TAR Campania (NA) Sez. V n.1447 del 13 marzo 2013
Caccia e animali. Porto d'armi guardie zoofile
Se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare l’indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila) che, per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti che la stessa Amministrazione definisce di "rilevante importanza", possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di pubblica sicurezza. (segnalazione Avv. M. Balletta)
N. 01447/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 889 del 2004 proposto dal Sig. Paolella Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Arcamone e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
D’Alessandro Christian, Di Meglio Luigi, Manzo Cesare, Maresca Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Biagio Iacono ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del TAR di Napoli;
per l'annullamento
previa sospensione, del dm del 25/9/2004 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto del prefetto di napoli del 16/11/2001 di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale quale guardia giurata volontaria per conto dell’associazione “p.a.s. federnatura”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 5/3/2004;
Visto l’intervento ad adiuvandum dei Sigg. D’Alessandro Christian, Di Meglio Luigi, Manzo Cesare e Maresca Antonio;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1877 del 2004 di rigetto della domanda di sospensione per mancanza del danno;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti della causa;
Designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/2/2013 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver attraverso l’Ente “P.A.S. Federnatura” richiesto il rilascio del porto di pistola per difesa personale in quanto guardia zoofila impegnata nella prevenzione antincendi, nella difesa ecologica e degli animali; nonostante l’invio della documentazione richiesta dalla Prefettura di Napoli e di denunce alla Magistratura contro ignoti, con Decreto del 16/11/2001 veniva negato il rilascio del’autorizzazione. Veniva allora proposto ricorso gerarchico evidenziando di aver presentato presso la Prefettura documentate controdeduzioni, ma è stato adottato l’impugnato provvedimento di rigetto.
L’Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al ricorso depositando relazione dell’Amministrazione; i Sigg. D’Alessandro Christian, Di Meglio Luigi, Manzo Cesare e Maresca Antonio sono intervenuti nel giudizio per chiederne l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione del TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la disparità di trattamento.
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).
2.1 Resta inteso che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
In ogni caso la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).
3. Il Collegio ritiene, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, che il ricorso sia fondato, atteso che è stata fornita prova dei fattori di rischio specifico che giustificano il rilascio del porto di pistola per difesa personale dal momento che il ricorrente, in ragione della sua attività di guardia zoofila per conto dell’Ente “P.A.S. Federnatura”, è fortemente esposto al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale, il che giustifica una valutazione di illogicità dell’operato dell’Amministrazione come in analoghe vicende (T.A.R. Campania, V, 6.7.2011, n.3578; 25.3.2011, n.1702; 18.1.2011, n.260; 18.3.2010, n.1512; 13.3.2008, n.1304; 15.2.2008, n.913; 8.3.2007, n.1633), ragion per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.6.7.2011, n.3574; 30.6.2011, nn.3499 e 3498; 4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza. Peraltro, proprio con riguardo al caso specifico delle guardie zoofile, la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 7/5/2010, n.2673) ha censurato l’atteggiamento dell’Amministrazione secondo cui la vigilanza e la repressione di un'attività illegale come il bracconaggio non sarebbero riconducibili a possibili situazioni di pericolo solo per la non gravità delle sanzioni previste e per l'assenza, in passato, di reazioni violente nei confronti delle guardie di cui trattasi (essendo, viceversa, plausibile che l'attività svolta da queste ultime possa suscitare attriti e reazioni, in rapporto ai quali la consapevolezza del possesso di armi, da parte degli agenti coinvolti, potrebbe avere svolto un ruolo di deterrenza). Se, dunque, può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare l’indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila) che, per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti che la stessa Amministrazione definisce di "rilevante importanza", possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di pubblica sicurezza.
4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada accolto con annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)