TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 302, del 22 aprile 2013
Rumore.Inquinamento acustico e tutela della salute pubblica
Per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia, non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale. La giurisprudenza ha inoltre precisato che ai fini dell’adozione della misura repressiva delle violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico, i Comuni debbano utilizzare lo specifico strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00302/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2004, proposto da:
Calcestruzzi Corradini S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Riccarda Rondinini e Matilde Palmieri, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via San Frediano n. 2;
contro
Comune di Campogalliano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Tagliavini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
nei confronti di
-sig.ra Campana Ambellina, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cerretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paola Dalleolle, in Bologna, via Barberia n. 28;
per l'annullamento, previa sospensiva,
dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 44/04 del 07.07.2004, emessa dal Sindaco del comune di Campogalliano (MO), per disturbo acustico derivante dal funzionamento degli impianti della ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a., ubicati in Via Albone n.16, a Campogalliano (MO)
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguentemente, ivi compreso il parere di ARPA - Distretto di Carpi, Servizio Igiene Pubblica n. 7173 del 5.7.2004, quest'ultimo, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Campogalliano e della sig.ra Campana Ambellina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, Calcestruzzi Corradini s.p.a., ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente in data 7 luglio 2004, con la quale il Sindaco del comune di Campogalliano ha inibito alla stessa il funzionamento dei propri impianti industriali tutti i giorni dalle ore 22 fino alle ore 6 del mattino seguente fino alla realizzazione di idonee opere mitigative del disturbo acustico derivante dal funzionamento di detti impianti. La ricorrente ha inoltre impugnato il parere – di contenuto, allo stato, non cognito -, reso da A.R.P.A. Distretto di Carpi, Servizio Igiene Pubblica in data 5.7.2004.
La società ritiene illegittimi gli atti impugnati per falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. B), dell’art. 9 n. 447 del 1995 in relazione al D.P.C.M. 1.3.1991 e all’art. 8 D.M. 14.11.1997, nonché per violazione dell’art. 54, c. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e per mancata applicazione dell’art. 11 L. n. 241 del 1990. Gli atti impugnati risulterebbero inoltre viziati per eccesso di potere, sotto i profili di. incongruità e illogicità manifesta, contraddittorietà carenza di motivazione dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.
Alle predette censure si è opposto, in resistenza, il comune di Campogalliano, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.
Si è inoltre costituita in giudizio, in veste di controinteressata intimata, la sig.ra Ambellina Campana, anch’essa instando per la reiezione del ricorso stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.
Con ordinanza collegiale n. 1069 del 24 settembre 2004, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ritenendo “…suscettibile di condivisione la censura di cui al secondo motivo di ricorso (insussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente).
Alla pubblica udienza del 14/2/2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che é infondato il primo mezzo d’impugnazione, con cui la ricorrente ritiene illegittima l’ordinanza sindacale impugnata per erronea applicazione dell’art. 2, c. 3 lett. B) della L. n. 447 del 1995 e dell’art. 8 del D.M. 14/11/1997. Al riguardo il Collegio ritiene che, allo specifico fine di verificare il superamento dei vigenti limiti di legge riguardo alle emissioni degli impianti industriali, ivi compresi, pertanto, anche i c.d. “limiti differenziali” di cui all’art. 8 del D.M. 14/11/1977, onde valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione di ordinanza extra ordinem ex art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 267 del 2000 e 9 L. n. 447 del 1995, non é necessario – come all’opposto sostiene la ricorrente - che l’amministrazione comunale procedente si sia già dotata dei piani di zonizzazione acustica, essendo la previa approvazione di detta pianificazione necessaria solo riguardo ai c.d. limiti acustici “assoluti” (v. T.A.R. Toscana –sez. II, 24/1/2003 n. 39).
Quanto al secondo motivo di ricorso, sull’accoglimento del quale, ad un primo, sommario esame della causa, la Sezione ha fondato l’accoglimento dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene ora melius re perpensa di rilevarne, all’opposto, l’infondatezza.
Nel caso di specie si ravvisa, infatti, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza ex art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 267 del 2000, in ipotesi di presunto inquinamento acustico di cui all’art. 9 L. n. 447 del 1995. Detti presupposti consistono, in primo luogo, nell’accertato superamento dei vigenti limiti acustici (“assoluti” e “differenziali”) delle emissioni promananti dagli impianti della ricorrente (v. relaz. fonometrica di A.R.P.A. del 11/6/2004 doc. n. 10 del Comune), nonché nel superamento anche del c.d. livello di attenzione dei rumori (comportante un rischio per la salute umana ), come è stato accertato, oltre che nella citata relazione, anche nel parere reso da A.U.S.L. di Modena Distretto di Carpi Servizio Igiene Pubblica in data 5/7/2004 (v. doc. n. 3 del Comune), laddove la struttura sanitaria sostiene, in riferimento ai rumori generati dallo stabilimento della ricorrente, che essi contribuiscono “…all’insorgenza di quei disturbi classificati come effetti extrauditivi che possono interessate l’apparato cardiovascolare, gastro enterico, endocrino, oltre che il sistema nervoso centrale”.
Le considerazioni che precedono conducono univocamente alla conclusione, coerente con tali premesse, in ordine all’esistenza di una situazione di attuale pericolo per la salute; situazione alla quale risulta che l’amministrazione abbia fatto legittimamente fronte mediante la misura interdittiva straordinaria del divieto di funzionamento degli impianti nelle ore notturne, coerentemente attribuendo efficacia al divieto limitata al solo periodo necessario per realizzare definitive opere mitigatorie del disturbo acustico in questione. Le stesse considerazioni appena svolte valgono anche per ritenere infondato il quarto mezzo d’impugnazione, anch’esso facente leva sulla ritenuta mancanza dei presupposti di legge per l’adozione di ordinanze extra ordinem ai sensi degli art. 9 della L. n. 447 del 1995 e 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Sul punto, si deve infine osservare che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia (come è avvenuto nel caso in esame), non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (v. T.A.R. Piemonte, sez. II, 27/10/2011 n. 1127; T.A.R. Lombardia –MI- sez. IV, 21/9/2011 n. 2253). La giurisprudenza ha inoltre precisato che ai fini dell’adozione della misura repressiva delle violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico, i Comuni debbano utilizzare lo specifico strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente (v. T.A.R. Lombardia –MI- n. 2253 del 2011cit.).
Parimenti da respingere è il terzo mezzo, posto che, nella specie, non risulta violato l’art. 11 della L. n. 241 del 1990. Al riguardo Il Collegio ritiene dirimente rilevare che l’accertata sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza extra ordinem contrasta con l’ipotesi di risoluzione della questione mediante accordo sostitutivo del provvedimento e che, in ogni caso, tale soluzione negoziale, non costituendo essa un obbligo per l’amministrazione procedente ma una semplice facoltà, non può essere oggetto di aspettativa giuridicamente tutelata da parte del destinatario del provvedimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Sussistono, tuttavia, in ragione del carattere interpretativo della decisione e dell’opposto esito dell’incidente cautelare, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)