Cass. Sez.III n. 43597 del 29 ottobre 2015 (Ud 9 set 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Aceto Imputato: Fiorentino
Beni Ambientali.Successione di leggi nel tempo

In tema di tutela penale del paesaggio, il reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha natura permanente e si consuma con la definitiva ultimazione dei lavori ovvero con l'interruzione della condotta per qualsiasi motivo (nella specie, l'intervento del sequestro), con la conseguenza che nell'ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l'imperio di due diverse leggi, l'ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del fatto, elevandolo da contravvenzione a delitto, va applicata solo la disposizione vigente alla data della cessazione della permanenza e, per l'effetto, il più lungo termine di prescrizione.


 RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 28/06/2013, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 20/07/2009 del Tribunale di quella stessa città, che aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 734, cod. pen., 44, lett. c), e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Pietro Arcangelo Fiorentino in ordine ai reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella misura di tre mesi e due giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata dal solo imputato.

1.1. Si contesta al Fiorentino, per quanto qui ancora rileva, di aver realizzato, in area dichiarata di notevole interesse pubblico e senza alcuna autorizzazione, un manufatto esteso 33 mq. e alto 3 metri, con struttura in celloblok e copertura in lamiere coibentate; il fatto è stato accertato in Forio il 06/03/2007, data del sequestro.

2.Per l'annullamento della sentenza ricorre personalmente l'imputato eccependo, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del residuo delitto e la conseguente erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e art. 531 c.p.p., comma 2.

Deduce, al riguardo, che al momento del sequestro il fabbricato si presentava ultimato, completo di infissi e di impianto elettrico, munito di arriccio e di intonaco, e che era onere dell'accusa dimostrare l'effettiva epoca di conclusione dei lavori, dovendosi, nell'incertezza, privilegiare la tesi più favorevole all'imputato.

L'incertezza della data di realizzazione del manufatto investe anche il termine di prescrizione applicabile poichè il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis, è stato aggiunto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), sicchè, nel dubbio, poichè le condotte precedenti erano sanzionate ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), avrebbe dovuto applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto per le contravvenzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perchè generico.

3. Occorre premettere che il Tribunale di Napoli, nel rigettare analoga eccezione, aveva affermato che al momento del sequestro il manufatto non era ancora ultimato (pag. 3 della motivazione).

3.1. Il ricorrente aveva dedotto che, in realtà, l'immobile era totalmente rifinito ma la Corte di appello ha confermato la decisione del Giudice di prime cure evidenziando che dalla documentazione fotografica si rilevava la sua recentissima fattura e la sua incompletezza.

3.2. Il ricorrente si limita, in questa sede, a reiterare pressochè alla lettera le doglianze già devolute in secondo grado, prescindendo completamente dalla precisa risposta fornita dalla Corte di appello che si fonda sull'esame di prove documentali di cui non viene nemmeno contestato il travisamento.

3.3. Il reato di costruzione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, o comunque dichiarata di notevole interesse pubblico, condivide con gli analoghi reati edilizi la natura permanente, protraendosi la condotta illecita per tutta la durata dei lavori, fino alla loro definitiva ultimazione, potendo la permanenza essere interrotta, come nel caso di specie, dal sequestro.

3.4. Nell'ipotesi di reato permanente realizzato con unica condotta protratta nel tempo con modalità sempre uguali sotto la vigenza di due leggi diversamente sanzionatorie, va applicata solo l'ultima, sotto il cui imperio il reato si esaurisce.

3.5. Ne consegue che correttamente il ricorrente è stato dichiarato responsabile del delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis, introdotto con norma anteriore alla cessazione della permanenza e non ancora prescritto alla data della sentenza impugnata.

3.6.La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015.