Le norme di tutela costiera integrale in Sardegna sono vigenti ininterrottamente dal 1976.

di Stefano DELIPERI

Interessante provvedimento giurisdizionale del Giudice amministrativo sardo in tema di disciplina di conservazione integrale dei litorali.

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 366, ha respinto il ricorso di alcuni Privati avverso il provvedimento del Comune di Quartu S. Elena (CA) che aveva rigettato listanza (26 marzo 1986) di condono edilizio di ununità immobiliare edificata abusivamente entro la fascia costiera dei mt. 150 dalla battigia marina dichiarata inedificabile con lart. 10, comma 1°, lettera b, della legge regionale Sardegna 9 marzo 1976, n. 10.

Secondo listanza presentata, alla data di entrata in vigore della norma di salvaguardia costiera limmobile abusivo già possedeva le caratteristiche di rustico tamponato e coperto ai sensi dellart. 31, comma 2°, della legge n. 47/1985 in quanto fin dal luglio 1976 era parzialmente abitato, tantè che già alla data del 16 luglio 1976 era stata inoltrataallENEL richiesta di allaccio per lutenza di uso domestico. Conseguentemente lopera abusiva, terminata definitivamente nel 1980, sarebbe stata sanabile.

Viceversa, il Comune di Quartu S. Elena, con nota Dirigente Settore urbanistica – Ufficio condono edilizio n. 6794/86 del 3 luglio 2002, ha respinto l’istanza di condono edilizio in quanto ha ritenuto applicabile la normativa di salvaguardia integrale costiera, trovando conforto nella pronuncia del Giudice amministrativo sardo.

Il T.A.R. Sardegna, infatti, ha opportunamente ricordato che, in tema di data di realizzazione dellopera abusiva di cui si chiede la sanatoria, l'onere della prova grava sul richiedente per giurisprudenza costante, dovendosi in caso contrario non accogliere la richiesta (vds. per tutti T.A.R. Toscana, sez. III. 2 marzo 2011 n. 409; T.A.R. Campania, SA, sez. II, 29.5.2006, n. 752): in altri termini, il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull'epoca dell'abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, mentre la PA conserva pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibiti, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito.

Elemento probatorio risolutore non può esser certo la mera presentazione di richiesta di allaccio elettrico non supportata da ulteriori elementi rilevanti (es. il pagamento di bollette relative a precedenti consumi energetici).

Di particolare importanza è la conferma dellindirizzo giurisprudenziale concernente la permanenzasenza alcuna soluzione di continuità, in precedenza indicata con sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 11 dicembre 2006, n. 2590delle disposizioni di tutela integrale costiera a partire dalla citata legge regionale n. 10/1976: il quadro ordinamentale (leggi regionali Sardegna n. 10/1976, n. 17/1981, n. 45/1989, n. 23/1993, n.d.r.) evidenzia la sostanziale continuità del vincolo di inedificabilità di cui sopra, in relazione al quale le disposizioni normative che si sono succedute, nellattesa del perfezionarsi di definitivi assetti della materia, pur con talune variazioni in ordine allampiezza della fascia di inedificabilità assoluta, hanno sempre evidenziato lintento del legislatore regionale di salvaguardare il territorio costiero da interventi suscettibili di pregiudicarne l'integrità paesaggistica.

La pronuncia giurisprudenziale conferma quanto già affermato con sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 gennaio 2012, n. 18: l'impugnato atto di diniego della domanda di concessione in sanatoria, infatti, rinviene il suo fondamento nellubicazione delle opere abusive all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal mare, circostanza determinante la non assentibilità della istanza di sanatoria in virtù del vincolo di assoluta inedificabilità ivi insistente ai sensi degli artt. 11 l.r. Sardegna 9 marzo 1976, n. 10, 14 l.r. Sardegna 19 maggio 1981, n. 17, e 10 bis l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, introdotto dall'art. 2 l.r. Sardegna 7 maggio 1993, n. 23, letti in combinato disposto con gli artt. 28, comma 1, l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, ed 11 l.r. Sardegna 7 aprile 1995, n. 6. Infatti, naturalmente il vincolo non viene meno quando una successiva legge ne rinnovi la fonte riconfermando linteresse del legislatore alla salvaguardia della suddetta porzione di territorio regionale (T.A.R. Sardegna, 16 maggio 1996, n. 701).

Pertanto, è riconosciuta pacificamente la vigenza del vincolo dinedificabilità costiero senza alcuna soluzione di continuità dalla data di realizzazione dellabuso fino alladozione del provvedimento impugnato (19 aprile 2002), comportando linammissibilità della sanatoria e, conseguentemente, la piena legittimità della decisione di rigetto dellistanza di condono edilizio.

Una pronuncia giurisprudenziale che conferisce maggiore forza alle ragioni della salvaguardia delle coste della Sardegna.

 

 

dott. Stefano Deliperi

 

N. 00366/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01239/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2002, proposto da: Sanna Pierluigi, Sanna Anna Maria e Sanna Paola ed Altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Maria Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Salaris n. 29;

contro

il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Augusto Melis Costa e Nicoletta Ornano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

il Dirigente p.t. del Settore Urbanistica, Ufficio condono edilizio di Quartu S. Elena, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto del 3.7.2002 prot. n. 6794/86 con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica, Ufficio Condono Edilizio del Comune di Quartu Sant'Elena, ha disposto il rigetto della domanda di concessione di condono edilizio presentata in data 26.3.1986 dal sig. Sanna Antonio;

- di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali della procedura, con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione risarcitoria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il sig. Antonio Sanna espone di aver edificato, senza concessione edilizia, una costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1976 n. 10 (il cui art. 10, comma 1°, lett. b, ha imposto la misura provvisoria della tutela ambientale del divieto di edificazione nella fascia dei 150 m dal mare), già possedeva le caratteristiche di rustico tamponato e coperto ai sensi dell’art. 31, comma 2°, della legge n. 47/1985.

Detta opera, dunque, sempre nell’esposizione del ricorrente, sarebbe stata sanabile in quanto realizzata prima dell’imposizione del vincolo.

Con istanza del 26 marzo 1986 il sig. Sanna chiedeva la sanatoria dell’abuso ai sensi della citata legge sul condono n. 47/1985.

Nella stessa indicava, quale data di ultimazione dell’abuso, il 1980.

Tale indicazione, secondo quanto si sostiene in ricorso, sarebbe tuttavia riferita alla data dell’integrale completamento dell’edificio, che invece, come detto, fin dal luglio 1976 era parzialmente abitato, tant’è che già alla data del 16 luglio 1976 il sig. Sanna aveva inoltrato all’ENEL richiesta di allaccio per l’utenza di uso domestico.

Nelle more della definizione del procedimento di sanatoria il sig. Sanna è deceduto, lasciando come eredi gli odierni ricorrenti.

Sennonché, col provvedimento impugnato, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Quartu Sant’Elena ha disposto il diniego della concessione di condono edilizio ritenendo l’opera “…edificata dopo il 1977 nella fascia dei 150 mt. dal mare…”.

Nell’assunto dei ricorrenti tale determinazione sarebbe tuttavia viziata da eccesso di potere per difetto e/o insufficienza della motivazione, nonché per travisamento dei fatti, in quanto il mero riferimento, contenuto nella parte motivazionale dell’atto, ad “…atti in possesso dell’Amministrazione…”, senza alcun altra indicazione, non sarebbe idoneo ad informare il destinatario del provvedimento delle regioni poste a fondamento del diniego.

Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, con vittoria della spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con atto di costituzione depositato il 21 gennaio 2003, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con memoria depositata il 22 febbraio 2012 la difesa dei ricorrenti, con ampio richiamo alla sentenza di questo TAR n. 2590 dell’11 dicembre 2006, in quanto contenente a suo avviso elementi di analogia con la vicenda in esame, ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame è incentrato su un’unica censura, con la quale i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto, in violazione della normativa vigente, l’amministrazione avrebbe omesso di precisare le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento dell’atto di diniego.

Il ricorso è tuttavia infondato.

La giurisprudenza afferma da tempo che in ordine alla data di realizzazione di un’opera abusiva per la quale si chiede la sanatoria, l'onere della prova grava sul richiedente; ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (per tutte: Tar Toscana, Sez. III. 2 marzo 2011 n. 409).

Con la conseguenza che ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta (TAR Campania Salerno, sez. II, 29.5.2006, n. 752).

In altri termini, il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull'epoca dell'abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, mentre la PA conserva pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibiti, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito.

Orbene, nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, nel quadro F della domanda di condono, recante la dichiarazione dell’epoca di ultimazione dell’opera, di averla completata nel 1980, ossia dopo l’entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1976 n. 10 il cui art. 10, comma 1°, lett. b, come detto in narrativa, ha imposto la misura della tutela ambientale del divieto di edificazione nella fascia dei 150 m dal mare.

Risulta dunque per tabulas l’insussistenza del requisito temporale richiesto ai fini della sanabilità dell’opera.

Non si rivela conseguentemente fondata la censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato proposta dai ricorrenti, i quali contestano che il Comune di Quartu Sant’Elena si sarebbe limitato, nel ritenere l’opera edificata dopo il 1977 nella fascia dei 150 m. dal mare, a richiamare imprecisati “…atti in possesso dell’Amministrazione…”, giacchè tali atti sono gli stessi forniti dal sig. Antonio Sanna al momento della richiesta di condono che, per il loro carattere inequivoco e per la loro stessa provenienza dall’interessato, esimevano l’ufficio comunale dalla necessità di ulteriori accertamenti.

Sotto tale profilo non è infatti decisiva, ai fini di una diversa collocazione temporale dell’abuso, neppure la produzione della ricevuta della domanda inoltrata dal sig. Sanna all’ENEL il 16 luglio 1976 per ottenere l’allaccio di un’utenza a uso domestico.

Tale richiesta di allaccio, infatti, da un lato non dimostra - come vorrebbero i ricorrenti - che a tale data l’opera abusiva era completata e parzialmente abitabile, giacchè in tal senso, ad esempio, ben diverso sarebbe stato il valore probatorio delle bollette attestanti per il periodo precedente l’imposizione del vincolo l’effettivo consumo nell’immobile di corrente elettrica, dall’altro lato non solo non dimostra quando la stessa sia stata concretamente riscontrata dall’ENEL, ma verosimilmente, in mancanza di diversa antecedente prova di allaccio, deve ritenersi che la stessa tendesse proprio a fornire al cantiere che si avviava alla realizzazione dell’opera abusiva la disponibilità della corrente all’uopo necessaria.

L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, dunque, resiste alle censure dei ricorrenti che, pertanto, sotto questo profilo, vanno disattese.

Con memoria depositata il 22 febbraio 2012, i ricorrenti hanno altresì invocato l’applicazione in loro favore dei principi di cui alla sentenza del TAR Sardegna n. 2590 dell’11.12.2006, laddove si afferma la discontinuità del vincolo di inedificabilità che “…per effetto della abrogazione della l.r. n. 17/1981 disposta dall’art. 39 l.r. 22 dicembre 1989 n. 45, era ormai venuto meno alla data in cui l’amministrazione ha provveduto in ordine alla domanda di condono presentata dal ricorrente…”.

In tale sentenza, infatti, il Tribunale, per le ragioni indicate a pag. 7 e ss. della motivazione, escludeva la permanenza/reviviscenza a livello legislativo del vincolo di inedificabilità per effetto dell’art. 10 bis l.r. 22 dicembre 1989 n. 45 introdotto dall’art. 2, comma 1. lett.a, l.r. 7 maggio 1993 n. 23, il quale assumerebbe valore innovativo rispetto alla data di realizzazione dell’abuso.

Sul punto il Tribunale ritiene sufficiente richiamare le conclusioni contrarie a tale precedente recentemente espresse - ed oggi confermate – con la sentenza n. 18 del 13 gennaio 2012:

L'impugnato atto di diniego della domanda di concessione in sanatoria, infatti, rinviene il suo fondamento nell’ubicazione delle opere abusive all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal mare, circostanza determinante la non assentibilità della istanza di sanatoria in virtù del vincolo di assoluta inedificabilità ivi insistente ai sensi degli artt. 11 l.r. Sardegna 9 marzo 1976, n. 10, 14 l.r. Sardegna 19 maggio 1981, n. 17, e 10 bis l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, introdotto dall'art. 2 l.r. Sardegna 7 maggio 1993, n. 23, letti in combinato disposto con gli artt. 28, comma 1, l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, ed 11 l.r. Sardegna 7 aprile 1995, n. 6.

In particolare, nel caso di specie, l'amministrazione ha invocato, al fine di giustificare la non assentibilità in sanatoria delle stesse, l'art. 28, comma 1, lett. a) l.r. 11 ottobre 1985, n. 23 (richiamato dall'art. 11 l.r. 7 aprile 1995, n. 6), ai sensi del quale "non possono conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l'apposizione del vincolo, che si trovino entro la fascia di rispetto costiero dei 150 metri dal mare, di cui all'art. 14, lett. b), della l.r. 19 maggio 1981, n. 17, per le quali non sia ammessa la deroga ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale".

Orbene, il quadro ordinamentale sopra precisato evidenzia la sostanziale continuità del vincolo di inedificabilità di cui sopra, in relazione al quale le disposizioni normative che si sono succedute, nell’attesa del perfezionarsi di definitivi assetti della materia, pur con talune variazioni in ordine all’ampiezza della fascia di inedificabilità assoluta, hanno sempre evidenziato l’intento del legislatore regionale di salvaguardare il territorio costiero da interventi suscettibili di pregiudicarne l'integrità paesaggistica.

Con riguardo al caso di specie, alla data di realizzazione dell’abuso (risalente, come si ricava dalla fatture in atti, al mese di aprile 1983) il vincolo in questione era sicuramente vigente per effetto dell’art. 14 l.r. Sardegna 19 maggio 1981, n. 17, che ha confermato quello imposto dalla legge regionale n. 10/1976 “fino all’emanazione di un’organica legge regionale sarda in materia di pianificazione urbanistica”, il divieto di costruzioni od opere di urbanizzazione soggette a concessione edilizia nella fascia dei 150 metri dal mare.

La legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, all’art. 39, ha abrogato l’art. 14 sopra riportato prevedendo, peraltro, all’art. 12, che “Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell'assetto del territorio…”.

Tale termine è stato prorogato a 30 mesi dall’art.1 della legge regionale 18 dicembre 1991 n. 37.

Successivamente è intervenuta la legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 che, con l’art. 2, ha inserito dall’art. 10 bis della bis l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 recante il vincolo di inedificabilità per la fascia costiera di 300 metri.

E’ dunque pacifico che, senza soluzione di continuità, dalla data di realizzazione dell’abuso fino all’adozione del provvedimento impugnato (19 aprile 2002), l’area interessata dall’abuso edilizio commesso dalla ricorrente è sempre stata soggetta a vincolo di inedificabilità (ed alla conseguente inammissibilità di sanatoria), con conseguente legittimità, sotto tale profilo della decisione di rigetto dell’istanza di condono assunta dall’amministrazione.

Vale infatti il principio, già affermato da questo Tribunale (TAR Sardegna, 16 maggio 1996 n. 701), per il qualeil vincolo non viene meno quando una successiva legge ne rinnovi la fonte riconfermando linteresse del legislatore alla salvaguardia della suddetta porzione di territorio regionale…”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune di Quartu Sant’Elena delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2012