Cass. Sez. III n. 40850 del 18 novembre 2010 (Ud.21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est.Teresi Ric. Gramegna e altro
Rifiuti.Reato di abbandono o deposito incontrollato

La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1580
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 35654/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\Gramegna Luigi\, nato a *Trani il 25.02.1943*, e da \Gramegna Massimo\, nato a *Trani il 16.02.1974*;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data 6.04.2009 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 110 cod. pen.; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi integrati da motivi nuovi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Domenico Franco, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 6.04.2009 la Corte d'Appello di Bari confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a \Gramegna Luigi\ e a \Gramegna Massimo\ quali colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2, per avere essendo amministratori della Gramegna s.a.s. depositato in modo incontrollato nell'area di pertinenza dell'azienda rifiuti pericolosi costituiti da plastica, carta, silicone, ferro, materiale di risulta edile, traverse delle ferrovie fatto accertato in *Trani il 6 febbraio 2004*. Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando;
- nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità. L'area interessata al deposito dei materiali, pur di proprietà della società, era stata ceduta in comodato ad altra società avendo la Giulio Gramegna e C. s.a.s. concesso per uso deposito alla Gramegna s.n.c. alcuni locali aziendali. Inoltre, i testi \Ardizzone\ e \Servidio\, dipendenti della s.n.c. e trovati sul posto nel corso del sopralluogo, erano i soggetti che avevano effettuato le operazioni di deposito, sicché gli imputati erano stati condannati per una condotta di deposito commessa da altri;
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione dei materiali come rifiuti, trattandosi, invece, di residui di produzione materiali di risulta riutilizzabili dalla s.n.c. per lavori edili in corso senza trasformazione preliminare e senza pregiudizio per l'ambiente;
- violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti dato che i materiali erano omogeneamente conservati;
- difetto di motivazione sulla commissione del fatto da parte di \Gramegna Luigi\ quale legale rappresentante della Gramegna s.a.s. stante che l'area interessata al deposito, per pregressi accordi contrattuali, era stata concessa in comodato, per uso deposito, ad altra società che aveva operato con i propri dipendenti;
- violazione di legge sull'omessa declaratoria di estinzione del reato accertato il *6.02.2004* senza contestazione di permanenza, donde l'erroneità della decisione di ritenerla fino alla data della sentenza di primo grado pur in mancanza di prova della protrazione dell'illecito dopo fidata ovvero dal *30.06.2004*, quando è stato completato lo smaltimento ad opera della ditta Igea marmi;
- \Gramegna Massimo\ violazione di legge e mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità sebbene non fosse mai stato legale rappresentante della Gramegna s.a.s. o della Gramegna s.n.c.. Chiedevano l'annullamento della sentenza.
In punto di prescrizione del reato, la corte territoriale ha osservato che, per la natura permanente del reato e per la mancanza di un provvedimento di sequestro, la permanenza doveva ritenersi cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado in data 18.04.2008.
I ricorrenti censurano tale giudizio rilevando che nella contestazione era indicata la data dell'accertamento senza alcun accenno alla permanenza; che il giudice poteva ritenerla ove avesse accertato, motivando, che la condotta fosse proseguita oltre la data dell'accertamento e che ciò, nella specie, non è avvenuto; che i materiali erano stati smaltiti già dal *30.06.2004*, come riscontrabile dalle prodotte fatture rilasciate dalla ditta Igea marmi.
Tale assorbente motivo è fondato.
Il deposito incontrollato o l'abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o con sequestro del bene, che rende materialmente impossibile la commissione di ulteriori ed analoghe condotte o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado. Nella specie, la menzione, in rubrica, della data di accertamento del reato *6.02.2004*, senza alcun accenno alla permanenza e la mancanza di prova di altri conferimenti di rifiuti oltre tale data ostavano alla collocazione del dies a quo del termine prescrizionale alla data della sentenza di primo grado, sicché, essendo la prescrizione maturata il 6.08.2008, data antecedente la pronuncia della sentenza d'appello, la stessa deve essere annullata senza rinvio, dando atto che manca la prova evidente favorevole agli imputati che possa consentire la priorità del proscioglimento nel merito. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010