Considerazioni sulla figura del responsabile tecnico di gestione rifiuti e sui test di qualificazione
di Giovani TAPETTO
Premessa storica
La figura del Responsabile Tecnico di gestione rifiuti risale alla previsione, come nomina obbligatoria da parte delle imprese che intendevano iscriversi all’albo, del D.M. n. 324/1991, che richiedeva la presentazione della dichiarazione di accettazione dell’incarico, da parte del responsabile tecnico nominato, omettendo ogni definizione delle funzioni e delle responsabilità che tale nuova figura avrebbe dovuto svolgere.
Il successivo D.M. 406/98 confermava l’obbligatorietà di tale nomina mantenendo l’omissione della definizione dell’attività assegnata a tale figura professionale.
A copertura di tale mancanza fu emanata la Direttiva del Comitato Nazionale dell’Albo n. 2866/1999 che descriveva la funzione del RT quale “ responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumenti utilizzati”.
Descrizione alquanto fumosa ed estesa che non offriva alcuna precisazione del ruolo concreto del Responsabile Tecnico.
Il medesimo decreto introduceva anche, con l’articolo 11, comma 1, lettera a), il requisito di idoneità tecnica conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
Detti corsi di formazione furono organizzati con la delibera n. 3/1999 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Delle Imprese che effettuano la Gestione Dei Rifiuti (così si chiamava allora) che definiva materie di studio e modalità di svolgimento dei corsi, con esame finale, al fine di ottenere il requisito di idoneità di Responsabile Tecnico.
Una dettagliata tabella indicava quali erano i requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico, costituiti da titolo di studio, esperienza o corsi di formazione, previsti per ogni singola categoria.
Una successiva Delibera del Comitato Nazionale, la nr. 4/2000, definiva, all’art. 2, le “Attribuzioni del Responsabile Tecnico:
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il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.
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Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentate dell’impresa e alla sezione regionale dell’albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli ”.
Attribuzioni che, non essendo sostitutive della descrizione data dalla Delibera 2866/99, sono da considerarsi come integrative/specificative della funzione di RT.
Infine, è utile evidenziare che tutti gli atti normativi sopra indicati, attinenti alla configurazione professionale del Responsabile tecnico di gestione rifiuti sono riferite all’anno di introduzione della figura del Responsabile Tecnico e, quindi, antecedenti l’entrata in vigore delle normative che, a tutt’oggi, configurano e prevedono le figure professionali di:
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Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) - 2008;
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Gestore dei Trasporti (abilitante per ogni tipo di trasporto) – 2009;
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Consulente alla sicurezza del trasporto ADR (DGSA) – 2010.
Stato attuale
Il D.M. 120/2014 costituisce atto di forte innovazione dell’organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, specialmente nel merito della funzione di Responsabile Tecnico al cui riguardo dedica:
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l’art. 11, Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, ponendo al primo comma “ I requisiti di idoneità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici ,(…);
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l’art. 12, dedicandolo integralmente alla specificità della funzione di RT definendo “ Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico”;
e
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l’art. 13, descrittivo dei criteri di “ Formazione del responsabile tecnico” e introduttivo dell’importante novità della verifica dell’idoneità ai compiti previsti dall’art. 12 mediante una verifica iniziale e una verifica periodica a cadenza quinquennale.
Le peculiarità dell’art. 12 del DM 120/2014 sono costituite:
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dal comma 1, che definisce “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa .”
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dal comma 2, che prevede che “ Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”,
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dal comma 3, che prevede che “ Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico”.
Nel merito della definizione dei compiti del responsabile tecnico si evidenzia ancora una sostanziale fumosità delle attribuzioni che non sono riferibili ad alcuna specificità di una “organizzazione nella gestione rifiuti dell’impresa” che abbia caratteristiche diverse da quelle generali stabilite dalla disciplina della gestione rifiuti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
Se le generali attribuzioni di funzioni e compiti rimangono indeterminati, alcuni compiti e responsabilità risultano, invero, già oggettivamente individuati ed operativi quali:
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Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti. Con l’obbligo di dare, senza indugio, comunicazione al Legale Rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli. ( Delibera del Comitato Nazionale nr. 4/2000);
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Gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità ( dei rifiuti caricati sui veicoli NdR) e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto. (Circolare del Comitato Nazionale nr. 3934/2003 );
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L’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (Deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 9 settembre 2014 ).
I punti 1) e 3), oggettivamente, risultano potenzialmente rientranti nell’ organizzazione della gestione rifiuti dell’impresa ma solo relativamente alle imprese iscritte alle Categorie 1-4-5 ma non a quelle iscritte alle Categorie 8, 9 e 10 che non hanno specifici riferimenti al trasporto di rifiuti e quindi a verifiche di idoneità di veicoli.
Sul punto 2) va detto che non risulta da alcuna norma, direttiva, delibera o circolare che il Responsabile Tecnico debba essere l’interlocutore dei conducenti cui vada segnalata ogni difformità rispetto al programma ricevuto; tale ruolo è già rivestito, a seconda delle dimensioni dell’azienda, dal titolare dell’impresa ovvero dal gestore della logistica ovvero dal Gestore del Trasporto in caso di impresa iscritta all’Albo del trasporto in conto terzi.
Il Responsabile Tecnico, soprattutto se esterno all’impresa, deve svolgere un ruolo di consulente dell’imprenditore nell’attività di trasporto rifiuti similmente a come opera il Consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose ADR; ogni altro ruolo di riferimento alle problematiche del trasporto effettivo viene svolto, ex lege, da altre e specifiche figure professionali interne all’impresa di trasporto.
Il ruolo del Responsabile Tecnico nell’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Come primo aspetto vale fare un minimo di analisi sull’organizzazione d’impresa correlata alle applicazioni di norme di legge che, come anticipato in premessa, prevedono figure di responsabilità professionali diverse da quelle attribuite al Responsabile Tecnico.
Si fa riferimento, in particolare, all’applicazione delle seguenti normative:
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D.lgs. 231/2001 che prevede un organismo aziendale denominato Organismo di Vigilanza;
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D.lgs. 81/2008 che prevede la figura del RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
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D.lgs. 35/2010 he prevede la figura del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR);
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Regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede la figura di Gestore del Trasporto per le imprese iscritte al REN e all’Albo Nazionale Trasporto di Merci in conto terzi.
Con esclusione dell’Organismo di Vigilanza la cui nomina, da parte delle imprese, è discrezionale e correlata all’adozione di un modello di organizzazione e gestione secondo i criteri posti dal D.lgs. 231/2001, gli altri soggetti indicati sono figure professionali di nomina obbligata, interne od esterne all’azienda, con funzioni e responsabilità specifiche derivanti dalla disciplina della singola legge speciale che le prevede e che possono coincidere o meno con il titolare dell’impresa, quindi:
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il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha i dettagliati compiti previsti dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008 in correlazione alla sicurezza sul lavoro;
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Il consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR) ha i dettagliati compiti e responsabilità nel trasporto e movimentazione di merci pericolose secondo quanto previsto dal capitolo 1.8.3 della normativa ADR e dall’art. 11 del D.lgs. 35/2010;
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La qualifica di Gestore del Trasporto, quale “ persona che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa ” costituisce requisito di idoneità professionale necessario per l’esercizio dell’attività di trasportatore di merci in conto terzi su strada ex Regolamento UE 1071/2009.
Ciò che accomuna queste figure professionali è la necessità di essere riconosciute mediante il superamento di un esame ministeriale, nel caso di Consulente ADR e Gestore del trasporto o l’ottenimento di attestati di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, per l’RSPP.
Ciò che diversifica dette figure professionali sono le prove da sostenere che:
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per l’RSPP sono costituite da materie e quiz relativi, esclusivamente, a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008;
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per il Consulente ADR sono costituite da quiz ministeriali relativi, esclusivamente, alla normativa ADR e allegati A e B;
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per il Gestore del Trasporto sono costituite da quiz ministeriali relativi a varie materie giuridiche di gestione d’impresa nonché a norme tecniche relative al trasporto su strada ed alla sicurezza del medesimo.
Considerando che, in un’impresa strutturata, ci sia la contemporanea presenza delle tre diverse figure professionali indicate (escludendo la possibile sovrapposizione di ruoli in un unico individuo) oltre a quella del Responsabile Tecnico alla gestione rifiuti e all’Organismo di Vigilanza, non ci può essere dubbio sul fatto che ciascuno debba svolgere il proprio ruolo nei limiti del proprio ambito di responsabilità ancorché, doverosamente, in collaborazione con gli altri professionisti nell’interesse dell’impresa.
Tale diversificata configurazione di ruoli e responsabilità aziendali viene confermato dalle prove di abilitazione di tali figure professionali che, come sopra esposto, sono correlate esclusivamente alle leggi istitutive delle singole professionalità.
Nel caso del Responsabile Tecnico, la generale attribuzione del compito nel “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa” costituisce il limite d’intervento dell’opera del RT che rimane circoscritta all’organizzazione della gestione rifiuti nell’impresa in cui opera.
Non si ravvede, nella generale definizione del compito del RT né nelle ulteriori attribuzioni di responsabilità, alcun riferimento a compiti di natura consulenziale su aspetti normativi diversi da quelli della gestione rifiuti.
Conseguentemente, in un’impresa di trasporto, il Responsabile Tecnico, dovendo contribuire ad una quota parte di gestione dell’attività di trasporto, quella tecnica relativa al trasporto di rifiuti, potrà essere il diretto collaboratore del Gestore del Trasporto ma non potrà sostituirlo.
In una medesima impresa, il Responsabile Tecnico, dovendo gestire anche il trasporto di rifiuti pericolosi soggetti a normativa ADR, dovrà operare in collaborazione con il Consulente al trasporto di merci pericolose ma non potrà sostituirlo.
Analogamente, il Responsabile Tecnico dovrà operare applicando le procedure di sicurezza del RSPP ma non potrà sostituirlo.
In una qualsiasi altra impresa il Responsabile Tecnico, anche in considerazione della sua posizione professionale, interna od esterna all’azienda, dovrà operare in conformità:
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delle procedure di sicurezza sul lavoro (DVR) previste dal datore di lavoro e controllate dal RSPP;
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delle procedure di organizzazione e gestione del trasporto in conto terzi curate dal Gestore del Trasporto;
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delle procedure di gestione del trasporto di merci pericolose previste e controllate dal Consulente alla sicurezza del trasporto (DGSA)
e, dove attuate,
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delle procedure previste dal Modello Organizzativo e Gestionale aziendale, ex D.lgs. 231/2001, la cui verifica applicativa ricade sotto il controllo dell’Organismo di Vigilanza.
Rileva constatare che, secondo dati forniti dall’Albo, i soggetti che sono sia Legali Rappresentanti che Responsabili Tecnici sono circa il 36% del totale dei Responsabili Tecnici di tutte le categorie.
Argomenti e quesiti delle verifiche del requisito di professionalità del Responsabile Tecnico.
In attuazione di quanto decretato dal DM 120/2014, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con le delibere 6 e 7 del 30 maggio 2017, ha approvato le modifiche relative ai requisiti per l’accesso alla professione e fissato le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici al cui riguardo sono stati dettagliati gli argomenti oggetto d’esame nell’allegato C alla Delibera 6/2017.
Correlati a detto allegato sono stati pubblicati, al 4 settembre 2017, i quiz relativi alle prime verifiche programmate a partire dal 19 dicembre 2017. I quiz sono stati oggetto di successivi aggiornamenti correttivi sia nella formulazione di domande sia nelle risposte.
Il più recente aggiornamento è del 21 dicembre 2018 ma si ritiene plausibile che non sarà l’ultimo anche, e non solo, per i necessari adeguamenti alla disciplina dei rifiuti che, da sempre, è in continua evoluzione (vedi Sistri).
Relativamente agli argomenti oggetto di verifica e dei correlati quiz ci sono sorte alcune perplessità nel merito dell’effettiva attitudine di tali strumenti a verificare la qualifica professionale richiesta e siamo ad esporre le nostre considerazioni nel merito. La presente analisi si limita agli argomenti generali e a quelli per le categorie 1-4-5 e 8 che, in base a dati resi pubblici dall’Albo, rappresentano riferimento per oltre l’80% dei Responsabili Tecnici di tutte le categorie.
Le materie di studio ed i correlati quiz per dette categorie sono individuati nella seguente tabella:
Modulo |
Argomento |
% quiz |
MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE ca. 946 Quesiti |
1. Legislazione rifiuti italiana ed europea |
52,4 |
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente |
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11,6 |
|
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24,7 |
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6 |
|
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4,1 |
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MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1– 4 – 5 ca. 611 Quesiti |
|
16,9 |
|
16,9 |
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2.1 Norme generali |
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2.2 Gestione rifiuti urbani |
16,9 |
|
|
17,2 |
|
|
23,1 |
|
|
9,3 |
|
MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8 ca. 606 Quesiti |
|
1,5 |
|
8,4 |
|
|
31,7 |
|
|
16,3 |
|
|
42,1 |
Considerando che il “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa ” e che la qualifica professionale individuata è complementare alle altre figure professionali obbligatorie sopra indicate, appare quantomeno incongrua la presenza di argomenti oggetto di verifica quali:
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il 4-Sicurezza sul lavoro e
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il 5-Certificazioni ambientali ( EMAS, Ecolabel, …) del modulo obbligatorio per tutte le categorie;
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il 4-Normativa sul trasporto merci pericolose e
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il 5-Comportamento in caso di incidente del modulo specialistico categorie 1 – 4 – 5;
-
il 5-Cenni di diritto commerciale del modulo specialistico categoria 8.
L’incongruità assume ulteriore dimensione allorché si valuti l’incidenza percentuale dei quesiti sui singoli argomenti, indicata nella terza colonna della tabella.
Sempre in considerazione dell’assunto normativo che il “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa ”, non è affatto chiaro come i seguenti argomenti possano essere richiesti ad un soggetto i cui compiti sono affatto diversi:
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Sicurezza sul lavoro : è inserita come argomento 4 nei quiz per tutte le categorie dove incide per il 6% dei quesiti pur non costituendo argomento di competenza del Responsabile Tecnico dato che ricade nell’esclusiva competenza del datore di lavoro e del RSPP cui deve rispondere anche il RT.
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Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel) : sono inserite come argomento 5 nei quiz per tutte le categorie dove incide per il 4,1% dei quesiti pur non costituendo argomento di competenza del Responsabile Tecnico dato che:
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la loro adozione non è obbligatoria,
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si riconduce ad una decisione esclusiva del titolare-legale rappresentante dell’impresa,
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è certificata, obbligatoriamente, da soggetti terzi individuati ed abilitati dalla Legge
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la certificazione Ecolabel non è argomento pertinente dato che riferisce, esclusivamente, ad aziende di produzione di “prodotti” ma non certamente di gestione di rifiuti.
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Normativa sul trasporto di merci pericolose : è inserita come argomento 4 nei quiz della Categoria 8 dove incide per il 23,1% dei quesiti pur non costituendo argomento di competenza del Responsabile Tecnico dato che ricade nell’esclusiva competenza del Consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose.
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Comportamento in caso di incidente : è inserita come argomento 4 nei quiz della Categoria 8 dove incide per il 9,3% dei quesiti pur non costituendo argomento di competenza del Responsabile Tecnico dato che ricade nell’esclusiva competenza del datore di lavoro e del RSPP cui deve rispondere anche il RT.
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Trasporto intermodale : è inserito come argomento 4 nei quiz della Categoria 8 dove incide per il 16,3% dei quesiti ma non compare come argomento per le Categorie di trasporto 1-4-5 con il solo inserimento di sei (6) quesiti relativi a tale modalità di trasporto inseriti nell’argomento 1. Rimane da spiegare perché tale modalità di trasporto debba essere privilegiata nella competenza del Responsabile Tecnico di un intermediario/commerciante piuttosto che di un trasportatore.
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Cenni di diritto commerciale : è inserito come argomento 5 nei quiz della Categoria 8 dove incide per il 42,1% dei quesiti. Rimane da spiegare come avere “cenni” di cognizione di causa sull’argomento significa doverne sapere per oltre il 40% del bagaglio culturale richiesto. Dal che si deduce che per la qualifica del Responsabile Tecnico della Categoria 8 si privilegia la conoscenza del Diritto penale, della Legge fallimentare o del D.lgs. 231/2001 piuttosto che il saper distinguere un rifiuto solido da uno liquido o il conoscere come debba essere confezionato e trasportato un rifiuto fangoso palabile ovvero sapere come un rifiuto pulverulento possa essere caricato, trasportato e scaricato con un’autocisterna piuttosto che con un veicolo cassonato o furgonato. Ci si pone come necessaria la domanda di come si giustificano i quiz di verifica posti da tale argomento con il mandato di “ porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa ”.
Pur non entrando nel dettaglio, si evidenzia come il metodo adottato per la formulazione dei quiz sia prevalentemente accademico, a carattere squisitamente mnemmonico con molte domande degne di un esame universitario ma prive di contenuto professionale o di specifico riferimento alla competenza professionale richiesta.
Ad esempio, ricordiamo che, nel caso dell’esame di abilitazione della professione di Consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose (figura professionalmente più prossima al RT), gli argomenti ed i quiz predisposti per gli esaminandi sono tutti esclusivamente riferiti al testo di legge ADR e al D.lgs. 35/2010 con possibilità di consultare il testo della norma.
Gli argomenti a carico della prova di qualificazione del RT sono distribuiti in:
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circa cinquantaquattro normative costituite da Direttive, Decisioni e Regolamenti europei nonché da Leggi, D.lgs., D.P.R., D.L., D.M., Circolari e Delibere del C.N. oltre ad alcuni articoli del Codice Civile e del Codice Penale nel solo modulo per tutte le categorie;
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circa cinquantatré normative nel modulo per le categorie 1-4-5 e circa trentaquattro, nel modulo per la categoria 8, oltre a numerosi articoli del Codice Civile, della Legge Fallimentare e del Codice Penale.
Altro interrogativo che emerge dalla valutazione dei quesiti è relativo ai quiz sulla gestione dei formulari e dei registri che, pur rispondendo ai criteri generali dei compiti del RT ( Circolare del Comitato Nazionale nr. 3934/2003) ancorché criticabili, non vengono inseriti sul modulo per tutte le categorie bensì, in modo diversificato, sul modulo specialistico per le categorie 1-4-5, con domande più teoriche che pratiche, e in modo e quantità affatto superficiale, sul modulo specialistico della categoria 8.
Non si ravvedono criteri di congruità in base ai quali ci possa essere questa diversificazione.
Ancora con riferimento ai quiz della categoria 8 appare evidente la mancanza di chiarezza su quale sia la plausibile sfera di competenza del Responsabile Tecnico di tale categoria perché non appare alcuna distinzione del ruolo e della conseguente cognizione di causa del Responsabile Tecnico di un’impresa di intermediazione dal collega di un’impresa di commercio di rifiuti.
Le modalità operative delle due fattispecie di attività sono affatto diverse e, ancorché accomunate in un’unica categoria autorizzativa, richiedono competenze diversificate sia dal punto di vista imprenditoriale che, conseguentemente, del Responsabile Tecnico incaricato.
In sintesi, è possibile affermare che, mentre l’attività di intermediazione è strettamente legata al trasporto rifiuti ed alla necessaria interazione con i tre soggetti della movimentazione (produttore trasportatore e destinatario dei rifiuti), l’attività di commercio di rifiuti, nella normalità, è estranea sia al trasporto che all’interazione con i soggetti detentori del rifiuto, fatti salvi i rapporti di compravendita del rifiuto.
Inoltre, con particolare riferimento all’attività di intermediazione, il ruolo del Responsabile Tecnico non può essere confuso con quello dell’effettivo intermediario, titolare dell’attività.
In ragione di ciò, ad avviso di chi scrive, non si intravede motivo valido per mantenere separati i criteri di qualificazione del Responsabile Tecnico delle categorie 1-4-5 da quelli della categoria 8.
Più in generale, si rileva che le modalità di esame non prevedono alcuna agevolazione per chi sia già in possesso di un titolo professionale qualificante ex lege e ciò con particolare riferimento a quanti abbiano già ottenuto una qualifica di Responsabile Tecnico, secondo la norma previgente, e che debbano ripetere la prova del modulo obbligatorio per tutte le categorie nonché a quanti abbiano la qualifica di Gestore del Trasporto (abilitante per ogni tipo di trasporto) e che, qualora richieda l’abilitazione per le categorie 1-4-5, debbano sostenere la prova del modulo obbligatorio per tutte le categorie.
Infine, la previsione, fra i requisiti, del possesso di un diploma di maturità esclude una percentuale non trascurabile di titolari e legali rappresentanti d’impresa che saranno costretti a nominare un RT esterno.
Conclusioni
Da quanto sopra esposto si può, in sintesi, evincere che, nonostante l’evidente salto di qualità nella considerazione del Responsabile Tecnico inclusa nel DM 120/2014:
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La figura professionale del Responsabile Tecnico rimane ancora quella delineata nel 1999, indifferente al quadro normativo attuale e, perciò, molto più confusa di quanto lo fosse all’origine;
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I quiz d’esame esorbitano in settori di qualifica professionale già regolamentati da altre norme e riferiti a diverse figure professionali e, in ragione di ciò, confermano la mancanza di chiarezza sulla cognizione di causa che il Responsabile Tecnico debba dimostrare di possedere in rapporto alle diverse categorie d’iscrizione;
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L’accesso alla qualifica e le prove d’esame non riconoscono alcuna professionalità già acquisita ex lege.
Per quanto sopra descritto e in previsione della scadenza (16/10/2022) del periodo transitorio di riconoscimento delle qualifiche pregresse, si ritiene quantomeno utile, se non necessario, uno o più interventi di chiarimento, da parte del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, sui compiti attribuibili alla figura professionale del Responsabile Tecnico nelle diverse categorie con una chiara diversificazione delle sue attività in rapporto a quelle del Titolare-Legale Rappresentante, del Gestore del Trasporto, del Consulente ADR, del RSPP nonché una rivisitazione delle modalità d’accesso agli esami e la revisione del contenuto dei quiz.