TAR Piemonte, Sez. I, n. 597, del 10 maggio 2013
Beni Ambientali.Vincolo del Parco, obbligo di valutazione della compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati

L’amministrazione nel vagliare la compatibilità di un manufatto preesistente con un vincolo sopravvenuto, deve in ogni caso considerarlo come vincolo relativo, suscettibile di rimozione ove, in concreto, si riscontri la compatibilità dell’opera con le ragioni di tutela presidiate dal vincolo medesimo. D’altro canto sono logicamente, prima ancora che giuridicamente, evidenti le ragioni di siffatta impostazione: mentre è chi edifica abusivamente in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non può invocare la sanatoria dell’opera essendosi scientemente posto in contrasto con suddetto vincolo, non altrettanto può dirsi di chi ha edificato, seppur abusivamente, in assenza di qualsivoglia vincolo. Il punto di equilibrio e distinzione tra siffatte diverse situazioni è stato per l’appunto individuato dalla giurisprudenza nel senso che, un giusto raccordo tra la disciplina dell’art. 32 e quella dell’art. 33 (vincolo di in edificabilità assoluta) della l. n. 47/85, “comporta che la fattispecie del vincolo sopravvenuto, siccome non specificamente disciplinata dall'art. 33, ricada nella previsione di carattere generale contenute nel comma 1 dell'art. 32. Conseguentemente, pur non essendo irrilevante la presenza del vincolo, sicchè correttamente l’amministrazione ha interessato l’autorità preposta, quest’ultima non può limitarsi ad invocare la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta come tale, dovendo in concreto valutare la compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo in questione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00597/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00616/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 1999, proposto da: 
Lomazzi Pietro, rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Manni, con domicilio eletto presso l’avv.to Stefano Manni in Torino, via Colli, 4;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Rava, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandra Rava in Torino, piazza Castello, 165; 
Comune Castelletto Sopra Ticino, Ente Gestione Parco Valle Ticino, non costituiti;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente della Direzione Turismo Sport e Parchi - Settore pianificazione aree protette della Regione Piemonte n. 00548 del 23.1.1998;

degli artt. 4 e 12 delle norme di attuazione del Piano d'Area del Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato dalla Regione Piemonte con delibera n. 839 C.R. - 2194 del 21.2.1985;

di ogni altro atto precedente, preordinato e comunque connesso, compreso il parere espresso dal Consiglio Direttivo del Parco Naturale del Ticino, con deliberazione n. 12 in data 24.6.1998



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato espresso dalla direzione Parchi-settore pianificazione area protetta della Regione Piemonte parere negativo in ordine all’istanza di sanatoria dal medesimo presentata per la realizzazione di opere abusive, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato a fini residenziali nel comune di Castelletto Sopra Ticino.

Deduce parte ricorrente i seguenti vizi dell’atto impugnato:

Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 47/85, come modificato dall’art. 2 commi 43 e 44 L. n. 662/96; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale. Contesta parte ricorrente che fosse necessario il parere prescritto dall’art. 32 della l. n. 47/85 per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria con riferimento ad opere eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contesta parte ricorrente che l’amministrazione, a fronte di un parere ritenuto vincolante, non abbia ritenuto di chiedere al ricorrente ulteriori chiarimenti, per il caso in cui contestasse l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo.

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 lett. h) L.R.P. n. 53/78; contesta parte ricorrente che le invocate norme del piano d’area del parco naturale della valle Ticino contrastino con la legge regionale piemontese n. 53/78.

Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale. Contesta parte ricorrente che la motivazione del parere negativo non potesse limitarsi ad invocare ex se la sussistenza del vincolo.

Si è costituita la Regione Piemonte contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Con ordinanza n. 659/99 è stata disposta l’acquisizione di documentati chiarimenti.

All’udienza del 18.4.2013 la causa è stata discussa e decisa.

DIRITTO

E’ pacifico in fatto che il ricorrente abbia richiesto la sanatoria di un abuso edilizio consistente nell’ampliamento di un fabbricato sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, all’interno del Parco naturale della Valle Ticino. E’ altrettanto pacifico in fatto che il parco naturale della Valle Ticino è stato istituito con l.r. Piemonte 53/78. Infine, sempre in fatto, deve ritenersi pacifico che l’abuso in contestazione sia stato realizzato in epoca antecedente l’istituzione del parco.

Infatti sin dalla prima domanda di sanatoria parte ricorrente ha indicato che l’abuso risale al 1970. La circostanza è verosimile anche perché l’abuso consiste nell’edificazione in parziale difformità e con maggiore superficie rispetto ad una concessione edilizia rilasciata nel 1968, i cui lavori venivano appunto terminati nel 1970. In siffatto contesto il ricorrente ha per l’appunto indicato che l’abuso risale ad epoca anteriore all’imposizione del vincolo e, sullo specifico dato cronologico, l’amministrazione nulla ha eccepito né nel procedimento né in giudizio.

Deve quindi ritenersi provato, ai fini del decidere, che l’abuso risalga ad epoca antecedente l’apposizione del vincolo.

Infine risulta documentalmente che il provvedimento impugnato (doc. 11 di parte ricorrente), con il quale è stato espresso parere negativo sull’istanza di sanatoria, risulta unicamente motivato sulla scorta dell’insistenza nell’area di una zona parco il cui Piano, nelle norme di attuazione, vieta nuove costruzioni nella specifica area. In pratica l’unica motivazione della valutazione negativa risiede nell’esistenza di un vincolo di inedificabilità, in ragione della presenza del Parco

Con il primo motivo di ricorso si deduce che, considerando la norma vigente al momento di presentazione della domanda di sanatoria ex l. 47/85 il vincolo dovrebbe essere considerato irrilevante, con riferimento a manufatti realizzati prima dell’apposizione del vincolo.

Sul punto è stato chiarito che, pur non avendo i vari intereventi normativi susseguitisi in relazione alla norma in questione contribuito a sciogliere definitivamente il dubbio postosi in giurisprudenza circa l’applicabilità dei vincoli sopravvenuti a manufatti preesistenti, in mera applicazione dei principi generali, cui la normativa non deroga, doveva ritenersi che: “l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente” (Cons. St., ad. plen. 20/1999). Il primo motivo di ricorso non può quindi, come tale, trovare accoglimento.

Tuttavia risulta ugualmente acquisito in giurisprudenza, così come contestato con il quarto motivo di ricorso, che l’amministrazione, nel vagliare la compatibilità di un manufatto preesistente con un vincolo sopravvenuto, debba in ogni caso considerarlo come vincolo relativo, suscettibile di rimozione ove, in concreto, si riscontri la compatibilità dell’opera con le ragioni di tutela presidiate dal vincolo medesimo. D’altro canto sono logicamente, prima ancora che giuridicamente, evidenti le ragioni di siffatta impostazione: mentre è chi edifica abusivamente in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non può invocare la sanatoria dell’opera essendosi scientemente posto in contrasto con suddetto vincolo, non altrettanto può dirsi di chi ha edificato, seppur abusivamente, in assenza di qualsivoglia vincolo. Il punto di equilibrio e distinzione tra siffatte diverse situazioni è stato per l’appunto individuato dalla giurisprudenza nel senso che, un giusto raccordo tra la disciplina dell’art. 32 e quella dell’art. 33 (vincolo di in edificabilità assoluta) della l. n. 47/85, “comporta che la fattispecie del vincolo sopravvenuto, siccome non specificamente disciplinata dall'art. 33, ricada nella previsione di carattere generale contenute nel comma 1 dell'art. 32 (cfr. Cds ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20; Cds, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n.181; Consiglio Stato , sez. V, 27 marzo 2000 , n. 1761)” (Cds, sez. VI, n. 1077/2008).

Conseguentemente, nel caso di specie, pur non essendo irrilevante la presenza del vincolo, sicchè correttamente l’amministrazione ha interessato l’autorità preposta, quest’ultima non può limitarsi ad invocare la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta come tale, dovendo in concreto valutare la compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo in questione.

Per contro, come evincibile dal provvedimento in atti, l’amministrazione si è limitata a richiamare le norme del (sopravvenuto) piano d’area che impongono il vincolo di inedificabilità assoluta, trattandolo come tale ed omettendo di effettuare quella valutazione in concreto necessaria, alla luce di una equilibrata e complessiva ricostruzione delle disposizioni applicabili (Cds n. 2576/2012).

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento con specifico riferimento al censurato difetto di motivazione.

L’opinabilità della questione e le oscillazioni che hanno caratterizzato il panorama normativo e giurisprudenziale all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)