Se la città è sporca, il sindaco può rispondere del delitto di omessa bonifica?

di Gianfranco AMENDOLA

Tra i nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 merita, a nostro avviso, una attenzione particolare quello previsto dall'art. 452-terdecies c.p (omessa bonifica), a norma del quale " s alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 ".

Ed infatti, avevamo da subito segnalato, che trattasi di norma di chiusura la quale si applica a tutte le ipotesi in cui sia comunque configurabile una inottemperanza ad un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi derivante dalla legge, da un ordine del giudice o da un ordine di un'autorità pubblica; con il solo limite connesso con la coesistenza di altro reato più grave 1.

Ciò premesso, vale la pena di esaminare i rapporti tra questo nuovo delitto e quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 192 D. Lgs 152/06, secondo cui chiunque viola i divieti relativi all'abbandono di rifiuti " è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa , in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ". Precetto cui si riconnette la sanzione prevista dall'art. 255, comma 3, secondo il quale " chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3 ....... è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno ".

Trattasi, con tutta evidenza, di un obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la cui inosservanza da parte dei responsabili potrebbe rientrare nell'ampia previsione del nuovo delitto ma che, tuttavia, è espressamente punita con sanzione (contravvenzionale) meno grave da una norma speciale, che, quindi, prevale.

E' a questo punto che, sempre a nostro sommesso avviso, potrebbe configurarsi invece il delitto di omessa bonifica a carico del sindaco, in caso di sua inerzia. Infatti, la lettera della norma non lascia dubbi: se il privato non ottempera, deve provvedere ("dispone....") il sindaco rifacendosi sull'inadempiente, in quanto la ratio di questa disposizione è, comunque, il ripristino dello stato dei luoghi in tempi certi e brevi. E quindi, se anche il sindaco non provvede, potrebbe trattarsi di inadempienza ad obbligo di ripristino dello stato dei luoghi previsto dalla legge; oggi punito, appunto, come delitto di omessa bonifica.

Non a caso, peraltro, la stessa ratio si rinviene nelle analoghe disposizioni sulla bonifica dei siti contaminati ove si superino i valori di attenzione. In tal caso, infatti, se pure non si applica, per espressa disposizione di legge (art. 239, comma 2, lett. a D. Lgs. 152/06), la citata normativa relativa all'abbandono di rifiuti, l'art. 244, dopo aver previsto una ordinanza della provincia, rinvia direttamente (comma 4) all'art. 250 il quale stabilisce che "q ualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione. ... "2.

Ed anche in questo caso, quindi, se il comune o la regione non provvedono, sembra possa ipotizzarsi a loro carico il delitto in esame.

Peraltro, vale la pena, a questo punto, di notare che l'art. 250 impone espressamente a comune e regione di provvedere non solo in caso di inadempimento dei soggetti obbligati ma anche qualora non siano individuabili i responsabili della contaminazione e, quindi, non esista un soggetto noto a cui carico emettere l'ordinanza di ripristino ambientale. Ipotesi molto frequente anche nel caso di abbandono di rifiuti, rispetto alla quale, pur se manca previsione espressa nell'art. 192, sembra ugualmente applicabile l'obbligo di intervento da parte del sindaco proprio perchè, come già detto, la ratio comune delle due normative è quella di provvedere, al più presto e comunque, alla "bonifica" del sito (sempre facendo salva, quando possibile, la rivalsa).

E' per questo, del resto, che la legge, assegnando ai comuni la competenza alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 198, comma 1), include tra i rifiuti urbani " i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ....." (art. 184, comma 2, lett. d); proprio per sancire così con chiarezza che il comune ha l'obbligo, comunque, di procedere alla rimozione ed allo smaltimento (o recupero) di tutti i rifiuti abbandonati; provvedendo, così, al ripristino dello stato dei luoghi. Obbligo che oggi è penalmente sanzionato dall'art. 452-terdecies c.p. 3.

In conclusione, a nostro sommesso avviso, il delitto di omessa bonifica sembra astrattamente configurabile anche a carico del sindaco che ometta i dovuti interventi in caso di abbandono di rifiuti o di contaminazione dei siti sia in caso di inottemperanza ad apposita ordinanza sia se siano ignoti i responsabili.

Ovviamente, sarà poi necessario, caso per caso, accertare in concreto le reali responsabilità personali, così come, trattandosi di delitto punibile solo a titolo di dolo, sarà necessario accertare anche l'esistenza dello stesso, tenendo conto, vista la disastrosa situazione delle finanze degli enti locali, della eventuale impossibilità ad adempiere per mancanza di risorse.

1 AMENDOLA, Il diritto penale dell'ambiente, EPC, Roma 2016-2017, pag. 360 e segg, cui si rinvia anche per una prima elencazione delle fattispecie cui può applicarsi

2 per completezza, si ricorda che gli interventi di cui all'art. 242 ricomprendono messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. In giurisprudenza cfr. da ultimo TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 346 del 3 novembre 2017, in www.lexambiente.it, 19 dicembre 2017, secondo cui " il testo unico in materia ambientale - d.lgs. n. 152/2006 (successivo alla modifica dell'art. 117 Cost. che, al comma 2, lett.s, attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia ambientale), all'art. 250, individua in capo al Comune e, in caso di sua inerzia, in capo alla Regione, l'obbligo di procedere alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, nell'ipotesi in cui non ne assuma l'iniziativa il responsabile dell'inquinamento, disciplinando tutto l'iter all'art. 242” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 7 aprile 2014, n. 3779) ".

3 Sembra superata, quindi, la tendenza, ravvisabile talora nella giurisprudenza di merito, di sanzionare la inottemperanza a questo obbligo di "bonifica" con il delitto, ben più generico e basato sul "rifiuto", di cui all'art. 328 c.p. a carico del sindaco.