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Corte di Giustizia Sez. III sent. 9 giugno 2005
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
"Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Trasporto e raccolta dei rifiuti - Art. 12"
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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2005 nella causa C-270/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
("Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Trasporto e raccolta dei rifiuti - Art. 12")

 

(Lingua processuale: l'italiano)
Nella causa C-270/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e R. Amorosi, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) La Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha trasposto le direttive 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:

 

- di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e

 

- di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo,

 

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

 

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.