Cass. Sez. III n. 22021 del 9 giugno 2010 (Cc. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. PM in proc. Pesce ed altri
Rifiuti. Acque di emodialisi
Le acque di emodialisi sono rifiuti pericolosi in base al disposto del DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tutt’ora in vigore come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art. 256 Co. 6 del D.L.vo 152/06.
UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 573
REG. GENERALE N. 41062/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO Presidente
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI Consigliere
Dott. GIULIO SARNO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
1) PESCE VINCENZO N. IL 00/00/0000 * C/
2) MIGLIOZZI CAROLINA N. IL 00/00/0000 * C/
- avverso l'ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott . GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, premesso che:
- nell'ambito di indagini riguardanti la gestione da parte della società Aragona servizi di cui Pesce era rappresentante legale, di differenti tipologie di rifiuto, erano emerse una serie di condotte illecite consistenti, tra l'altro, nella raccolta e nel trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza del prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato di essi sul terreno ovvero, previa diluizione con acqua, mediante emissione non autorizzata in condotte fognarie; nella raccolta e nel trasporto senza autorizzazioni di fanghi termali esausti e nella successiva attribuzione nei FIR e negli allegati certificati di analisi di un codice CER falso in modo da poter conferire tali rifiuti anche presso impianti non autorizzati; nella raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi di acque da emodialisi senza alcuna autorizzazione, con successiva attribuzione di un codice CER per una tipologia di rifiuto non pericoloso e ciò al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito;
- i produttori di rifiuti che si avvalevano del servizio dell'Aragona erano esercizi commerciali, stabilimenti termali e la ASL NA 2;
- nell'ambito della suddetta indagine erano stati ipotizzati i delitti di cui agli articoli 416 c.p., 260 D. L.vo n.152/06, nonché 640 cpv e la contravvenzione di cui all'articolo 258 D. L.vo n.152/06 con riferimento alla formazione di FIR recanti indicazioni mendaci per il trasporto e lo smaltimento delle acque di emodialisi;
- per tali reati i ricorrenti risultano attinti unitamente ad altri indagati da misura cautelare degli arresti domiciliari confermata dal tribunale del riesame;
- successivamente, tuttavia, lo stesso tribunale del riesame, pronunciandosi sul decreto di sequestro preventivo, annullava quest'ultimo per le fattispecie relative alla truffa ai danni dello Stato ed alla falsa compilazione del FIR ritenendo tra l'altro che le acque di emodialisi non potessero essere annoverate tra i rifiuti pericolosi;
- avverso tale ultimo provvedimento pende ricorso per cassazione;
- successivamente, il tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto nell'interesse di Pesce e Migliozzi i quali avevano vista rigettata la richiesta di revoca e/o di sostituzione delle misure cautelaci in atto nei loro confronti, annullava l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli limitatamente al capo concernente il reato di cui all'art. 640 cpv cp sostituendo per l'effetto la misura in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla PG;
- propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo la violazione dell'articolo 125 cpp in relazione agli articoli 640 cpv c.p., 184 dLvo 152/06, 2 d.p.r. 254/03. Sostiene al riguardo il procuratore ricorrente che il giudice del riesame abbia in primo luogo violato il principio del giudicato cautelare non essendo intervenuto per stessa ammissione del tribunale un novum fattuale o probatorio rispetto alla pronuncia del riesame in tema di libertà personale. Inoltre ritiene sussistere violazione di legge avendo il tribunale stesso escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo 640 capoverso c.p. erroneamente affermando che le acque di emodialisi non potessero essere annoverate nella categoria dei rifiuti pericolosi.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e di conseguenza deve essere annullata con rinvio l'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate.
E' anzitutto vero che il tribunale, qualora in sede di riesame abbia ritenuto sussistente il fumus di uno dei reati alla base di una misura custodiale, nel pronunciarsi sull'appello a seguito di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura in atto, possa mutare l'avviso sulla permanenza del fumus solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti o comunque non esaminati nella precedente occasione.
Il tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha correttamente applicato il principio per il reato associativo e per altri reati contestati.
Ha ritenuto invece di dover mutare orientamento - rispetto a quello inizialmente assunto dal riesame - limitatamente al reato di truffa aggravata limitandosi sostanzialmente a valorizzare in motivazione il diverso orientamento espresso dal medesimo tribunale chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di sequestro.
Ora si impongono in proposito alcune considerazioni.
Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908).
Ne discende che evidentemente la sola pronuncia difforme del tribunale in sede di riesame del decreto di sequestro non poteva di per se stessa valere a superare il precedente decisum, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui l'esclusione del fumus fosse stata in realtà determinata dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
In questo caso il tribunale avrebbe avuto l'onere tuttavia di indicare specificamente gli elementi nuovi sulla base dei quali andava superato il precedente decisum.
Il che, nulla essendo chiarito in proposito nella motivazione, andrà in via preliminare accertato in sede di rinvio.
Nel merito della questione occorre anzitutto rilevare che la fattispecie dell'art. 640 cpv cod. pen. si articola su una serie di violazioni e non è quindi limitata alla gestione delle acque di emodialisi.
In ogni caso per quanto riguarda queste ultime è effettivamente errata l'affermazione del tribunale secondo cui le acque dialitiche non possono essere ritenute rifiuti pericolosi non provenendo da reparti di malattie infettive o situazioni simili.
Per risolvere la questione è al DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), che occorre evidentemente avere riguardo, tuttora in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall'art. 256 co. 6 del DLvo 152/06,
L'art. 1 comma 5 distingue a proposito dei rifiuti sanitari quelli:
a) non pericolosi;
b) assimilati ai rifiuti urbani;
e) pericolosi non a rischio infettivo;
d) pericolosi a rischio infettivo; ecc.
Il successivo art. 2 comma 1 lett. d) definisce rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo "i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
'b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile;
Ora non vi è dubbio che anche il liquido in questione possa rientrare nel novero dei rifiuti pericolosi essendo l'elencazione di cui all'allegato 1 meramente esemplificativa.
Ed appare sufficiente al riguardo la presenza delle condizioni indicate al punto 2b1) potendo rilevare la contaminazione anche in via autonoma come si rileva dall'espressione "almeno una delle seguenti caratteristiche" del punto 2), a prescindere, cioè, dalla contestuale ricorrenza delle condizioni indicate al punto 2 a) che attengono, invece, alla provenienza del rifiuto.
E poiché il punto 2b1) prevede che la presenza di sangue sia da sola sufficiente a fare rientrare il liquido in questione tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, si deve necessariamente concludere che, ove il liquido stesso sia contaminato da sangue esso, come afferma il PM ricorrente, costituisca senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
Appare peraltro ovvio che l'accertamento in concreto sul punto, atteso il carattere fattuale, non possa che essere devoluto anch'esso al giudice del rinvio.
L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio onde consentire l'esame della questione dedotta alla luce dei principi citati.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Pesce Vincenzo e Migliozzi Carolina limitatamente alla attenuazione della misura cautelare per il reato di truffa con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010