DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121     
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.     
Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2011

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
  Vista  la  direttiva  2009/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
l'articolo 19; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e tenuto conto che  le  competenti  Commissioni  del  Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministri  degli  affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 727-bis 
 
 
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari
          di specie animali o vegetali selvatiche protette) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e
abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della
specie. 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; 
    b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 733-bis 
 
 
(Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito
                              protetto) 
 
  Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge   un   habitat
all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice
penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice
penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CE. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          6 dicembre 2008, n. L 328. 
              - La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          27 ottobre 2009, n. L 280. 
              - Il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.202,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O 
              -  L'art.  19  della  legge   4   giugno   2010,   n.96
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19.(Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva  2008/99/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  19  novembre  2008,  sulla  tutela  penale
          dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
          dalle navi e all'introduzione di sanzioni per  violazioni).
          - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  termine
          di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi al fine  di  recepire
          le disposizioni della direttiva 2008/99/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
          penale dell'ambiente, e  della  direttiva  2009/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          che   modifica    la    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
          sanzioni per violazioni. 
              2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  del  Ministro  per  le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  con  il  Ministro   dello
          sviluppo  economico,  con  il  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita'
          e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i  principi  e
          criteri direttivi generali di cui all' articolo 2,  nonche'
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi  specifici,
          realizzando  il  necessario  coordinamento  con  le   altre
          disposizioni vigenti: 
                a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del
          capo I del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  e
          successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate
          nelle direttive di cui al comma 1; 
                b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse
          o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati  di
          cui alla lettera  a),  adeguate  e  proporzionate  sanzioni
          amministrative pecuniarie, di  confisca,  di  pubblicazione
          della  sentenza  ed   eventualmente   anche   interdittive,
          nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed  equivalenza
          rispetto  alle  sanzioni  gia'  previste  per   fattispecie
          simili,  e  comunque  nei  limiti  massimi  previsti  dagli
          articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231, e successive modificazioni.». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n.  116,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  4.  Introduzione  dell'articolo  25-decies   del   decreto
legislativo 2001, n. 231: 
  1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente: 
    "Art. 25-decies  (Induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a
rendere  dichiarazioni  mendaci  all'autorita'  giudiziaria).  !.  In
relazione alla commissione del delitto di cui  all'art.  377-bis  del
codice civile, si applica all'ente  la  sanzione  pecuniaria  fino  a
cinquecento quote."». 
  2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente: 
 
                          «Art. 25-undecies 
 
 
                         (Reati ambientali) 
 
  1. In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
  2. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le  seguenti
sanzioni pecuniarie: 
    a) per i reati di cui all'articolo 137: 
      1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo,  e  13,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11,  la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
    b) per i reati di cui all'articolo 256: 
      1) per la violazione dei  commi  1,  lettera  a),  e  6,  primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria  da  centocinquanta  a  duecentocinquanta
quote; 
      3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote; 
    c) per i reati di cui all'articolo 257: 
      1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione del comma 2,  la  sanzione  pecuniaria  da
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    e) per la violazione dell'articolo  259,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1  e  da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
    g)  per  la  violazione  dell'articolo   260-bis,   la   sanzione
pecuniaria da  centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote  nel  caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria  da  duecento  a  trecento  quote  nel  caso
previsto dal comma 8, secondo periodo; 
    h) per la violazione dell'articolo  279,  comma  5,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
  3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla  legge  7
febbraio 1992, n. 150, si applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per la  violazione  dell'articolo  1,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo  3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 
      1) la sanzione pecuniaria fino a  duecentocinquanta  quote,  in
caso di commissione  di  reati  per  cui  e'  prevista  la  pena  non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
      2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e'  prevista  la  pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
      3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione; 
      4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento  quote,  in
caso di commissione di reati per cui e' prevista  la  pena  superiore
nel massimo a tre anni di reclusione. 
  4. In relazione alla commissione dei reati  previsti  dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
  5. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 6  novembre  2007,  n.  202,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per il reato di cui  all'articolo  9,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per il reato di cui  all'articolo  8,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote. 
  6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della
meta' nel caso di commissione del reato previsto  dall'articolo  256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2,  lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e  al  comma  5,  lettere  b)  e  c),  si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per  una  durata  non
superiore a sei mesi. 
  8. Se l'ente o una sua  unita'  organizzativa  vengono  stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n.  202,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al comma 17 dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per
la baia storica del Golfo  di  Taranto  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977,  n.  816,  il
divieto relativo agli  idrocarburi  liquidi  e'  stabilito  entro  le
cinque miglia dalla linea di costa.». 
  2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero  commette  piu'  violazioni  della
stessa disposizione soggiace alla  sanzione  amministrativa  prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino  al  doppio.  La  stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive  di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
    9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del
fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione
della violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.». 
  3. Al comma 1  dell'articolo  260-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  «All'accertamento   delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite  dalle
seguenti: «7 e 8». 

        
                    Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n  152,  (Norme  in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  6.  (Oggetto  della   disciplina).   -   1.   La
          valutazione ambientale strategica  riguarda  i  piani  e  i
          programmi   che   possono   avere   impatti   significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                a) che sono elaborati per la valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,  III
          e IV del presente decreto; 
                b) per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria   una   valutazione   d'incidenza    ai    sensi
          dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 12 e  tenuto  conto  del  diverso  livello  di
          sensibilita' ambientale  dell'area  oggetto  di  intervento
          (48). 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di  cui  all'articolo  12,  se  i  piani  e  i
          programmi, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  che
          definiscono il quadro di riferimento  per  l'autorizzazione
          dei    progetti,    producano     impatti     significativi
          sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
                a) i piani e i programmi destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella  disciplina  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni; 
                b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                c) i piani di protezione civile in caso  di  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                c-bis) i piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati . 
              5. La  valutazione  d'impatto  ambientale,  riguarda  i
          progetti che possono avere impatti significativi e negativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene
          effettuata altresi' una valutazione per: 
                a) i progetti di  cui  agli  allegati  II  e  III  al
          presente decreto; 
                b) i progetti di  cui  all'allegato  IV  al  presente
          decreto,  relativi  ad  opere   o   interventi   di   nuova
          realizzazione,   che    ricadono,    anche    parzialmente,
          all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in
          base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si
          ritenga  che  possano  produrre  impatti  significativi   e
          negativi sull'ambiente, per: 
                a) i progetti elencati nell'allegato II  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
                b) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e
          negativi sull'ambiente; 
                c) i progetti elencati nell'allegato IV. 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. 
              9. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  definire,   per   determinate   tipologie
          progettuali  o  aree  predeterminate,  sulla   base   degli
          elementi indicati  nell'allegato  V,  un  incremento  nella
          misura massima del trenta  per  cento  o  decremento  delle
          soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai  progetti
          di cui  all'allegato  IV,  qualora  non  ricadenti  neppure
          parzialmente in aree naturali protette,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   possono
          determinare, per  specifiche  categorie  progettuali  o  in
          particolari situazioni  ambientali  e  territoriali,  sulla
          base degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o
          condizioni    di    esclusione    dalla     verifica     di
          assoggettabilita'. 
              10. L'autorita' competente in sede statale valuta  caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati esclusivamente a scopo di  difesa  nazionale  non
          aventi i requisiti di  cui  al  comma  4,  lettera  a).  La
          esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione  del
          decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della  difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare . 
              11. Sono  esclusi  in  tutto  in  parte  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
          in  alcun  modo  svolgere   la   valutazione   di   impatto
          ambientale, singoli interventi disposti in  via  d'urgenza,
          ai sensi dell'articolo 5,  commi  2  e  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n.  225,  al  solo  scopo  di  salvaguardare
          l'incolumita' delle persone e di mettere in  sicurezza  gli
          immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'.
          In tale  caso  l'autorita'  competente,  sulla  base  della
          documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
          dispongono tali interventi: 
                a)  esamina  se  sia  opportuna  un'altra  forma   di
          valutazione; 
                b) mette a disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
                c)  informa  la  Commissione  europea,   tramite   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare nel caso di interventi di competenza regionale,  prima
          di  consentire  il  rilascio   dell'autorizzazione,   delle
          motivazioni  dell'esclusione  accludendo  le   informazioni
          messe a disposizione del pubblico. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
                a) i progetti di cui all'allegato VIII  del  presente
          decreto; 
                b) le modifiche sostanziali  degli  impianti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
          all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
          modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
          e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
          208, commi 6 e 7, del presente decreto. 
              15. Per gli impianti di cui alla lettera a)  del  comma
          12 del presente articolo, nonche'  per  le  loro  modifiche
          sostanziali,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   e'
          rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
          decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater,  comma
          10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili;9 
                b) non si devono verificare fenomeni di  inquinamento
          significativi; 
                c) deve essere evitata la produzione  di  rifiuti,  a
          norma della quarta parte  del  presente  decreto;  in  caso
          contrario  i  rifiuti  sono  recuperati  o,  ove  cio'  sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile, sono  eliminati
          evitandone e riducendone l'impatto  sull'ambiente,  secondo
          le disposizioni della medesima quarta  parte  del  presente
          decreto; 
                d) l'energia deve essere utilizzata in modo  efficace
          ed efficiente; 
                e) devono  essere  prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                f)  deve  essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita' e il sito  stesso  deve  essere  ripristinato  ai
          sensi della normativa vigente in  materia  di  bonifiche  e
          ripristino ambientale. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita'
          di ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di
          idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli
          4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.  Il  divieto  e'
          altresi' stabilito nelle zone di mare  poste  entro  dodici
          miglia marine dal perimetro  esterno  delle  suddette  aree
          marine  e  costiere  protette,  oltre  che   per   i   soli
          idrocarburi liquidi  nella  fascia  marina  compresa  entro
          cinque miglia dalle linee di base delle acque  territoriali
          lungo l'intero perimetro costiero nazionale.  Per  la  baia
          storica del Golfo di Taranto  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977,  n.
          816,  il  divieto  relativo  agli  idrocarburi  liquidi  e'
          stabilito entro le cinque miglia dalla linea di  costa.  Al
          di fuori delle medesime aree, le  predette  attivita'  sono
          autorizzate  previa  sottoposizione   alla   procedura   di
          valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e
          seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
          locali posti in un  raggio  di  dodici  miglia  dalle  aree
          marine e costiere interessate dalle  attivita'  di  cui  al
          primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma  si
          applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  comma.  Resta  ferma
          l'efficacia dei titoli  abilitativi  gia'  rilasciati  alla
          stessa data. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
          cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo
          1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 
              Il  testo  dell'articolo  260-bis  del  citato  decreto
          legislativo n 152 del 2006, come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «260-bis.  Sistema  informatico  di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti 
              1. I soggetti obbligati che  omettono  l'iscrizione  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          nei  termini  previsti,  sono  puniti  con   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento   euro.   In   caso   di    rifiuti
          pericolosi,  si   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
          euro. 
              2. I  soggetti  obbligati  che  omettono,  nei  termini
          previsti, il pagamento del contributo per  l'iscrizione  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          duemilaseicento euro  a  quindicimilacinquecento  euro.  In
          caso  di  rifiuti  pericolosi,  si  applica  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
          novantatremila euro.  All'accertamento  dell'omissione  del
          pagamento  consegue   obbligatoriamente,   la   sospensione
          immediata dal servizio  fornito  dal  predetto  sistema  di
          controllo   della   tracciabilita'   nei   confronti    del
          trasgressore. In sede di  rideterminazione  del  contributo
          annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita'
          occorre  tenere  conto  dei  casi  di   mancato   pagamento
          disciplinati dal presente comma. 
              3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico
          o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i  tempi,
          le  procedure  e  le  modalita'   stabilite   dal   sistema
          informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce
          al suddetto sistema informazioni  incomplete,  o  inesatte,
          altera  fraudolentemente  uno  qualunque  dei   dispositivi
          tecnologici accessori al predetto  sistema  informatico  di
          controllo, o comunque ne impedisce  in  qualsiasi  modo  il
          corretto  funzionamento,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro.  Nel  caso  di  imprese  che
          occupino  un  numero  di  unita'  lavorative  inferiore   a
          quindici dipendenti, si applica la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da  millequaranta  euro  a  seimiladuecento.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete
          o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei  rifiuti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 
              4.  Qualora  le  condotte  di  cui  al  comma  3  siano
          riferibili a rifiuti  pericolosi  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  quindicimilacinquecento
          ad euro novantatremila, nonche' la sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione da un mese  a  un  anno  dalla
          carica  rivestita  dal   soggetto   cui   l'infrazione   e'
          imputabile ivi compresa  la  sospensione  dalla  carica  di
          amministratore. Nel caso di imprese che occupino un  numero
          di unita' lavorative inferiore a  quindici  dipendenti,  le
          misure minime e massime di cui al periodo  precedente  sono
          ridotte   rispettivamente   da   duemilasettanta   euro   a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Le
          modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle
          modalita' di cui al comma 3. Se  le  indicazioni  riportate
          pur   incomplete   o   inesatte   non    pregiudicano    la
          tracciabilita'  dei  rifiuti,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad  euro
          tremilacento. 
              5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
          soggetti  che  si  rendono  inadempienti   agli   ulteriori
          obblighi su  di  loro  incombenti  ai  sensi  del  predetto
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI)  sono  puniti,   per   ciascuna   delle   suddette
          violazioni, con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In
          caso  di  rifiuti  pericolosi  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  quindicimilacinquecento
          ad euro novantatremila. 
              6. Si applica la pena di cui all'articolo  483  c.p.  a
          colui che,  nella  predisposizione  di  un  certificato  di
          analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e   a   chi
          inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai  fini
          della tracciabilita' dei rifiuti. 
              7. Il  trasportatore  che  omette  di  accompagnare  il
          trasporto dei rifiuti con la copia  cartacea  della  scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario  sulla  base
          della normativa  vigente,  con  la  copia  del  certificato
          analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600
          euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui  all'art.  483
          del  codice  penale  in  caso  di  trasporto   di   rifiuti
          pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui  che,
          durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di
          rifiuti contenente false indicazioni  sulla  natura,  sulla
          composizione e sulle  caratteristiche  chimico-fisiche  dei
          rifiuti trasportati. 
              8. Il trasportatore  che  accompagna  il  trasporto  di
          rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI  -  AREA
          Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito  con  la
          pena prevista dal combinato disposto degli articoli  477  e
          482 del codice penale. La pena  e'  aumentata  fino  ad  un
          terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
              9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
          tracciabilita'  dei  rifiuti,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad  euro
          millecinquecentocinquanta 
              «9-bis. Chi con un'azione od  omissione  viola  diverse
          disposizioni di cui al presente  articolo  ovvero  commette
          piu' violazioni della  stessa  disposizione  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
              9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative  di
          cui al presente articolo chi,  entro  trenta  giorni  dalla
          commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla
          normativa relativa al sistema informatico di  controllo  di
          cui al comma  1.  Nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione  immediata  o   dalla   notificazione   della
          violazione, il trasgressore puo' definire la  controversia,
          previo adempimento degli obblighi  di  cui  sopra,  con  il
          pagamento  di  un  quarto  della  sanzione   prevista.   La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie.». 
              Il testo dell'articolo 260-ter del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n 152, citato nelle note  all'articolo  3  ,
          cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  260-ter.(Sanzioni   amministrative   accessorie.
          Confisca). - 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai
          commi   7   e    8    dell'articolo    260-bis,    consegue
          obbligatoriamente  la   sanzione   accessoria   del   fermo
          amministrativo del veicolo utilizzato  per  l'attivita'  di
          trasporto dei rifiuti di  mesi  12,  nel  caso  in  cui  il
          responsabile si trovi nelle situazioni di cui  all'art.  99
          c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.
          689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi
          con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato
          norme in materia di rifiuti. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui agli articoli  213,  214,  214  bis  e  224-ter  del
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  relative
          norme di attuazione. 
              3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma  1
          dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria  del
          fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal
          trasportatore.  In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo
          sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta
          in mancanza dell'iscrizione e  del  correlativo  versamento
          del contributo. 
              4. In caso di  trasporto  non  autorizzato  di  rifiuti
          pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di
          qualunque altro  mezzo  utilizzato  per  il  trasporto  del
          rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,  secondo  comma,  del
          codice penale, salvo che gli stessi che  appartengano,  non
          fittiziamente a persona estranea al reato. 
              5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al
          comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento
          delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256 .». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 
 
  1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
come modificato dall'articolo16, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono  esclusi
dall'obbligo di tenuta  di  un  registro  di  carico  e  scarico  gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi  di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese  e  gli  enti  che,  ai
sensi dell'art. 212, comma  8,  raccolgono  e  trasportano  i  propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui  all'articolo  184,  comma  3,
lettera b).». 
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  205,  e   successive
modificazioni,  i  soggetti  obbligati  all'iscrizione  al   predetto
sistema che  omettono  l'iscrizione  o  il  relativo  versamento  nei
termini   previsti,   fermo   restando   l'obbligo    di    adempiere
all'iscrizione  al  predetto  sistema  con  pagamento  del   relativo
contributo, sono puniti, per ciascun  mese  o  frazione  di  mese  di
ritardo: 
        a) con una sanzione pari al  cinque  per  cento  dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento  si  verifica  nei
primi  otto  mesi  successivi  alla  decorrenza  degli  obblighi   di
operativita' per ciascuna categoria di  operatori,  enti  o  imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; 
        b) con una sanzione pari al cinquanta per cento  dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione  se  l'inadempimento  si  verifica  o
comunque  si  protrae  per  i  quattro  mesi  successivi  al  periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al  comma  1,  i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita'  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non  adempiono  alle
prescrizioni di  cui  all'articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative  sanzioni  previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nella formulazione precedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
      2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al  comma  1,  le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, nella  formulazione  previgente  a  quella  di  cui  al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si  applicano  ai  soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto  ministeriale  18  febbraio  2011,  n.   52,   e   successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati. 
      2-quater.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui   all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte,  ad  eccezione  dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma  3,  a  un
decimo per le violazioni compiute negli  otto  mesi  successivi  alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna  categoria  di
operatori, enti o  imprese,  come  individuata  dall'articolo  1  del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e  a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo  mese
e per i successivi quattro mesi.». 

        
                    Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'articolo  190  del  citato   decreto
          legislativo n 152 del 2006, come modificato dall'  articolo
          16, comma 1 lettera d) del decreto legislativo  3  dicembre
          2010, n. 205 (Disposizioni di  attuazione  della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
          direttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
          2010, n.  288,  S.O.,  come  ulteriormente  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 190. (Registri di carico e scarico). -  1.  Fatto
          salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i  soggetti  di  cui
          all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno
          aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
          scarico  su  cui  devono  annotare  le  informazioni  sulle
          caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.  Le
          annotazioni devono essere  effettuate  almeno  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla  produzione  del  rifiuto  e  dallo
          scarico del medesimo. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  tenuta  di  un
          registro di carico e scarico gli imprenditori  agricoli  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile  che  raccolgono  e
          trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
          all'articolo 212, comma 8, nonche' le imprese  e  gli  enti
          che, ai sensi dell'articolo  212,  comma  8,  raccolgono  e
          trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
          all'articolo 184, comma 3, lettera b). 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1,  la  cui  produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.». 
              Il  testo   dell'articolo   39   del   citato   decreto
          legislativo n. 205 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «Art. 39. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Le
          sanzioni  del  presente  decreto  relative  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire
          dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'
          articolo  12,   comma   2,   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni. 
              2. Al fine di graduare  la  responsabilita'  nel  primo
          periodo di applicazione  del  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti
          obbligati all'iscrizione al predetto sistema  che  omettono
          l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti,
          fermo restando l'obbligo  di  adempiere  all'iscrizione  al
          predetto sistema con  pagamento  del  relativo  contributo,
          sono puniti,  per  ciascun  mese  o  frazione  di  mese  di
          ritardo: 
                a)  con  una  sanzione  pari  al  cinque  per   cento
          dell'importo   annuale   dovuto   per    l'iscrizione    se
          l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi  successivi
          alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna
          categoria di operatori, enti o  imprese,  come  individuata
          dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data  17  dicembre  2009,   e   successive   modificazioni,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; 
                b) con una  sanzione  pari  al  cinquanta  per  cento
          dell'importo   annuale   dovuto   per    l'iscrizione    se
          l'inadempimento si verifica o comunque  si  protrae  per  i
          quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera
          a) del presente comma.; 
              2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al  comma
          1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4  e
          5, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, che fino  alla  decorrenza  degli
          obblighi di operativita' del  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  non
          adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo  28,  comma
          2, del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 18 febbraio  2011,  n.  52,  sono
          soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo  258
          del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nella
          formulazione precedente all'entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al  comma
          1, le  sanzioni  previste  dall'articolo  258  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nella  formulazione
          previgente  a  quella  di  cui  al  decreto  legislativo  3
          dicembre 2010, n. 205, per  la  presentazione  del  modello
          unico di dichiarazione ambientale si applicano ai  soggetti
          tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma  1,
          del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52,  e
          successive modificazioni, secondo i termini e le  modalita'
          ivi indicati. 
              2-quater.   Le   sanzioni   amministrative    di    cui
          all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7  e  9,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, sono  ridotte,  ad  eccezione  dei  casi  di
          comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a  un
          decimo  per  le  violazioni  compiute   negli   otto   mesi
          successivi alla decorrenza degli obblighi  di  operativita'
          per ciascuna categoria di operatori, enti o  imprese,  come
          individuata dall'articolo 1  del  decreto  ministeriale  26
          maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto  per
          le violazioni compiute dalla scadenza  dell'ottavo  mese  e
          per i successivi quattro mesi. 
              3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'  l'  articolo  3
          del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 
              4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          ministeriale di  cui  all'articolo  184-bis,  comma  2,  e'
          abrogato l'articolo 186. 
              5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  sono  sostituiti  dai
          corrispondenti allegati al presente decreto. 
              6. Gli allegati A, G ed H alla  Parte  IV  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 
              7.  Dopo  l'allegato  I  alla  parte  IV  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto l'allegato L
          riportato in allegato al presente decreto. 
              8.  Rimangono  in  vigore  fino  alla   loro   scadenza
          naturale, tutte le autorizzazioni in  essere  all'esercizio
          degli impianti di  trattamento  rifiuti  che  prevedono  la
          produzione o l'utilizzo di CDR e  CDR-Q,  cosi'  come  gia'
          definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r)  e  s),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  precedentemente
          alle modifiche apportate dal presente decreto  legislativo,
          ivi incluse le comunicazioni per il  recupero  semplificato
          del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio  1998  art.
          3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2,
          Suballegato 1, voce  1,  salvo  modifiche  sostanziali  che
          richiedano una revisione delle stesse. 
              9. Fino al 31 dicembre 2011 sono  esclusi  dall'obbligo
          di iscrizione al sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
          lett.  a),  gli  imprenditori  agricoli  che  producono   e
          trasportano ad  una  piattaforma  di  conferimento,  oppure
          conferiscono ad un  circuito  organizzato  di  raccolta,  i
          propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e  saltuario.
          Sono considerati occasionali e saltuari: 
                a)  i  trasporti  di  rifiuti   pericolosi   ad   una
          piattaforma di  conferimento,  effettuati  complessivamente
          per non piu' di quattro volte l'anno per  quantitativi  non
          eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno  e,
          comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; 
                b) i conferimenti, anche in  un'unica  soluzione,  di
          rifiuti  ad  un  circuito  organizzato  di   raccolta   per
          quantitativi non eccedenti  i  cento  chilogrammi  o  cento
          litri all'anno. 
              10.  Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  9
          conservano in  azienda  per  cinque  anni  la  copia  della
          convenzione o del contratto di servizio  stipulati  con  il
          gestore della piattaforma di conferimento  o  del  circuito
          organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI -  Area
          Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore  della
          piattaforma di conferimento o dal circuito  organizzato  di
          raccolta. 
              11. Fatta salva la disciplina in materia di  protezione
          dell'ambiente  marino  e  le  disposizioni   in   tema   di
          sottoprodotto,  laddove  sussistano  univoci  elementi  che
          facciano  ritenere  la   loro   presenza   sulla   battigia
          direttamente  dipendente  da  mareggiate  o   altre   cause
          comunque naturali, e'  consentito  l'interramento  in  sito
          della posidonia e delle  meduse  spiaggiate,  purche'  cio'
          avvenga senza trasporto ne' trattamento. 
              12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei  beni  e
          prodotti che, dati in comodato d'uso e  presentando  rischi
          inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal  consumatore
          o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le
          operazioni di raccolta di rifiuti come  definita  dall'art.
          183, comma 1, lett. o). 
              13. Le norme di cui all'articolo 184-bis  si  applicano
          anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni
          di sicurezza idraulica,  dagli  alvei  di  fiumi,  laghi  e
          torrenti. 
              14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
          decreto, con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, adottato ai  sensi  dell'
          articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo  n.  152
          del  2006  come  introdotto  dal  presente  decreto,   sono
          definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi  come
          sottoprodotto il materiale  derivante  dalle  attivita'  di
          estrazione e lavorazione di marmi e lapidei. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio   e   del   mare   possono   essere
          individuate, in base al criterio  della  rappresentativita'
          sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e' possibile
          delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri  ai
          sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data 17 dicembre 2009, come modificato  dall'  articolo  9,
          comma 1, del decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare in  data  9  luglio  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161  del  13  luglio
          2010. 
              16.  I  decreti  ministeriali   di   attuazione   delle
          disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo  che
          non sia diversamente ed espressamente previsto,  entro  due
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  relative
          disposizioni.». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Romano,  Ministro   delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano