TAR Piemonte, Sez. II, n. 552, del 7 maggio 2013
Beni ambientali.Opere abusive su immobile soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dei DD.MM. 01/08/1985 (c.d. "Galassini")
Nel caso di opere abusive realizzate su immobile soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dei DD.MM. 01/08/1985 (c.d. "Galassini"), secondo costante giurisprudenza, la norma di cui all'art. 1 quinquies della legge n. 431 del 1985 ha implicato una novazione retroattiva del d.m. 28 marzo 1985, fonte normativa dei decreti di divieto di modificazione dell'assetto territoriale, comportando la permanenza dei vincoli nelle zone da questo indicate, a fronte di opere edilizie iniziate ed in corso di esecuzione, qualora esse non abbiano ancora raggiunto uno stadio di realizzazione tale da compromettere ogni possibilità di recupero del territorio, da difendere nel suo valore paesaggistico e ambientale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00552/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2009, proposto da Marco Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sergi, Elisa Penzi, con domicilio eletto presso Antonio Sergi in Torino, corso Francia, 4;
contro
Comune di Buttigliera Alta;
nei confronti di
Andrea Picco Botta, Roberto Picco Botta;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. n. 153 del titolo abitativo edilizio in sanatoria n. 3B/2004 del 14/01/2004 prot. 415 inoltrato ai sensi della Legge 326/03 e s.m.i. per ampliamento di edificio residenziale con chiusura terrazzo sito in Strada del Picat n. 13, sulla particella individuata a Catasto Terreni al foglio 10 mappale 342 adottato dal Comune di Buttigliera Alta in data 09.01.2009 e notificato in data 15.01.2009 al sig. FERRARA Marco ed ai signori PICCO BOTTA Andrea e PICCO BOTTA Roberto, provvedimento in cui si preannunciava la prossima Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. 380/01, in quanto si trattava di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e la conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'esecutore delle opere abusive per le disposizioni previste dall'art. 44 D.P.R. 380/01, nonchè per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego prot. n. 153 del titolo abitativo edilizio in sanatoria n. 3B/2004 del 14/01/2004 prot. 415 inoltrato ai sensi della Legge 326/03 e s.m.i. per ampliamento di edificio residenziale con chiusura terrazzo sito in Strada del Picat n. 13, sulla particella individuata a Catasto Terreni al foglio 10 mappale 342 (doc. n.1) adottato dal Comune di Buttigliera Alta in data 09.01.2009 e notificato in data 15.01.2009 al signor FERRARA Marco ed ai signori PICCO BOTTA Andrea e PICCO BOTTA Roberto, provvedimento in cui si preannunciava la prossima Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. 380/01, in quanto si trattava di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e la conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'esecutore delle opere abusive per le disposizioni previste dall'art. 44 D.P.R. 380/01, nonché per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, connesso e conseguente.
Il ricorrente nel 1998 con atto Notaio Carusi 08.04.1998 repertorio num. 246785, raccolta n. 9413 (doc. n.2) acquistava dai signori VALETTI Onorina, PICCO BOTTA Andrea e PICCO BOTTA Roberto l'immobile sito in Buttigliera Alta, strada del Picat n.13 e censito al NCEU del Comune di Butttigliera Alta alla partita 1.008.746 come segue foglio 10 numero 342 sub. 2, 3 e 6..
Non appena acquistato detto immobile - e quindi nello stesso anno 1998 - il signor FERRARA sosteneva di avere posto in essere lavori di ristrutturazione per poi stabilirvi la propria residénza e tra le varie opere realizzate provvedeva a chiudere un terrazzo ampliando in tal modo la superficie dell'appartamento del primo piano.
L'immobile in oggetto è poi stato successivamente alienato alla signora BECCHIO Monica con atto Notaio Chianale 22.07.2004 numero 35543 di repertorio, numero 14042 di Raccolta e da quest'ultima con atto Notaio Valente 26.05.2006 repertorio num. 48682, raccolta num. 10656 venduto ai signori PICCO BOTTA Andrea e PICCO BOTTA Roberto, attuali proprietari dello stesso.
In data 14.01.2004 il ricorrente depositò presso gli Uffici Comunali di Buttigliera Alta un'istanza protocollata al n. 415 intesa ad ottenere la definizione dell'illecito edilizio ai sensi dell'ad. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326 e s.m.i., per ampliamento di edificio residenziale con chiusura terrazzo sito in strada del Picat n.13, sulla particella individuata a Catasto Terreni al foglio 10 mappale 342.
Successivamente in data 11.07.2006 con nota prot. 8496 furono richieste all'istante integrazioni alla documentazione, che furono depositate in data 16.10.2006 prot. 11929.
A queste osservazioni fece seguito la comunicazione in data 23.01.2007 prot. 1248, ai sensi della Legge della 15/2005 art. 6 con i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, nonostante le osservazioni depositate dal signor FERRARA presso la civica amministrazione odierna resistente - note del 21.03.2007 prot. 3539, 26.03.2007 prot. 3695, 10.07.2007 prot. 8085, 23.01.2008 prot. 1013, 08.02.2008 prot. 1893, 17.04.2008 prot. 5574, 29.04.2008 prot. 6104, 03.10.2008 prot. 12885, 08.01.2009 prot. 155, l'abuso in esame venne ricondotto alla Tipologia 1 dell'Allegato 1 alla Legge n. 326 del 20/03, quale opera realizzata in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto non suscettibile di sanatoria qualora trattasi di opera edilizia abusiva realizzata in ambito di tutela paesaggistica, come previsto dall'art. 32, comma 27, lettera d) della legge stessa.
Conseguentemente venne adottato il provvedimento definitivo di diniego di condono.
Avverso il provvedimento di diniego del titolo abitativo edilizio prot. n. 153, nonchè avverso tutti gli atti che siano presupposto logico e necessario dello stesso, si muovono le seguenti censure:
1.- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge in relazione ai D.M. 21 settembre 1984, D.M. 01 agosto 1985, decreto legge 312/1985 ed alla Legge 431/1985 (Legge Galasso). Eccesso di potere.
2.- Illegittimità del provvedimento Eccesso di potere. Contraddittorietà. Disparità di trattamento. Travisamento. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Sproporzione;
3. - Illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio di irretroattività della legge.
Occorre sottolineare che principio cardine del nostro diritto è il principio di irretroattività della legge.
4.- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 3, della legge 07.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza della motivazione.
Il ricorso è infondato con riguardo alle quattro censure che possono essere esaminate congiuntamente.
Il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria fa riferimento all'istanza presentata in data 14/01/2004 prot. n. 415 da parte del Sig. Ferrara Marco intesa ad ottenere la definizione dell'illecito edilizio ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326 e s.m.i., per ampliamento di edificio residenziale con chiusura terrazzo sito in Strada del Picat n. 13, sulla particella individuata a Catasto Terreni al foglio 10 mappale 342.
Legittimamente si fa riferimento come norma ostativa al comma 27 lettera d) dell'art. 32 della Legge 326 del 2003, che dispone "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
(..omissis...) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
La Regione Piemonte — Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica — Settore Vigilanza Urbanistica con nota del 28/11/2006 prot. 38682/19.6 pervenuta in data 29/11/2006 prot. 13811, rilevavava che “…. si conferma che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1985, n. 298, dei Decreti Ministeriali, emanati in attuazione dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, decorre la vigenza dell'ambito tutelato sotto il profilo paesaggistico-ambientale. Riguardo alla tipologia di opere edilizie abusive condonabili, si conferma che la tipologia 1 dell'abuso come descritta nella Tabella C del provvedimento di condono (opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici) non è suscettibile di sanatoria qualora trattasi di opere edilizie abusive realizzate in ambito di tutela paesaggistica come previsto all'art. 32 comma 27 lettera d) della legge 326/03".
Rileva il Collegio che l'immobile oggetto di sanatoria ricade in ambito di tutela paesaggistica determinato dai DD.MM. 01/08/1985 denominati "Galassini", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1985 n. 298 e le opere oggetto di condono edilizio in tipologia 1, relative all'ampliamento di edificio residenziale con chiusura terrazzo, non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 del 01/10/2003, così come ulteriormente precisato nella Circolare n. 2699 del 07/12/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto trattasi di ampliamento residenziale con chiusura terrazzo di edificio trifamiliare (tre unità immobiliari), e, pertanto, in contrasto con l'art.14.10 e 14.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. in variante — Parziale 2 — approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 15/05/2000, e l'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. approvato con Deliberazione di C.C. n.12 del 28/02/2002, in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. n. 56 del 1977 s.m.i..
Ciò premesso va rilevato che non è ammissibile a condono l'ampliamento di edificio residenziale con chiusura di terrazzo, trattandosi di opere in tipologia 1 ai sensi L. 326 del 2003 realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La sopra citata lettera d) del comma 27 dell'art. 32 della Legge n. 326 del 2003 introduce, infatti, una doppia condizione al fine di escludere la sanabilità, ossia che l'opera abusiva sia stata realizzata su immobili soggetti a determinati vincoli istituiti prima dell'esecuzione delle stesse e che non sussista la conformità urbanistica.
L'istanza di sanatoria non è, pertanto, accoglibile, in quanto, ai sensi della lettera d) del comma 27 dell'ad. 32 della Legge n. 326 del 20/03, si tratta di opere abusive realizzate su immobile soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dei DD.MM. 01/08/1985 (c.d. "Galassini") istituito prima della realizzazione delle suddette opere (31/12/1998) in assenza del Titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (tipologia 1).
Con riguardo alla sussistenza del vincolo va richiamata la costante giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI, 25-01-1995, n. 78) secondo la quale la norma di cui all'art. 1 quinquies della legge n. 431 del 1985 ha implicato una novazione retroattiva del d.m. 28 marzo 1985, fonte normativa dei decreti (c.d. Galassini) di divieto di modificazione dell'assetto territoriale, comportando la permanenza dei vincoli nelle zone da questo indicate, a fronte di opere edilizie iniziate ed in corso di esecuzione, qualora esse non abbiano ancora raggiunto uno stadio di realizzazione tale da compromettere ogni possibilità di recupero del territorio, da difendere nel suo valore paesaggistico e ambientale.
Il D.L. 27-6-1985 n. 312 (“disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”) all’art. 1-quinquies prevede (articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), che “le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.
Giova ricordare che la Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 417 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione.
Pertanto, annullato il D.M. 21 settembre 1984, da cui derivava all'Amministrazione il potere di imporre misure di salvaguardia in previsione dell'adottando piano paesistico, il recupero, operato dall'art. 1-quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431, dei provvedimenti emessi sulla base del decreto annullato non è stato limitato soltanto a quelli relativi ai beni afferenti alle categorie astrattamente indicate dall'art. 1, comma primo, della stessa legge, ma ha riguardato "tutte le aree e i beni (nessuno escluso) individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984"; pertanto, la convalidazione ha riguardato anche le misure di salvaguardia imposte su beni non compresi nell'astratta elencazione di cui al primo comma della legge stessa e che, per essere inseriti in un programma pluriennale di attuazione, erano esclusi per il futuro dalla salvaguardia stessa ai sensi del secondo comma, della medesima legge n. 431 del 1985 (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 180 del 01-02-1990).
Con l'art. 1-quinquies introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 di conversione del D.L. 27 giugno 1985 n 312 è stato operato, infatti, un recupero legislativo degli effetti già prodotti dagli atti amministrativi emanati su attuazione dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1 quinquies del D.L. n. 312/1985, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 431/1985, le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
(Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 4778 del 08-08-2006).
Il ricorso introduttivo del giudizio va, pertanto, rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio per la mancata costituzione delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)