Cass. Sez. III n. 7099 del 23 febbraio 2026 (CC 26 nov. 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Giordano
Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale
In tema di reati contro il patrimonio culturale (art. 518-duodecies c.p.), per il riconoscimento della natura di bene archeologico ai fini dell'applicazione della tutela penale non è richiesto né l'accertamento formale del cosiddetto interesse culturale né che il bene sia qualificato come culturale da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. La tutela prevista dal D.P.R. n. 42 del 2004 e dalla correlata disciplina codicistica va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale di cui all'art. 13 del medesimo decreto, in dipendenza della genetica natura del bene. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai beni appartenenti allo Stato, deve ritenersi valevole anche nei casi in cui i beni appartengano ovvero siano nella disponibilità di privati.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Potenza, adito nell'interesse di Gaspare Giordano avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Lagonegro in data 23.5.2025, in ordine alle ipotesi di reato di cui agi artt. 110 c.p. 518 duodecies comma 1 c.p. e 110 c.p. 175 comma 1 lett. b) del Dlgs. 42/04, rigettava l'istanza.
Avverso l'ordinanza sopra indicata, propone ricorso per cassazione Giordano Gaspare, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Deduce con il primo il vizio di violazione di legge, contestando la tesi del tribunale sul ritenuto dovere di dare avviso dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 90 del codice dei beni culturali, trattandosi invece di un onere che prevede quali destinatarie autorità contemplate in via alternativa. Si evidenzia inoltre che il tribunale avrebbe trascurato il rilievo difensivo per cui il soggetto tenuto alla comunicazione è lo scopritore e non il detentore del bene culturale.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo cui i reperti rinvenuti in cantiere sarebbero qualificabili come bene archeologico. Ciò in ragione della mancanza della necessaria dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'art. 13 del DPR 43/04, E quindi in difetto di tale dichiarazione non sarebbe configurabile il reato ex art. 518 duodecies c.p. La stessa Amministrazione avrebbe scelto di non adottare la predetta declaratoria di interesse culturale. E il tribunale non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive proposte sul punto.
Si aggiunge che il tribunale erroneamente avrebbe richiamato il DM del 2.2.1990 per sostenere che l'area di cantiere sarebbe sottoposta a vincolo archeologico oltre che a vincolo paesaggistico. Analoghe conclusioni sarebbero formulabili anche alla luce del DM 14.2.1977. Quindi il tribunale non avrebbe validamente superato la tesi difensiva della inderogabilità del preventivo conseguimento della dichiarazione di interesse culturale.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. evidenziando il mancato confronto del tribunale rispetto alle censure sollevate sul tema e sintetizzate in ricorso. E si contesta la rilevazione per cui per completare l'opera sarebbe necessario effettuare il passaggio dei mezzi nell'area ove sono i reperti. Si contesta altresì la tesi della determinazione del ricorrente a proseguire i lavori in dispregio delle opere archeologiche presenti.
CONSIDERATO IN DIIRTTO
Il primo motivo relativo alla inconfigurabilità del reato ex art. 175 citato è inammissibile, siccome assorbito dal rilievo, determinante, per cui il tribunale ha confermato il sequestro espressamente in relazione al reato ex art. 518 duodecies c.p. (cfr. pag. 5 e 15 della ordinanza), che si pone quindi quale sufficiente titolo cautelare.
Quanto al secondo motivo, la tesi per cui il tribunale erroneamente avrebbe richiamato il DM del 2.2.1990 per sostenere che l'area di cantiere sarebbe sottoposta a vincolo archeologico oltre che a vincolo paesaggistico, e inammissibile non solo perché propone una valutazione di fatto, come tale inammissibile in questa sede, ma anche perché non si confronta appieno con la ordinanza impugnata, posto che dalla sua lettura ( cfr. pag. 6) emerge che le particelle di cantiere, citate in ricorso, "derivano dalla soppressa particella 9 dichiarata di interesse particolarmente importante ex lege 1089/39 giusto D.M. 2.2.1990" e tale particella n. 9 compare tra quelle che lo stesso ricorrente, in ricorso, indica come rientranti nel vincolo predetto.
Quanto poi alla ulteriore censura per cui sarebbe infondata la tesi del tribunale secondo il quale i reperti rinvenuti in cantiere sarebbero qualificabili come bene archeologico, e ciò in ragione della mancanza della necessaria dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'art. 13 del DPR 43/04, non solo va ribadita, alla luce di quanto immediatamente prima osservato, la correttezza della individuazione dell'area come sottoposta a vincolo archeologico, ma deve anche rammentarsi il principio per cui (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 30653 del 05/06/2024, Rv. 286801 - 01), quando si tratti di beni quali i beni archeologici, non si richiede l'accertamento del cosiddetto interesse culturale nè che i medesimi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche del bene. (Fattispecie relativa all'illecito impossessamento di due unguentari, riconosciuti di interesse archeologico) (cfr., Sez. 3, n. 41070 del 07/07/2011 (dep. 11/11/2011 ) Rv. 251295 — 01). Per meglio illustrare le ragioni di tale impostazione occorre evidenziare come la legge n. 22 del 2022 abbia introdotto nel codice sostanziale gli artt. 518-bis e ssgg. od. pen. quale strumento attuativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali sottoscritta a Nicosia il 19 maggio 2017 (che ha sostituito la precedente Convenzione di Delfi mai entrata in vigore), avendo il nostro paese, già in seno al Consiglio d'Europa, assunto l'impegno ad emanare (e far rispettare, con pene "effettive, proporzionate e dissuasive") norme che attribuissero una gravità specifica ai reati commessi in danno dei beni culturali ed adottare una normativa "volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Con la citata Convenzione, con l'art. 2 è stata elaborata una specifica definizione di "beni culturali", mutuata dalla Convenzione UNESCO del 1970, di cui occorre tener conto nella applicazione delle nuove fattispecie incriminatrici e che comprende, tra l'altro, i "prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche", gli "elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati", le "antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni". Il legislatore italiano, da parte sua, nel dare attuazione agli impegni internazionali con l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, non ha tuttavia egualmente proceduto alla formulazione di una definizione altrettanto specifica di "beni culturali" preferendo rimettere all'interprete il compito di "perimetrare" il bene culturale penalisticamente rilevante, quale elemento costitutivo delle incriminazioni in parola. Di qui, la persistente necessità di far riferimento alla nozione di bene culturale fissata "a fini amministrativi" dall'art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata anche in ambito penale. Egualmente è rimasta irrisolta la questione della natura "formale" o "sostanziale" della nozione di bene culturale perché non è intervenuta una scelta di sistema tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta cioè ai beni il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale "reale", che si estende ai beni dotati di "intrinseco" valore culturale anche a prescindere dall'intervento di un accertamento e di una dichiarazione ad opera delle autorità competenti. Al riguardo, allora, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità, abbia da sempre adottato un approccio sostanziale (cfr. in proposito Sez. 2, n. 21965 del 2024 non massimata) affermando che non è richiesto, in particolare quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - ma si tratta di regola che per il suo significato, teso a dare rilievo al peculiare e intrinseco valore di taluni beni di rilevanza culturale, deve ritenersi valevole anche ai casi in cui essi appartengano ovvero siano nella disponibilità di privati (in tal senso cfr, Sez. 3, n. 30062 del 16/05/2018 non massinnata, sulla rilevanza dell'accertamento probatorio del bene "culturale" al di là di formale dichiarazione di interesse) -, l'accertamento dell'interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, reputando sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Rv, 279756- 01; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rv. 259305-01; SeZ . 2, n. 36111 del 18/7/2014, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. Ancor più specifiche e di interesse, per il caso in esame, sono le decisioni con cui questa Suprema Corte ha stabilito che il trasferimento di beni culturali appartenenti a privati non deve essere denunciato soltanto nelle ipotesi in cui sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 ma anche qualora detta dichiarazione manchi (Sez. III del 8.6.2005 n. 23400 sez. III 18/10/2012 n. 45841).
Dunque, deve dirsi che la tutela del bene e la applicazione della relativa normativa di riferimento, di cui al D.P.R. n. 42 del 2004 e alla correlata attuale disciplina codicistica, va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale, in dipendenza della genetica natura del bene, tale da sottoporlo alla tutela ex lege prevista.
Per completezza, quanto ai riferimenti costituzionali della complessiva disciplina in parola, va anche osservato che essa rimanda alla tutela dei beni culturali nel quadro della necessaria conformazione del diritto di proprietà alla luce della peculiarità della natura dei predetti beni; con attuazione, quindi, da una parte, oltre che dell'art. 9 anche dell'art. 42 comma 2 della Costituzione, quanto alla necessaria funzionalizzazione sociale della proprietà ("la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti") e, dall'altra, dell'art. 3 Cost., nel senso della insussistenza - a fronte di situazioni diverse e in particolare di beni ontologicamente diversi quanto all'interesse che li accompagna, con particolare riferimento alla stringente peculiarità di quelli culturali - di qualsivoglia disparità di trattamento. Viene in rilievo, secondo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. I 7.4.1992 n. 4260) E' questa la complessiva cornice giuridica in cui deve ritenersi innestata la ordinanza impugnata, per cui, si osserva, per completezza ( posto che in sede di misure cautelari reali non è deducibile alcun vizio di una motivazione qui sussistente - e tantomeno il qui eccepito mancato confronto con le tesi difensive, ampiamente e correttamente superate) che la natura dei beni di cui si discute è stata correttamente individuata e valorizzata anche attraverso la illustrazione degli esiti dei sopralluoghi di polizia giudiziaria, descrittivi di stratigrafie, resti in tegole, materiale lapideo, frammenti ceramici e laterizi (cfr. tra le altre pag. 15) nonché la citazione di puntuali interventi della Soprintendenza circa il predetto valore dei beni rinvenuti.
Il terzo motivo è inammissibile, atteso che si mira ad una personale rivalutazione di dati disponibili diretta a mettere in discussione una motivazione sussistente, nonostante i limiti di deducibilità dei relativi vizi, circoscritti alla sola assenza o apparenza di motivazione. E invero, i giudici hanno ampiamente spiegato le esigenze cautelari con riferimento al pericolo di ripresa dei lavori, alla luce del già manifestato intento del ricorrente di effettuarli "in spegio delle opere archeologiche ivi esistenti", e con riguardo alla intervenuta emersione di tecniche di realizzazione dei lavori tali da non preservare il patrimonio archeologico intervenuto.
La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 26/11/2025


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