Consiglio di Stato, Sez. V n. 5800 del 17 novembre 2012.
Rifiuti. L’insufflazione forzata deve ascriversi alla fase del trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti, da autorizzare esplicitamente.

L’insufflazione forzata deve ascriversi alla fase del trattamento al quale, secondo l’art. 183, co. 1, lett. s), del codice dell’ambiente, attengono le operazioni di recupero o smaltimento, e, secondo l’art. 2, comma 1, lettera h, del d. lgs. n. 36/2003, i processi fisici che modificano le caratteristiche dei rifiuti, in quanto tesa a raggiungere il tenore di umidità del 25% che il CDR deve registrare, stabilito dalle specifiche tecniche relative al CDR dal DM 5.2.1998, allegato 2, sub-allegato 1, punto 1.2. Dunque è inconferente la circostanza che l’insufflazione d’aria non è compresa negli allegati B e C alla parte IV del Codice dell’ambiente, perché le elencazioni contenute negli allegati B e C sono esemplificative, può ritenersi che la ventilazione forzata del CDR incide sulle emissioni prodotte in atmosfera e sui gas e gli odori che il rifiuto produce ed è quindi una attività che svolge un suo ruolo importante nel processo fisico di recupero del rifiuto; attiene quindi al trattamento e non alla fase di stoccaggio e mantenimento, sicché deve essere specificamente autorizzata e non può effettuarsi sulla base della sola autorizzazione relativa a dette fasi. Ciò considerato anche che, ex art. 183, comma 1, lettera r), n. 2, del d. lgs. n. 152/06, ogni operazione, anche volta solo a controllare il contenuto di umidità del CDR, deve ritenersi che costituisca attività di trattamento finalizzata al recupero, da autorizzare esplicitamente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05800/2012REG.PROV.COLL.

N. 00551/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2012, proposto da: 
Siem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Gianolio e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Eloisa Persegati Ruggerini e Francesco Storace, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Crescenzio, n. 20; 
Dirigente pro tempore del Settore Ambiente-Servizio Rifiuti e Inquinamento della Provincia di Mantova, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Sezione Staccata di Brescia, Sezione I, n. 01463/2011, resa tra le parti, di reiezione della domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 1905/LMR del 14.1.2010 del responsabile del servizio rifiuti della Provincia di Mantova, con il quale è stata diffidata la S.I.E.M. s.p.a., con immediatezza, dallo svolgere attività in difformità dai provvedimenti di autorizzazione, ma solo operazioni autorizzate, pena l’applicazione del disposto dell’art. 210, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sivieri e Persegati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con provvedimento prot. n. 1905/LMR del 14.1.2010 del responsabile del servizio rifiuti della Provincia di Mantova, la S.I.E.M. s.p.a., titolare di autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto sito in Pieve di Coriano (MI), è stata diffidata, con immediatezza, dallo svolgere attività in difformità dai provvedimenti di autorizzazione, ma solo operazioni autorizzate e descritte nell’allegato A, punto 1.4.4. – linea di raffinazione secca- della determinazione n. 1263 del 2007. In difetto sarebbe stato applicato il disposto dell’art. 210, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006. Ciò a seguito di indagini dei Carabinieri, che avevano rilevato l’esistenza, presso le aree della società adibite a messa in riserva del CDR (rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di recupero energetico) decadente dal ciclo produttivo dell’azienda e pronto per l’avvio al recupero energetico, di un sistema di insufflazione forzata che, attraverso condotte poste sotto la pavimentazione, interessava cumuli di CDR , non contemplato tra le operazioni autorizzate.

Con il ricorso in appello in esame è stato chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, di reiezione del ricorso giurisdizionale proposto contro detto provvedimento.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- Il T.A.R. ha respinto il ricorso nell’erroneo assunto che, anche nel sistema vigente all’epoca dei fatti di causa, la ventilazione, incidendo sulle emissioni prodotte in atmosfera, era un’ operazione non neutra nel trattamento dei rifiuti ed era soggetta ad autorizzazione, nonché che il sistema per cui è causa non poteva ritenersi implicitamente autorizzato dalla Provincia di Mantova.

La ventilazione non era invece una operazione di smaltimento o di recupero, ma solo una modalità di mantenimento del CDR già prodotto e stoccato, in attesa dei risultati delle analisi chimiche, prima della sua consegna all’esterno, conforme e consequenziale alla autorizzazione allo stoccaggio del CDR rilasciata dalla Provincia.

2.- Il presupposto cui ha fatto riferimento il T.A.R., che gli allegati B e C alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006 riportavano un elenco non esaustivo, non è dirimente perché essi allegati non riportavano in nessuna loro parte operazioni anche lontanamente assimilabili alla insufflazione forzata di aria, sicché la mancata inclusione nell’elenco di detta operazione poteva essere indizio della circostanza che essa rientrasse invece nell’ambito dei trattamenti generici non necessitanti di autorizzazioni.

3.- Erroneamente il TAR ha ritenuto che il sistema di insufflazione di aria non potesse essere ritenuto autorizzato per relationem; infatti la società non ha mai affermato che il sistema dovesse ritenersi autorizzato implicitamente, perché la stessa Provincia aveva dato prova in passato e fino alla adozione dell’impugnato provvedimento di ritenere il sistema di mantenimento del CDR tale da non richiedere alcuna specifica autorizzazione.

Con atto depositato il 17.2.2012 si è costituita in giudizio la Provincia di Mantova, che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 10.5.2012 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l’11.5.2012 l’Amministrazione resistente ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 12.6.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla S.I.E.M. s.p.a., di annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe specificata, con la quale è stata respinta la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 1905/LMR del 14.1.2010 del responsabile del servizio rifiuti della Provincia di Mantova, con il quale è stata diffidata la S.I.E.M. s.p.a., con immediatezza, dallo svolgere attività in difformità dai provvedimenti di autorizzazione, ma solo operazioni autorizzate e descritte nell’allegato A, punto 1.4.4. -linea di raffinazione secca- dalla determinazione n. 1263 del 2007, pena l’applicazione del disposto dell’art. 210, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006

2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R., premesso che l’allegato C parte IV del d, lgs. n. 152/2006 individua ora, al punto R12, come operazione di recupero da autorizzare anche l’essiccazione dei rifiuti, ha respinto il ricorso perché, anche nel sistema vigente all’epoca dei fatti di causa, gli allegati B e C alla parte IV di detto d. lgs. riportavano un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento e recupero, sicché la ventilazione, incidendo sulle emissioni prodotte in atmosfera, era da considerare una operazione non neutra nel trattamento dei rifiuti e quindi soggetta ad autorizzazione; inoltre perché il sistema per cui è causa, pur essendo contemplato nei progetti tecnici presentati dalla SIEM s.p.a., non poteva ritenersi implicitamente autorizzato dalla Provincia in quanto l’art. 208 del Codice dell'Ambiente non prevede la autorizzazione per relationem.

Secondo l’appellante il T.A.R. ha dato per scontato che si trattasse di un’ operazione di smaltimento o di recupero, mentre essa era solo una modalità di mantenimento del CDR già prodotto e stoccato, in attesa dei risultati delle analisi chimiche, prima della sua consegna all’esterno, conforme e consequenziale alla autorizzazione allo stoccaggio dello stesso CDR rilasciata dalla Provincia.

La stessa Regione Lombardia, con nota del 10.2.2010, avrebbe riconosciuto che la insufflazione avviene dopo la produzione e quindi non interviene nel ciclo produttivo, ma serve a mantenere costanti le caratteristiche di quello ottenuto, con esclusione della necessità della autorizzazione necessaria per le operazioni di smaltimento o recupero.

2.1.- Osserva la Sezione che deve condividersi la tesi che la fase di ventilazione del materiale in questione fosse attinente alle fasi di smaltimento o di recupero e non alla fase di mantenimento e stoccaggio del CDR già prodotto per la quale la società in questione era regolarmente autorizzata.

Innanzi tutto è pacifico che nell’autorizzazione relativa alle aree 10 C e 10 F dell’impianto sito in Pieve di Coriano, rilasciata con determinazione n. 1263 del 2007, di cui la società è titolare, non sono previste con riguardo alla fase di stoccaggio (punto 1.4.4.) anche le operazioni di ventilazione; l’autorizzazione prevede anche la ventilazione forzata, ma solo nelle fasi di maturazione e stabilizzazione.

Deve quindi condividersi quanto asserito dal T.A.R., che alla fase del trattamento (al quale, secondo l’art. 183, co. 1, lett. s), del codice dell’ambiente, attengono le operazioni di recupero o smaltimento, e, secondo l’art. 2, comma 1, lettera h, del d. lgs. n. 36/2003, i processi fisici che modificano le caratteristiche dei rifiuti) deve ascriversi la insufflazione forzata, in quanto tesa a raggiungere il tenore di umidità del 25% che il CDR deve registrare, stabilito dalle specifiche tecniche relative al CDR dal DM 5.2.1998, allegato 2, suballegato 1, punto 1.2.

Premesso che il primo Giudice correttamente ha ritenuto inconferente la circostanza che l’insufflazione d’aria non è compresa negli allegati B e C alla parte IV del Codice dell’ambiente, perché le elencazioni contenute negli allegati B e C sono esemplificative, può ritenersi che la ventilazione forzata del CDR incide sulle emissioni prodotte in atmosfera e sui gas e gli odori che il rifiuto produce ed è quindi una attività che svolge un suo ruolo importante nel processo fisico di recupero del rifiuto; attiene quindi al trattamento e non alla fase di stoccaggio e mantenimento, sicché avrebbe dovuto essere specificamente autorizzata e non poteva effettuarsi sulla base della sola autorizzazione relativa a dette fasi.

Ciò considerato anche che, ex art. 183, comma 1, lettera r), n. 2, del d. lgs. n. 152/06, ogni operazione, anche volta solo a controllare il contenuto di umidità del CDR, deve ritenersi che costituisca attività di trattamento finalizzata al recupero, da autorizzare esplicitamente.

Le censure formulate con il motivo in esame non sono pertanto condivisibili.

3.- Né a diverse conclusioni può addivenirsi in base alle considerazioni contenute nel secondo motivo di gravame (che non sarebbe dirimente, per poter comprendere il sistema di insufflazione dell’aria nell’ambito delle operazioni necessitanti di autorizzazione, il presupposto che gli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 contenevano un elenco non esaustivo), perché essi allegati non riportavano in nessuna loro parte operazioni anche lontanamente assimilabili alla insufflazione forzata di aria, il che farebbe ritenere più probabile che la mancata inclusione negli elenchi di detta operazione fosse indizio della circostanza che l’operazione rientrasse invece nell’ambito dei trattamenti generici di cui al d.lgs. n. 36/2003, che non necessitano di autorizzazioni.

3.1.- Invero proprio la circostanza che detti elenchi non contengono una indicazione esaustiva delle operazioni di smaltimento e di recupero, avendo carattere non cogente ma esemplificativo, esclude che la indicazione di operazioni molto differenti dalla ventilazione forzata ivi contenuta possa comportare che questa non sia compresa tra esse operazioni, non esistendo alcun criterio logico per il quale la circostanza possa far presumere quanto prospettato dall’appellante.

Né può condividersi la tesi, di cui alla memoria depositata dalla S.I.E.M. s.p.a. il 10.5.2012, che anche se l’operazione di ventilazione forzata potesse essere considerata quale trattamento, essa, rientrando nell’ambito dei trattamenti generici di cui al d. lgs. n. 36/2003, non necessiterebbe di specifica autorizzazione.

Invero, anche a prescindere dalla circostanza che l’art. 2,comma 1, lettera h), di detto d.lgs, qualifica come "trattamento: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza” (il che conferma le considerazioni in precedenza svolte), va rilevato che le disposizioni del decreto legislativo sono relative alle discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e non al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi destinati ad impianti di recupero energetico.

Anche dette censure sono quindi in suscettibile di assenso.

4.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che erroneamente il TAR ha ritenuto che il sistema di insufflazione di aria non potesse essere ritenuto autorizzato “per relationem”, essendo contemplato nei progetti tecnici presentati dalla società, atteso che la società non ha mai affermato che il sistema di insufflazione dovesse ritenersi autorizzato implicitamente, perché la stessa Provincia aveva dato prova in passato, e fino alla adozione dell’impugnato provvedimento, di ritenere il sistema di mantenimento del CDR tale da non richiedere alcuna specifica autorizzazione, evidentemente qualificando il sistema in questione quale semplice mantenimento del CDR stoccato.

4.1.- Osserva la Sezione che con la adozione del provvedimento impugnato la Provincia ha diffidato la appellante a rispettare le prescrizioni contenute nella autorizzazione di cui era titolare, la quale, nell’allegato A, descriveva le caratteristiche dell'impianto e le operazioni che era possibili effettuare nei vari siti, con riguardo ad ogni fase della lavorazione.

Le aree 10C e 10F sono state fatte oggetto della diffida proprio perché erano individuate come linea di raffinazione della frazione secca (paragrafo 1.4.4.), sicché nella area 10C poteva essere effettuato lo stoccaggio del CDR sfuso e nell’area 10F lo stoccaggio del CDR in balle avvolte in film.

L’autorizzazione non consentiva quindi la asciugatura del CDR in dette aree ed è incondivisibile la tesi dell’appellante che Provincia avesse in passato, e fino alla adozione dell’impugnato provvedimento, ritenuto il sistema di mantenimento del CDR tale da non richiedere alcuna specifica autorizzazione il sistema in questione perché riteneva che le lavorazioni ivi svolte costituissero mero mantenimento del CDR stoccato e non trattamento; detto Ente non aveva adottato alcun provvedimento in proposito solo perché non era a conoscenza del fatto, appreso solo a seguito di indagini dei Carabinieri, che in dette aree veniva svolta anche la attività non autorizzata di ventilazione forzata.

Anche detta censura non è quindi condivisibile.

5.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

6.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)