Cass. Sez. III n.28514 del 18 luglio 2007 (Up 29 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Libonati
Elettrosmog. Costruzione elettrodotto

Per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale, non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista ,è rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e della Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o inferiore ai centocinquantamila volts. L'incolumità pubblica è garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste proprio per la realizzazione degli elettrodotti. La progettazione delle opere pubbliche è disciplinata in via generale dall'articolo 16 della legge 109 del 1994 ,il quale indica dettagliatamente le caratteristiche tecniche che essa deve avere . Nella fattispecie la costruzione è stata realizzata sotto il diretto controllo della Regione. Si deve pertanto presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, che sia stata applicata la normativa tecnica del settore.

UDIENZA PUBBLICA DEL 29/07/2007

SENTENZA N. 1634
REG. GENERALE N.44911/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dai dai sigg. magistrati:


Dott. Amedeo Postiglione presidente
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Margherita Marmo consigliere
Dott. Antonio Ianniello consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dal difensore di Libonati Antonio, nato a Rotonda il 4 aprile del 1927 , avverso la sentenza del tribunale di Lagonegro dell' 8 febbraio del 2006;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Angelo Di Popolo, Il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata , osserva


IN FATTO


In data 10.12.2002, i militari appartenenti al comando C.F.S. di Maratea eseguivano un sopralluogo in località "Fontana-Brefaro" del predetto comune ed accertavano che era stata realizzata una pista carrabile, nonché lo sbancamento di un'area per la posa in opera di un traliccio in acciaio zincato, a supporto della linea elettrica di alta tensione ivi esistente. Dette opere, secondo quanto appurato presso l'ufficio tecnico del comune di Maratea, non erano assentite da alcun titolo abilitativo, né risultava la presentazione della relativa denuncia, corredata dei necessari calcoli allo sportello unico dell'edilizia.


Veniva accertato, altresì, che i lavori per la posa in opera del traliccio erano stati eseguiti dall'omonima impresa del Libonati, all'uopo incaricata dall'Enel. Il Libonati aveva poi autonomamente realizzato anche la pista carrabile per raggiungere il luogo ove doveva essere collocato il traliccio. Per tale fatto Libonati Antonio e Scaldaferri Francesco erano stati tratti al giudizio del tribunale di Lagonegro perché rispondessero dei seguenti reati:
A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro, Scaldaferri nella qualità di committente, Libonati quale amministratore unico della ditta "Libonati s.r.l.", impresa esecutrice dei lavori, realizzato in assenza di concessione edilizia, le seguenti opere: sbancamento di una superficie di mq. 36 dove veniva ancorato a terra tramite conglomerato cementizio, un traliccio in acciaio zincato a supporto della linea aerea di alta tensione,
B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 64 e 71 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per avere, in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo A), eseguito le opere descritte al capo A) senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione da parte di un professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo;
C) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 65 e 72 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), iniziato la costruzione delle opere descritte al capo A), senza averne fatta previa denuncia al competente ufficio tecnico regionale;
D) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 93, 94, e 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), eseguito i lavori descritti al capo A) in zona sismica senza notificare preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale, omettendo il contestuale deposito del progetto presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-costruttivi prescritti per le zone sismiche.


Il Libonati inoltre:
E) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere, nella qualità di committente, direttore tecnico dei lavori e costruttore, realizzato in assenza di concessione edilizia, una pista di m. 300 di lunghezza per una larghezza media di m. 3,50 per un totale di mq. 1.050 al fine di permettere il transito ai mezzi meccanici per la realizzazione della suindicata opera di ancoraggio del traliccio dì cui al capo, A). Fatti accertati in Maratea il 10.12.2002.


All'esito del dibattimento il tribunale, con sentenza dell' 8 febbraio del 2006, dichiarava Il Libonati colpevole dei reati contestati ai capi B), C) e D) dell'imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i predetti reati ex art 81 c.p., lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda nonché al pagamento delle spese processuali. Assolveva il Libonati dai reati di cui ai capi A) ed E) per l'insussistenza dei fatti; lo Scaldaferri dal reato di cui al capo a) per l'insussistenza del fatto e dagli altri reati ascrittigli per non averli commessi.


A fondamento della decisione osservava che la posa in opera del traliccio costituiva un'opera di pubblico interesse realizzata dal concessionario di un servizio pubblico ed autorizzata in forza del decreto del Presidente della Giunta; che la pista carrabile era stata realizzata per esigenze contingenti al fine di consentire il transito dei mezzi per la posa in opera del traliccio; che, trattandosi di opera precaria, eliminata dopo l'esecuzione dei lavori non era necessaria alcuna autorizzazione; che invece sussisteva la responsabilità del Libonati per gli altri reati che gli erano stati ascritti, in quanto era comunque tenuto ad osservare le disposizioni sulle costruzioni in cemento armato e quelle dettate per le zone sismiche, in quanto aveva omesso di denunciare i lavori prima del loro inizio allo sportello unico dell'edilizia che avrebbe poi dovuto provvedere all'inoltro della documentazione all'ufficio tecnico e per avere eseguito le opere anzidette senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato.


Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore lamentando:
la violazione delle norme incriminatici perché il progetto esisteva, con i relativi allegati; era stato indicato il responsabile dei lavori ai fini della progettazione, esecuzione e controllo dei lavori stessi come si desumeva dall'articolo 14 del contratto di appalto e dal decreto regionale autorizzativo, dal quale risultava altresì che il parere favorevole all'esecuzione dei lavori era stato formulato dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulle costruzioni in cemento armato e sull'osservanza delle disposizioni normative nelle zone sismiche;
la violazione degli artt. 2 e 3 comma 4 del D.P.R. n 383 del 1994 in forza delle quale l'esecuzione di un'opera di interesse pubblico può essere eseguita anche in deroga alle autorizzazioni e concessioni previste da leggi statali o regionali;
l'inosservanza dell'articolo 51 c.p. poiché il Libonati aveva ricevuto l'ordine urgente di installare il traliccio in questione.


IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.


Giova premettere che la responsabilità non è stata affermata per la violazione di norme tecniche poste a tutela delle costruzioni in zone sismiche o per la violazione di norme tecniche sulle costruzione in cemento armato, bensì per violazioni formali costituite dall'omessa denuncia dell'inizio dei lavori e dall'omessa presentazione del progetto, che era stato ritualmente predisposto, allo sportello unico dell'edilizia, il quale a sua volta avrebbe dovuto trasmettere la documentazione all'ufficio tecnico regionale.


La prescrizione della denuncia d'inizio dei lavori di cui agli artt. 65 e 93de1 testo unico allo sportello unico dell'edilizia e la presentazione di un progetto redatto da tecnico qualificato di cui all'articolo 64 del testo unico sull'edilizia hanno lo scopo di consentire all'ente preposto ai controlli di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva nelle zone sismiche e di ogni attività costruttiva in cemento armato o con strutture in acciaio, al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.


Ciò premesso, si rileva che i fatti addebitati al prevenuto non sussistono sotto diversi profili.


Anzitutto perché l'opera è stata autorizzata dal presidente della Giunta regionale , il quale ha concesso l'autorizzazione a seguito del parere formulato dall'ufficio tecnico competente, ossia proprio da quell'ufficio che secondo il tribunale avrebbe dovuto esaminare il progetto e ricevere la documentazione relativa alla preventiva denuncia dei lavori. L'opera quindi è stata realizzata in base a regolare progetto approvato dagli organi tecnici della regione i quali erano a conoscenza della natura e dell'inizio dei lavori. Ma i reati per i quali è stata ritenuta la responsabilità non sussistono anche sotto un altro profilo.


Per quanto concerne il reato di cui al capo d), che allo stato è prescritto, si deve rilevare che le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale (muratura, cemento, prefabbricato ) con cui vengono realizzate, si riferiscono cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt 85 e 91 del testo unico). La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini,è disciplinata da proprie tecniche costruttive.


Per quanto concerne le disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato o in acciaio, si osserva che secondo quanto disposto dall' 63 del testo unico sull'edilizia, quando si tratta di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 ossia dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici compresi quelli economici, dalle amministrazioni locali, dai concessionari di lavori e servizi pubblici, le norme del capo del testo unico relativo alle costruzioni in cemento armato, si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente stabilito dalla legge n 109 del 1994, dal decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n 644, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n 34 e dal decreto ministeriale del 19 aprile 2000 n 145. In altre parole per le opere pubbliche la disciplina applicabile è quella di settore e principalmente la legge n 109 del 1994 cosiddetta Legge Merloni, e successive modificazioni sui lavori pubblici. Le altre disposizioni normative indicate nell'articolo 63 del testo unico, riguardano il regolamento generale di attuazione in materia di lavori pubblici (D.P.R. 554 del 199911 reato di cui al capo D); il capitolato generale dei lavori pubblici(D.P.R. n 34 del 2000) nonché la qualificazione dei soggetti esecutori delle opere pubbliche(D.P.R. n 34 del 2000) Le norme del testo unico troveranno applicazione in materia di lavori pubblici solo in assenza di specifica norma o di esplicito rinvio alle disposizioni del testo unico.


A norma dell'articolo 2 della legge n 109 del 1994 e degli artt 87 ed 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616 gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali (cfr per tutte Cons di Stato sez IV 3 maggio 2005 n 2136).


Quindi, per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale , non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e della Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o inferiore ai centocinquantamila volts.

L'incolumità pubblica è garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste proprio per la realizzazione degli elettrodotti.


La progettazione delle opere pubbliche è disciplinata in via generale dall'articolo 16 della legge 109 del 1994, il quale indica dettagliatamente le caratteristiche tecniche che essa deve avere. Nella fattispecie la costruzione è stata realizzata sotto il diretto controllo della Regione. Si deve pertanto presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, che sia stata applicata la normativa tecnica del settore.


P.Q.M.
LA CORTE


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.


Così deciso in Roma il 29 maggio del 2007
Deposito in cancelleria il 18/07/07