Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Rizzi
Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta
E’ vietato l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi è l’onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti.
SENTENZA N. 2095
REG. GENERALE N. 26519/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI Presidente
1.Dott. MARIO GENTILE Consigliere
2." MARGHERITA MARMO Cons.Relatore
3. " MARIA SILVIA SENSINI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
- RIZZI ELISA N. il 00/00/0000 avverso la SENTENZA n. 680/08 TRIBUNALE di TRENTO del 17/03/2009
- Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ANTONIO SINISCALCHI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore dell'imputata avvocato MONICA BAGGIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 17 marzo 2009 il Tribunale di Trento dichiarava Elisa RIZZI colpevole del reato previsto e punito dall'art. 256 commi 1 e 2 lettera a del D.L.vo n. 152 del 2006 perché, quale titolare della Brill Rover s.r.l., abbandonava in modo incontrollato, buttandoli in modo disordinato vicino ad una campana per la raccolta della carta, i rifiuti che aveva raccolto presso la filiale Unicredit di Corredo in esecuzione di un contratto di appalto del servizio di pulizie (in Trento in data anteriore e prossima al 22 maggio 2007) e, con la concessione delle attenuanti generiche condannava l'imputata alla pena di € 2.000,00 di ammenda.
L'imputata ha proposto appello, riconvertito in ricorso per cassazione della Corte di appello di Trento ai sensi dell'art. 593 comma 3 c.p.p., trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda.
Con atto successivo la ricorrente integrava l'originaria impugnazione con motivi a chiarimento a specificazione dei precedenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'imputata deduce che il giudice di primo grado aveva erroneamente affermato, sulla base del solo esame delle fotografie in atti, che essa imputata aveva depositato i rifiuti in un luogo dove mancavano gli appositi contenitori, mentre invece i sacchi della carta erano stati lasciati in prossimità delle campane destinate alla raccolta differenziata.
Risultava infatti dalla fotografia 1, allegata al verbale della polizia municipale, che si trattava di un'area nell'ambito della quale erano collocate le campane per la raccolta differenziata, sicché il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato.
Non poteva quindi ritenersi integrato il reato di abbandono incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 256 comma 2 c.p.p. in quanto non vi era stato deposito incontrollato di rifiuti, ma un mero deposito degli stessi in prossimità della campane e quindi in luogo dove sarebbero stati agevolmente raccolti dai mezzi specializzati, incaricati di svuotare le campane.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato in ordine ad analoghe difese dell'imputata nel corso del giudizio rilevando che la circostanza secondo cui il materiale poteva essere stato depositato fuori dai cassonetti perchè detti contenitori erano pieni, da un lato, era sfornita di prova e, dall'altro, non rendeva legittima la condotta, essendo vietato l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed essendovi l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti.
Alla luce dell'adeguata motivazione della sentenza impugnata il motivo si traduce in una ingiustificata rivalutazione di circostanze di fatto non consentite in questa sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, pur potendo concretizzarsi il reato di cui all'art. 256 comma 2 del D. L.vo n. 152 del 2006 anche con culpa in vigilando, nel caso in esame non era prevedibile la condotta del dipendente che, in sostituzione di altra dipendente della ditta abilitata al servizio di pulizia, aveva provveduto in modo anomalo allo smaltimento dei rifiuti disattendendo le istruzioni ricevute.
Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. III sentenza 7 novembre 2007, n. 6420, rv 238980) " in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".
La motivazione del Tribunale risulta conforme agli indicati principi di diritto in quanto il Tribunale ha rilevato che non era rilevante il fatto che il materiale esecutore dell'abbandono non apparteneva ai soliti addetti alla pulizia della filiale di Coredo, ma faceva parte di una squadra esterna adibita alle sostituzioni volanti, in quanto è comunque onere dell'impresa adibire a specifici servizi tutti soggetti che presentino standard formativi uguali, sicché l'utilizzo di un sostituto non scrimina la condotta rientrando nell'onere imprenditoriale la verifica preventiva di idoneità e di formazione degli addetti.
Giova precisare che, trattandosi di contravvenzione punibile a titolo di colpa, non rileva la buona fede dell'imputata che comunque non ha adempiuto all'obbligo di controllo del delegato.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25/11/2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 MAR. 2010