TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 533 del 3 marzo 2010
Caccia e animali. Cattura richiami vivi

La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, che regolamentano la cattura dei richiami, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori, che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9”

 

N. 00533/2010 REG.SEN.
N. 03127/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2006, proposto da:
- Associazione Lega Abolizione della Caccia (L.A.C.) O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Linzola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;


contro


- la Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21 settembre 2006 di attivazione di due impianti di cattura di uccelli selvatici per la caccia da appostamento fisso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2010, l’Avv. Claudio Linzola, per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2006 e depositato il 23 dicembre successivo, l’Associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21 settembre 2006, comunicata il 9 ottobre 2006, di attivazione di due impianti di cattura di uccelli selvatici per la caccia da appostamento fisso.

Avverso tale provvedimento vengono dedotte le censure di illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, elusione dei principi affermati nelle sentenze T.A.R. Lombardia, Milano, n. 719/05, n. 1467/04, n. 2163/01, nonché del Consiglio di Stato n. 2091/03.

Il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da alcuna istruttoria, basata su effettive e reali necessità, indicante il numero di uccelli da utilizzare come richiami vivi (presicci). In tal modo non si potrebbe stabilire il reale fabbisogno degli stessi, anche procedendo al computo dei richiami provenienti da allevamento, come già stabilito in numerose sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato.

Inoltre si deduce la violazione dell’art. 26, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993.

L’interpretazione della legge regionale sopra richiamata, da parte della Provincia di Como, sarebbe illegittima, in quanto non si dovrebbe ritenere consentita ad libitum la cattura di 40 richiami per ogni cacciatore, indipendentemente dall’effettivo fabbisogno degli stessi. Trattandosi, infatti, del contingente massimo catturabile, sarebbe comunque necessario verificare le possibili alternative, come imporrebbe la normativa comunitaria (art. 9 della Direttiva 79/409/CEE).

Ulteriore censura è rappresentata dall’illegittimità per violazione della Direttiva CEE 79/409, recepita nell’ordinamento italiano, con la legge n. 157 del 1992, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa considerazione delle sentenze T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1467/04 e del Consiglio di Stato n. 2091/03.

La normativa comunitaria vieterebbe, in linea generale, la cattura e l’uccisione di massa o non selettiva di uccelli selvatici, con la sola eccezione dei casi in cui non vi sarebbero soluzioni alternative, cui si dovrebbe accompagnare la predisposizione di controlli rigidi. In tal senso l’I.N.F.S. (Istituto Nazionale di Fauna Selvatica) avrebbe ritenuto che nel contingente avrebbero dovuti essere ricompresi anche gli esemplari allevati, concorrendo questi ultimi al raggiungimento del numero dei richiami vivi da utilizzare.

Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 9, par. I, lett. c, della Direttiva 79/409/CEE.

La disposizione in oggetto imporrebbe un controllo rigido per l’effettuazione del prelievo in deroga di animali: le modalità e le forme di controllo andrebbero individuate in modo specifico e puntuale negli atti autorizzatori, altrimenti la previsione normativa in oggetto rimarrebbe solo un comando astratto. La stessa previsione, contenuta nell’art. 3 della legge regionale n. 20 del 2006, che attribuirebbe solo alla Polizia provinciale l’attività di vigilanza, e non anche al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia municipale, ecc., limiterebbe in modo rilevante la possibilità di effettuare i controlli.

Infine viene eccepita l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2006.

La predetta legge regionale, in quanto legge provvedimento, dovrebbe essere connotata da tutti gli elementi richiesti per la validità dell’atto amministrativo di cui tiene luogo. Tuttavia l’utilizzo della forma legislativa sarebbe finalizzato ad affrancarsi dal controllo giurisdizionale, destinato ai soli provvedimenti amministrativi, e consentirebbe di eludere anche il contenuto di pronunce giurisdizionali che sarebbero conformative dell’attività amministrativa in tale ambito. Pertanto sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, comma 1, della Costituzione.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, su conforme richiesta del difensore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. Con riferimento alla permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, va evidenziato che, pur essendo conclusa la stagione di caccia, una pronuncia di merito deve essere adottata per le sue evidenti finalità di indirizzo e conformazione dell’attività amministrativa futura, oltre ai possibili riflessi della stessa in relazione ad un futuro giudizio di tipo risarcitorio.

2. Prima di passare al merito del ricorso, come già avvenuto in occasione di un precedente pronunciamento di questa Sezione, è opportuno evidenziare che “la cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, che regolamentano la cattura dei richiami, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori, che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136).

3. Passando al merito del ricorso, lo stesso è da reputarsi fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

4. Con le prime tre censure, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si eccepisce l’illegittimità del provvedimento impugnato, giacché lo stesso non sarebbe sorretto da alcuna istruttoria, basata su effettive e reali necessità, da cui emerga il numero di uccelli da utilizzare come richiami vivi (presicci). A tal fine non sarebbero stati in alcun modo computati i richiami provenienti da allevamento, come ritenuto anche dall’I.N.F.S.: il tutto in diretta violazione della normativa comunitaria che, come già evidenziato in premessa, vieterebbe, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici, salve le deroghe previste dall’art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE.

4.1. Le censure sono fondate.

Nella deliberazione impugnata si stabilisce di procedere alla cattura dei richiami vivi nei limiti previsti dalla legge regionale n. 20 del 2006 (All. A, per un totale di 1.500 esemplari per la Provincia di Como), senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136).

In tal modo si contravviene in maniera evidente alle previsioni del diritto comunitario, che vietano, in via generale, la cattura di animali selvatici vivi: la deroga consentita non può che essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari (cfr. Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 12 dicembre 1996, causa C-10/96; altresì, diffusamente, Commissione europea “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, direttiva “Uccelli selvatici”, Febbraio 2008).

4.2. Tale violazione non potrebbe essere giustificata nemmeno con la circostanza che l’Allegato A della legge regionale n. 20 del 2006 non farebbe riferimento specifico al numero massimo di richiami vivi catturabili (come invece avveniva nell’All. 1 alla legge regionale n. 14 del 2005), ma indicherebbe semplicemente il “numero di richiami di cui è autorizzata la cattura per provincia”. Appare evidente a tal fine segnalare che la semplice eliminazione dell’aggettivo “massimo” non è idonea a mutare il senso della previsione, atteso che l’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2006 autorizza e non impone la cattura degli esemplari fino al numero previsto, lasciando piena discrezionalità all’amministrazione interessata. Oltretutto, da un punto di vista più concreto, un differente regime non si giustificherebbe a parità di numero di richiami catturabili (sempre 1.500 nel complesso e sempre lo stesso numero per le singole specie).

5. La fondatezza delle sopraesposte censure determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della deliberazione impugnata. Le altre censure possono essere assorbite.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la deliberazione impugnata con lo stesso ricorso.

Condanna la Provincia di Como al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2010