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Sez. 3, Sentenza n. 44426 del 07/10/2004 Cc. (dep. 16/11/2004 ) Rv. 230469
Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Vangi. P.M. Favalli M. (Diff.)
(Rigetta, Trib. Prato, 8 Novembre 2002)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Realizzazione o gestione di discarica abusiva - Confisca dell'area - Appartenenza a persona giuridica - Rilevabilità - Condizioni e limiti.

Sez



Massima (Fonte CED cassazione)
Con la sentenza di condanna, o di applicazione concordata della pena, per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, va disposta la confisca dell'area sulla quale la discarica insisteva anche nel caso in cui la stessa appartenga ad una società, atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 07/10/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1167
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 16778/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VANGI FALIERO, n. 20.2.1935;
avverso la sentenza del 18.11.2002 del tribunale di Prato. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla misura della confisca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Tribunale di Prato ha applicato a Vangi Faliero la pena concordata (mesi cinque di reclusione ed euro 9.300,00 di multa) per i reati previsti dagli artt. 51 c. 1 lett. a), c. 3, c. 4 D.Lvo 22/1997 - 20 c. 1 lett. b) L. 47/1985 - 22, 27 D.Lvo 277/1991 - 15 D.Lvo 257/1992 ed ha ordinato la confisca della aera in sequestro.
Per l'annullamento di questo ultimo provvedimento, Vanghi ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge. Con il primo motivo, fa presente che non è stato disposto alcun sequestro dell'area, ma solo degli impianti e dei rifiuti; con la seconda censure rileva che la misura non avrebbe potuto essere disposta in quanto il sedime è di proprietà di soggetto diverso (la Vanghi Immobiliare s.r.l.) dall'imputato o da un suo compartecipe.
Il Collegio rileva che le censure non sono meritevoli di accoglimento. Con la sentenza di applicazione concordata della pena per il reato di realizzazione o di gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51 D.Lvo 22.7.1997, deve essere disposta la confisca dell'area su cui la stessa insisteva anche nel caso in cui appartenga a soggetti, quali le società, sfornite di capacità penale. Invero, quando l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro è addebitabile la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, le conseguenze patrimoniali ricadono sullo ente esponenziale in nome e per conto del quale le persone hanno agito (conf. Sez. 3 sentenze n. 299/2004, 17349/2001); tale conseguenza è esclusa nella ipotesi - non prospettata dal ricorrente - di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa. In merito alla residua censura, il riferimento del Giudice all'area in sequestro non può generare alcuna confusione in sede esecutiva in quanto è chiaro che la misura concerne il sedime sul quale è stata realizzata la abusiva discarica. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004