Cass. Sez. III n. 34881 del 27 settembre 2010 (Cc. 22 apr. 2010)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Franzese
Urbanistica. Lottizzazione e successivo adeguamento agli standard urbanistici
In caso di confisca a seguito di lottizzazione abusiva il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l’adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell’ordine di confisca. L’ente locale — qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l’area lottizzata alla edificazione — potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari.
UDIENZA del 22.6.2010
SENTENZA N. 642
REG. GENERALE N. 30099/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO - Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA - Consigliere
Dott. CIRO PETTI - Consigliere
Dott. ALDO FIALE - Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FRANZESE MATTEO N. IL xx/xx/xxxx
1) COMUNE DI MONTERCORVINO PUGLIANO
- avverso l'ordinanza n. 142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, con sentenza dell'8.5.2004, passata in giudicato il 25.5.2006, aveva applicato a Franzese Matteo, ex art. 444 c.p.p., pena concordata per i reati di partecipazione ad associazione e delinquere di stampo camorrista, lottizzazione edilizia abusiva, falso, corruzione e lesioni aggravate.
Con la sentenza medesima era stata ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata, sita nel Comune di Montecorvino Pugliano, nonché "del fabbricato denominato L) già oggetto della lottizzazione c.d. cooperativa San Michele, ceduto in vendita con atto per notaio Fanno del 29.11.2000 a Franzese Matteo, e degli immobili di cui al fabbricato M)": confisca ritenuta necessaria perché "l'attività lottizzatoria realizzata costituisce il risultato di concessioni edilizie conseguite per il mezzo di attività di corruzione dei pubblici funzionari preposti al rilascio delle concessioni da parte di Franzese Matteo, Frappaolo Angelo e loro sodali".
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, il Comune di Montecorvino Pugliano aveva deliberato (il 15.9.2006) un programma di alienazione dei beni costruiti sulle aree abusivamente lottizzate e l'immediata vendita di dieci appartamenti costituenti il c.d. "parco Franzese", impegnandosi anche ad alienare i restanti 24 appartamenti completi al rustico, previa verifica della compatibilità territoriale.
La stessa amministrazione comunale, quindi, con delibera del 25.1.2008, aveva dotato la zona degli standard urbanistici correlati dalla pianificazione vigente agli interventi realizzati.
Franzese Matteo aveva avanzato istanza di revoca, in sede esecutiva, del provvedimento di confisca, prospettando che l'autorità comunale, con la delibera da ultimo citata, aveva "inequivocabilmente sancito la compatibilità ambientale delle aree confiscate", sicché anche gli edifici oggetto di confisca dovevano ormai considerarsi conformi alla pianificazione urbanistica.
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.2.2009, aveva rigettato la richiesta.
L'interessato proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., che il G.I.P. del Tribunale di Salerno respingeva - con ordinanza del 4.6.2009 - rilevando che il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di confisca aveva comportato il definitivo trasferimento della proprietà dei beni confiscati al patrimonio disponibile del Comune: i precedenti proprietari avevano perciò perduto ogni legame giuridico con detti beni e non potevano vantare alcun diritto sugli stessi anche in caso di modifiche successivamente apportate dall'amministrazione all'assetto territoriale.
Avverso tale ordinanza hanno proposto due ricorsi i difensori del Franzese, i quali hanno eccepito che:
- il Comune, con le delibere dianzi citate, aveva sostanzialmente "sanato" il complesso immobiliare confiscato a suo danno e ciò dovrebbe comportare la revoca della confisca;
-non costituirebbe ostacolo la circostanza che essa sia stata disposta dal giudice penale, poiché questi interverrebbe"nella veste di sostituto della P.A., esercitando un potere dell'amministrazione";
- la stessa amministrazione conserva inalterato "il potere di regolare l'assetto del territorio" e, in qualsiasi tempo intervenga la conformità degli immobili confiscati alle previsioni urbanistiche (anche se a notevole distanza dalla disposta ablazione), dovrebbero ritenersi "venute meno le ragioni che giustificano il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà privata";
- l'attività correttiva per la quale è intervenuta applicazione di pena concordata, più che al delitto di cui all'art. 319 cod. pen., appare afferibile a quello previsto dal precedente art. 318, in quanto avrebbe comportato il compimento di atti legittimi di ufficio in conseguenza e per effetto dell'attività corruttiva: i provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione comunale di Montercovino Rogliano andrebbero intesi, infatti, non come "costitutivi di una susseguente legittimazione urbanistica delle opere confiscate", bensì come "meramente ricognitivi" di una preesistente situazione di conformità di quelle opere alla pianificazione.
Hanno depositato memorie sia i difensori del ricorrente (in data 6.4.2010) sia l'Avv.to Dario Incutti nell'interesse del Comune di Montecorvino Pugliano (in data 14.4.2010).
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I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. La confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) ha natura di sanzione amministrativa devoluta alla giurisdizione del giudice penale nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo.
Essa si connette ad un potere non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.
2. Quanto ai rapporti con gli autonomi poteri che la legge attribuisce, al riguardo, alla P.A., devono ribadirsi i principi già enunciati da questa III Sezione [vedi, in particolare, le sentenze 7.2.2008, n. 6080, Casile ed altri; 29.5.2007, n. 21125 e 18.3.2002, n. 11141, ric. Montalto ed altri, anche nelle parti riferite alle fattispecie valutate nelle precedenti sentenze 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 21.1.2001, n. 1966, Venuti ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri], secondo i quali:
a) Anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri.
Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale.
Il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca. L'ente locale - qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari.
Nel caso concreto risulta più che evidente che la nuova dotazione di standard attribuita alle aree confiscate: non integra autorizzazione postuma dell'intervento lottizzatorio; non sana le costruzioni abusive preesistenti; non si pone, in conclusione, quale estrinsecazione di una volontà della pubblica Amministrazione di riconoscere ex post la conformità degli interventi già realizzati con lo strumento urbanistico in vigore e di rinunciare all'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile.
3. Resta preclusa, nella fase esecutiva, ogni valutazione di merito riferita ai reati coperti dal giudicato e, nella specie, al Franzese la pena concordata è stata applicata in relazione sia al reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) sia allo specifico reato di lottizzazione abusiva.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 611 e 616 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 22.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 sett. 2010