Cass. Sez. III n. 14229 del 20 aprile 2026 (UP 11 mar 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Augello
Rifiuti. Gestione illecita e distinzione tra "attività" e "occasionalità"

In tema di gestione illecita di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura istantanea e si configura ogniqualvolta la condotta, pur se consistente in un unico atto, non sia assolutamente occasionale. La non occasionalità è desumibile da indici sintomatici quali la natura e il dato ponderale dei rifiuti, l'utilizzo di mezzi adeguati e la presenza di una pur minimale organizzazione, elementi che qualificano la condotta come "attività" di gestione rilevante ai fini penali.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza resa in data 5/12/2023 dal Tribunale di Palermo, con la quale Augello Angelo era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv-110 cod.pen., 256, comma 1 lett. b) d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Augello Angelo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 256, comma 1 lett b) d.lgs 152/2006 e 350, comma 3, cod.proc.pen. Argomenta che l'affermazione di responsabilità era stata giustificata con una motivazione di puro stile e fondata solo sulle dichiarazioni spontanee che sarebbero state rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Evidenzia che le dichiarazioni assunte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria (con o senza la presenza del difensore) non possono entrare nel fascicolo del dibattimento sono utilizzabili solo nella fase procedimentale (cautelare e riti a prova contratta); rimarca che il recupero delle dichiarazioni predibattirnentali contra se, qualora l'imputato si avvalga del diritto al silenzio, è limitato ai casi in cui le dichiarazioni siano rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che le raccoglie su delega. Deduce, poi, vizio di motivazione in ordine alla valutazione di non occasionalità della condotta contestata. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 129 cpp e 157 cp e correlato vizio di motivazione. Lamenta che, nonostante la difesa dell'imputato avesse chiesto in sede di precisazione delle conclusioni di valutare la prescrizione del reato, la Corte di appello era rimasta silente sul punto. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva espresso a giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche una motivazione illegittima, che non teneva conto della ratio dell'istituto, introdotto per adeguare la pena al caso concreto, attraverso il ricorso a circostanze non contemplate specificamente dalla legge. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria a mezzo dell'escussione del teste Navarra Vincenzo, presente ai fatti, trattandosi di nuova prova indispensabile ai fini della decisione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità (basata essenzialmente sulle dichiarazioni degli operanti, che avevano sorpreso l'imputato nell'atto di scaricare dal cassone dell'autocarro rifiuti speciali pericolosi e di depositarli all'interno di locale nella sua disponibilità, nonchè constatato che nel predetto locale era presente un'ingente quantità di rifiuti, accatastati sino al tetto, oltre a sversamenti di oli e vernici sul pavimento). Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6, n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. La doglianza è, altresì, manifestamente infondata. Nella sentenza impugnata si dà atto che le dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti ed inserite nella relazione di servizio, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, unitamente ad altri atti di indagine, con il consenso espresso della difesa all'udienza del 12.9.2023 e che, pertanto, l'acquisizione consensuale di tali atti ne rende pienamente legittimo l'utilizzo processuale. Tale affermazione è conforme al un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez.3, n. 44926 del 27/09/2023, Rv.285316 - 02; Sez.6, n.48949 del 07/10/2016, Rv.68213 - 01; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Rv. 244589; Sez 3, n. 35372 del 23/05/2007, Rv. 237412), secondo cui gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che detti atti - evenienza, questa, neppur ipotizzata nel caso di specie - siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" quale è quella derivante da una loro assunzione contra legem. Né assume alcun rilievo, al riguardo, il fatto che all'acquisizione del fascicolo vi abbia acconsentito il difensore, poiché il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle relative prove, oltre che del principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Rv. 246090). Ed è stato anche precisato che sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez.4, n. 14074 del 05/03/2024, Rv. 286187 - 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv. 270314 - 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689 - 01). Della pari generica, in quanto priva di confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, è la doglianza relativa alla occasionalità della condotta. La Corte di appello, infatti, ha sul punto specificamente imarcato come le risultanze istruttorie dessero prova di un'attività organizzata di trasporto e deposito rifiuti speciali riferibile all'imputato. Va ricordato che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez.3, n. 8193 del 11/02/2016, Rv. 266305 - 01; Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez.3 n. 4770 del 26/01/2021, Rv.280375 - 01; Sez.3, n.36819 del 04/07/2017, Rv.270995 - 01; Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n.m).
    Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 159, comma 2, cod. pen., così come riformulato dall'art. 1, comma 1 lett. e) n, 1, legge n.3/2019 (c.d. «legge Bonafede»), aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Il citato art. 159, comma 2, cod. pen. è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n.134/2021, che ha contestualmente introdotto l'art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (ai sensi dell'art.2 comma 3), con l'art. 344 bis cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.; termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen. Nella specie il reato contestato è stato accertato in data 21.02.2020, con la sentenza di primo grado emessa in data 5/12/2023 il corso della prescrizione (termine massimo anni cinque) è cessato definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado e l'improcedibilità ex art. 344-bis cod.proc.pen. opererebbe in data 14/12/2026.
    Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.242419). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato ed evidenziando in senso ostativo la gravità del fatto e la personalità del reo, soggetto gravato da numerosi precedenti penali per condotte di natura eterogena. Ha, quindi, ritenuto elementi ostativi preponderanti la gravità del fatto la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
    Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2, n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005, dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01). Il Giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893; Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha ribadito la valutazione di attendibilità della persona offesa ed ha esplicitamente motivato circa la non necessità di disporre l'ammissione del teste Navarra Vincenzo, con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 3 della sentenza).
    Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
    Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/202