Cass. Sez. III n. 40855 del 18 novembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Teresi Ric. Marino
Rifiuti. Prova del riutilizzo

La prova che determinati materiali siano destinati al riutilizzo deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell’interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l’ambiente

 


UDIENZA del 21.10.2010

SENTENZA N. 1595

REG. GENERALE N.10047/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli lll.mi Signori:

dott. Giuliana Ferrua                                     Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                                   Consigliere rel.
2. dott. Amedeo Franco                                Consigliere
3. dott. Silvio Amoresano                              Consigliere
4. dott. Giulio Sarno                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Ma. An., nato a Napoli il xz.xz.xzxz, e da Ma. Gi., nato a Policoro il xx.xz.xxxx;
- avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data 2.11.2009 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda [che riduceva] loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen.; art. 51, comma 2 , d. lgs. n. 22/1997;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;


osserva


Con sentenza in data 2.11.2009 la Corte d'Appello di Genova confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda [che riduceva] inflitta nel giudizio di primo grado a Ma. An. e a Ma. Gi. quali colpevoli di avere [essendo il primo legale rappresentante della Tecnoimpianti s.n.c. di Marino & C. e, il secondo, essendo proprietario dei terreni interessati, nonché socio della predetta società] abbandonato in modo incontrollato, su due terreni, uno di circa 1.300 mq e l'altro di circa 2.000 mq, materiali inerti e ferrosi, veicoli fuori uso, pneumatici, batterie esauste, elettrodomestici in disuso.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando:
- erronea applicazione della legge sulla ritenuta configurabilità del reato non avendo essi palesato la volontà di disfarsi dei materiali anche se gli stessi erano ammassati alla rinfusa senza un vero e proprio criterio;
- mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della destinazione all'abbandono e sulle ragioni per cui i rilievi fotografici indicassero il materiale ritratto come il risultato di demolizioni di fabbricati e manufatti in cemento anziché terra frammista a roccia, disapplicando così dell'art. 8, lettera f) bis, del d. lgs. n. 22/1997;
- contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d'appello sembra non escludere la volontà degli imputati di riutilizzare ancora i veicoli e i vari macchinari, salvo poi sostenere apoditticamente la loro destinazione all'abbandono.

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

La censura sulla configurabilità del reato contesta con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.

La sentenza, confermativa di quella di primo grado, ha, infatti, correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano il concetto normativo di abbandono incontrollato di rifiuti.

E' stato accertato, in fatto, che materiali inerti e ferrosi, veicoli in evidente stato di disuso, pneumatici, batterie esauste, elettrodomestici dismessi [perfettamente identificati nella loro consistenza attraverso i rilievi fotografici, donde la palese inconsistenza dei rilievi circa la presenza in loco di terre e rocce da scavo (la cui utilizzazione richiede specifiche procedure nella specie non espletate) e circa la possibile funzionalità dei veicoli e degli apparecchi abbandonati] erano stati accumulati alla rinfusa e tra loro frammisti sui terreni appartenenti a Ma. Gi. ed è stato, perciò, escluso che i materiali fossero destinati al riutilizzo.

Tali puntualizzazioni minano in radice l'assunto che i depositi abbiano riguardato materiali destinati al "riutilizzo" dovendo la relativa prova essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente [cfr. Cassazione Sezione III n. 11007/1999 RV.214453; Sezione III n. 32235/2003, RV. 226156].

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che è equo determinare €. 1.000.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.10.2010.