6337/CEE –
92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997 – art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 –
D.P.C.M. 27 dicembre 1998 – D.P.R. 12 aprile 1996 – Violazione L. 16 marzo 2001
n. 108. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione
amministrativa. 4) Violazione art. 6 e 7 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
Violazione della direttiva 2000/76/CEE. Incompetenza per materia. 5) Violazione
di legge per inosservanza delle Direttiva CEE nn. 79/409 e 92/43, nonchè della
legge di attuazione delle stesse, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, eccesso di potere per
difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione art. 6 paragrafo 2
della direttiva 92/43/CEE. Principio di prevenzione. Mancata valutazione di
Incidenza di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed
integrazioni. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Difetto assoluto di
motivazione. 6) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità e
difetto di istruttoria. 7) Violazione dell’art. 174 del Trattato istitutivo
dell’Unione Europea, paragrafo 2 e della risoluzione del Parlamento europeo
adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione, gli Studi di Impatto
ambientale ed i pareri espressi dalla Commissione VIA.
Si è costituita l’amministrazione intimata, nonché la società controinteressata,
che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e
chiesto il suo rigetto. Successivamente all’entrata in vigore delle norme
contenute negli artt. 2 bis, ter e quater della legge 27 gennaio 2006, n. 21, la
difesa della stessa società controinteressata ha sollevato eccezione di
incompetenza territoriale di questo T.A.R., in favore del T.A.R. – Lazio, sede
di Roma.
Alla pubblica udienza di discussione l’avv. Nicola Giudice ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale delle sopraccitate norme della legge n.
21/06, intervenute nel corso del giudizio, che attribuiscono in via eslcusiva al
T.A.R. del Lazio la competenza a decidere sulle controversie rientranti nelle
ipotesi ivi previste . alla quali è riconducibile anche la presente -,
disponendo altresì che la incompetenza del T.A.R. territoriale eventualmente
adito debba essere rilevata d’ufficio. L’avv. Anna Romano si è opposta a tale
questione ritenendola priva di fondamento.
Il ricorso è stato quindi posto in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente il Collegio deve darsi carico della incidenza, nella
presente controversia, delle norme contenute nell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2- quater del D. L. 30 novembre 2005 n. 245, introdotte con la legge di
conversione del 27.1.2006 n. 21.
Prevede il comma 2-bis di tale art. 3 che “In tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze
adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via
esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
In definitiva tale recente disposizione di legge introduce una deroga
all’ordinario criterio di riparto della competenza territoriale dei Tribunali
Amministrativi Regionali, dettato dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in favore
del T.A.R. del Lazio, prevedendo altresì, un’ipotesi di competenza funzionale,
inderogabile e rilevabile d’ufficio (comma 2 ter).
pertanto, in forza del regime di competenza introdotto dal riportato comma 2
bis, applicabile anche ai processi in corso, secondo quanto espressamente
indicato al successivo comma 2-quater, questo Tribunale, nella presente
controversia, dovrebbe limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, in favore
del T.A.R. del Lazio.
2.- Ritiene tuttavia il Collegio che le richiamate disposizioni di legge non
vadano esenti da dubbi di costituzionalità.
Tali dubbi si pongono in primo luogo con riferimento all’art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento che le deroga alle ordinarie
regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle
rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari
delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati,
nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al
territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo
stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria – in genere dagli organi
esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali).
Invero la disposizione in esame prevede, in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1° della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
l’attribuzione di competenza al T.A.R. del Lazio a conoscere della legittimità
delle ordinanze adottate, nonché dei provvedimenti dei commissari che agiscano
in virtù della delega prevista dal successivo co. 4°; e quindi per atti che
possono assumere, e normalmente assumono, un’incidenza limitata a specifici
ambiti territoriali.
In definitiva, mentre l’impugnazione di provvedimenti adottati nell’esercizio
delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del T.A.R. regionale del
luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della legge n. 1034/1971), ove
sia stata dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell’art. 5 comma 1
della legge 24 febbraio 1992 n. 225, l’impugnazione dei provvedimenti volti alla
cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed
eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive (quale l’autorizzazione
prevista dall’art. 27 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, che viene in rilievo
nella presente controversia, ordinariamente attribuita alla competenza delle
regioni, con la partecipazione procedimentale degli enti territoriali locali),
adottati dagli organi governativi o dei commissari all’uopo nominati (che
peraltro frequentemente coincidono con le medesime persone fisiche titolari
degli uffici a cui spetta in via ordinaria la cura dell’interesse preso in
considerazione), rientra nella competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R.
del Lazio, in forza della norma di legge in esame.
3. – tale diversità non appare giustificabile dalla eventuale maggiore rilevanza
dell’interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal governo o dai commissari
nominati ai sensi dell’art. 5 coma 4° della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In primo luogo, nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza
tra i diversi Tribunali Amministrativi Regionali in dipendenza della maggiore o
minore rilevanza dell’interesse sotteso al provvedimento impugnato; ed ove
venisse, in ipotesi, introdotta apparirebbe in contrasto con le disposizioni
costituzionali che pongono su un piano paritario i diversi tribunali
Amministrativi, distribuiti su base regionale (art. 125 Cost.).
Ma appare decisiva la considerazione che il rilievo dell’interesse preso in
considerazione non muta a secondo che venga curato attraverso i normali
strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi extra ordinem,
che si vengono a sovrapporre alle ordinarie competenze e procedure, per ragioni
di particolare urgenza.
Invero le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell’art.
5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non si caratterizzano per il
particolare rilievo dell’interesse considerato, ma per l’urgenza di provvedere
nei casi “di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, e che
difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili
rimedi, immediatamente efficaci.
E se la straordinarietà degli eventi che devono essere fronteggiati giustifica
la straordinarietà dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale all’uopo
previsti, la sottoposizione degli atti adottati, nell’ambito della rilevata
situazione di emergenza, a peculiari regimi di impugnazione appare del tutto
irragionevole e sembra comportare un’ingiustificata lesione dell’art.3 della
Costituzione.
Peraltro che le disposizioni di legge in esame non possano, neanche in tesi,
trovare fondamento in una ipotetica – ma a giudizio del Collegio inesistente .
maggiore rilevanza dell’interesse curato, è comprovato dal fatto che il regime
derogatorio previsto dal comma 2-bis dell’art. 3 della legge 21/2006, quale
risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le
ordinanza e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell’art. 5 comma 1° della legge 24 febbraio 1992, ma non i
provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si
riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente
accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del T.A.R. della
regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.
Di tal che, ad esempio, nella fattispecie in esame, mentre il provvedimento
governativo (deliberazione del Consiglio dei Ministri e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 5, c. 1, l. 24 febbraio 1992, n.
225) concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell’ambito della
Regione Siciliana, nei settori considerati, ed il conseguente atto di nomina del
Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nell’ordinaria
sede territoriale periferica competente (T.A.R. – Sicilia), i provvedimenti
adottati dall’autorità straordinaria per ultimo citata rientrerebbero nella
esclusiva cognizione del T.A.R. – Lazio, sedei di Roma.
L’irragionevolezza del disegno complessivo che ne consegue, oltre ad elidere
qualsiasi possibilità di individuare valide ragioni a supporto della deroga
introdotta, tali da non portare alla conclusione che le disposizioni in esame
determinano, puramente e semplicemente un’ingiustificata disparità di
trattamento, non può non essere autonomamente valutata anche per la lesione al
principio costituzionale di ragionevolezza, che deve presiedere alla redazione
dei testi di legge.
4.- Il Collegio ha ben presente la sentenza della Corte Costituzionale n.
189/1992, con la quale è stato ritenuto compatibile con il dettato
costituzionale l’art. 4 della legge 12 aprile 1990 n. 74, che attribuisce al
T.A.R. Lazio la competenza esclusiva sull’impugnazione degli atti del C.S.M.
Ma in quella circostanza, a giustificazione della deroga alla ordinaria
competenza prevista dalla legge n. 1034/1971, è stata posta in rilievo la
particolare posizione che il Consiglio Superiore della Magistratura occupa
nell’’ordinamento costituzionale, oltre che la peculiare funzione svolta dai
magistrati ordinari, che li rendono non assimilabili o comparabili ad altre
categorie di pubblici dipendenti; circostanze del tutto estranee alle vicende
per le quali trova applicazione la norma in esame.
Peraltro non sembra secondario rilevare che il foro previsto per i pubblici
dipendenti dal comma 2° dell’art. 3 della legge n. 1034/1971, costituisce già
una deroga, seppur di carattere generale, alla prioritaria regola prevista del
medesimo comma, che individua, quale principio cardine della distribuzione di
competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi regionali, l’ambito di
efficacia del provvedimento impugnato.
da ciò consegue che, in dipendenza del particolare ruolo costituzionale
rivestito dal C.S.M. e della particolare funzione svolta dai magistrati
ordinari, non appare irragionevole che, rispetto a provvedimenti che hanno
efficacia sull’intero territorio nazionale, il Legislatore ritenga più opportuno
seguire il criterio prioritario di distribuzione di competenza tra i diversi
Tribunali, piuttosto che il criterio derogatorio costituito dal foro speciale
per i pubblici dipendenti.
Ma anche tale linea argomentativi sarebbe del tutto inutilizzabile rispetto ala
vicenda in esame, nella quale viene derogato proprio il criterio principale di
distribuzione della competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi Regionali,
fondato sulla incidenza territoriale del provvedimento impugnato.
invero, la deroga prevista dai commi 2 bis e seguenti dell’art. 3 del D.L. 30
novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio
2006, n. 21, rispetto alle regole generali di distribuzione della competenza
indicate dall’art. 3 della legge n. 1034/1971, non appare supportata da alcuna
plausibile ragion, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la
disparità di trattamento che indubbiamente di viene ad operare tra situazioni
eguali, con conseguente lesione dei principi desumibili dall’art. 3 della
Costituzione.
5.- Le disposizioni di legge in esame appaiono inoltre in contrasto con l’art.
24 della Costituzione, in quanto l’attrazione delle controversie ivi previste
alla competenza del T.A.R. del Lazio indiscutibilmente comporta un
ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i
soggetti incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai
commissari, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che intendano tutelare in
giudizio le loro posizioni soggettive, con riguardo ai provvedimenti localizzati
in ambiti territoriali non ricadenti nella regione Lazio.
La lesione al principio desumibile dall’art. 24 della Costituzione risulta ancor
più significativa se si tiene conto della molteplicità e della varietà dei
provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare
interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive.
6.- Viene altresì vistosamente conculcato anche il principio, enunciato in
Costituzione, del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa,
attuato, fin dal 1971 (l. 6 dicembre 1971, n. 1034), con l’attribuire ai
Tribunali Amministrativi regionali la cognizione di tutte le controversie
scaturenti dalla contestazione di atti della P.A. destinati ad esaurire i propri
effetti “in loco”.
Sotto questo aspetto, le norme in esame risultano quindi in contrasto anche con
l’art. 125, comma 2°, della Costituzione.
Ritiene invero questo Giudice emittenti che, con la previsione di organi di
giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, il Costituente
abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei Tribunali
Amministrativi Regionali tale da agevolare il ricorso alla Giustizia
Amministrativa, in sostanziale coerenza e continuità logica coni principi
desumibili dall’art. 24 della Costituzione.
Se è vero che il T.A.R. del lazio fa comunque parte del complesso della
Giustizia amministrativa di primo grado, articolata su base regionale, è pur
vero che l’attribuzione a tale T.A.R. di controversie in nessun modo connesse a
criteri di distribuzione territoriale, finisce per svuotare di contenuto la
previsione dell’art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in
esso espresso, e creando una sorta di gerarcha trai T.A.R. territoriali,
incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione e realizzando anche
un non irrilevante “vulnus” del principio generale del “giusto processo”, quale
desumibile dal testo novellato dall’art. 111 della Costituzione.
7. – Infine le norme di legge in esame risultano in contrasto con l’art. 23
dello Statuto speciale della Regione Siciliana - regio decreto legislativo 15
maggio 1946 n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948 e s.m.i. – che
prevede che “Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le
rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”; norma di rango
costituzionale, in attuazione della quale, con il decreto legislativo 6 maggio
1948 n. 654 e s.m.i., è stato istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di giudice d’appello per tutte le
impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal
T.A.R. della Sicilia.
Invero non appare discutibile che i provvedimenti adottati da organo dello Stato
centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con efficacia territoriale
limitata alla regione Siciliana, costituiscano “… affari concernenti la
regione”, e rientrino pertanto nel novero di quelli attribuiti alla competenza
del C.G.A. dall’art. 23 dello Statuto della regione Siciliana, così come si
verifica per gli analoghi provvedimenti adottati dagli organi ordinari dello
Stato, aventi efficacia limitata al territorio della Regione Siciliana.
Lo spostamento di competenza per le controversie di primo grado, dal T.A.R.
della Sicilia al T.A.R. del Lazio, comporta conseguentemente anche il mutamento
del Giudice d’appello, e quindi la sottrazione al C.G.A. di alcune delle
controversie ad esso attribuite dalla richiamata disposizione di rango
costituzionale, con inevitabile violazione del suo disposto. Non sembra
superfluo ricordare, a questo riguardo, come ormai costituisca “jus receptum”,
sia in giurisprudenza che in dottrina, che il plesso giurisdizionale “T.A.R. –
Sicilia, C.G.A. per la Regione Siciliana” costituisca, per effetto delle norme
statutarie citate, in vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a
conoscere di tutte le controversie insorgenti nell’ambito territoriale della
Regione siciliana e nello stesso ambito esaurentisi, sicchè una eventuale deroga
– come nella specie . non assistita da adeguato supporto parimenti di rango
costituzionale, allo stato inesistente, non può sfuggire alle censure qui
ipotizzate.
senza dire che appare quanto meno in controtendenza, rispetto ad un momento
caratterizzato da una avanzata elaborazione di significative riforme
nell’assetto costituzionale della repubblica, tendente ad accentuare il
carattere “pluralistico” (federale) della medesima, introdurre in materia di
giurisdizione amministrativa modifiche di segno vistosamente accentratore.
8. – Si rileva, infine, come, susciti dubbi di costituzionalità anche il regime
transitorio previsto dalle disposizioni di legge in esame, che trova
applicazione alla controversia oggetto del presente giudizio,
Invero, lo spostamento di competenza che comporta il comma 2-quater dell’art. 3
anche per i giudizi in corso al momento della entrata in vigore delle
disposizioni in esame, legittimamente instaurati presso i diversi T.A.R.
territoriali, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della loro
proposizione, appare in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, determinando
la sottrazione del giudizio al “giudice naturale precostituito per legge”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo – sezione
Prima – dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di
costituzionalità delle norme dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L.
3 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27.1.2006 n.
21.
Conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme
citate per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 della Costituzione, nonché per
violazione dell’art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della regione
Siciliana (R.D. Lvo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella l. cost. 26 febbraio
1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al D. Lvo 6 maggio 1948 n. 654, e
s.m.i.) nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed
inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi
giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati
nell’ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 comma
1°, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale.
Manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministeri ed alla
comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere dei Parlamento ed ai
Presidenti della regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2006
Giorgio Giallombardo Presidente
Nicola Maisano Estensore
Segretario
depositata in Segreteria il 6 marzo 2006
Il Segretario