Cass. Sez. III n. 44334 del 3 novembre 2015 (Ud 10 set 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Aceto Imputato: Dardo
Beni Ambientali.Divieto di navigazione a motore e individuazione dell'area protetta con strumenti di segnalazione conformi alla normativa vigente

La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172, che, introducendo, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ha previsto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'"Association International de Signalisation Maritime".


           

       

RITENUTO IN FATTO

1.1.11 sig. Giuseppe Dardo ricorre, per il tramite del difensore di 'fiducia, per l'annullamento della sentenza del 22/04/2014 del Tribunale di Napoli che l'ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 19, comma 3, lett. e), 30, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394 (navigazione a motore all'interno della zona B idella riserva marina "Gaiola" del capo di Posillipo), commesso il 04/07/2009.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione della L. n. 395 del 1991, art. 2, comma 9-bis, come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 4, comma 1, e deduce, al riguardo, che l'area protetta non era segnalata in conformità alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), travisamento della prova e illogicità manifesta della motivazione.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha tratto dalla testimonianza del Luogotenente Gennaro Bosone della Capitaneria di Porto (sentito due volte, la seconda ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen.) il convincimento in ordine alla presenza di ulteriori persone a bordo del natante (circostanza che il testimone aveva affermato di non ricordare) e alle modalità con cui l'imbarcazione era entrata nell'area protetta e ne era uscita (che il testimone non ha mai affermato essere avvenuta con il motore acceso).

1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e d), l'inattendibilità delle dichiarazioni del testimone a carico, l'omessa valutazione di una prova decisiva e la manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta, a tal fine, che il Tribunale ha travisato la testimonianza a discarico di F.S. la cui affermata falsità poggia su premesse di fatto inconciliabili con quanto riferito dal Lgt. B., poichè quest'ultimo non ha riferito una versione diversa del medesimo fatto ma ha riportato accadimenti diversi da quelli oggetto della testimonianza del F.. Il B., infatti, non ha mai smentito la circostanza che l'imputato aveva telefonicamente chiesto soccorso al F. e che questi l'aveva trainato fuori dall'area protetta perchè aveva il motore in avaria. La tesi difensiva secondo la quale il motore dell'imbarcazione era soggetto a improvvisi spegnimenti è stata confermata da un'ulteriore testimonianza (resa da M.V.) della cui valutazione non v'è traccia nella motivazione della sentenza.

1.4. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., perchè il testimone B. era stato risentito, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., a chiarimento su circostanze riferite dall'imputato nel corso dell'esame.

1.5. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione apparente sul punto.

Lamenta, a tal fine, che il Tribunale ha travisato la testimonianza a discarico di Foggiano Salvatore la cui affermata falsità poggia su premesse di fatto inconciliabili con quanto riferito dal Lgt. Bosone, poiché quest'ultimo non ha riferito una versione diversa del medesimo fatto ma ha riportato accadimenti diversi da quelli oggetto della testimonianza del Foggiano. Il Bosone, infatti, non ha mai smentito la circostanza che l'imputato aveva telefonicamente chiesto soccorso al Foggiano e che questi l'aveva trainato fuori dall'area protetta perché aveva il motore in avaria. La tesi difensiva secondo la quale il motore dell'imbarcazione era soggetto a improvvisi spegnimenti è stata confermata da un'ulteriore testimonianza (resa da Vincenzo Mariconda) della cui valutazione non v'è traccia nella motivazione della sentenza.

1.6. Con l'ultimo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate.

3. A norma della L. n. 304 del 1991, art. 2, comma 9-bis, "i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".

3.1. Questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 19 e 30 a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172, che, introducendo, con l'art. 9, il comma 9 bis della citata L. n. 394, art. 2 ha previsto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'"Association International de Signalisation Maritime" (Sez, 3, n. 21139 del 02/04/2013, Di Mola, Rv. 255492, citata anche dal ricorrente. Nello stesso senso anche Sez. 3, n. 6745 del 18/01/2006, Ariberti, Rv. 233556).

3.2. La conformità alla normativa tecnica della segnalazione dell'area marina protetta costituisce elemento costitutivo del reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, lett. e) e art. 30, comma 1, la prova della cui sussistenza incombe alla pubblica accusa e deve in ogni caso essere accertata d'ufficio dal Giudice, a prescindere da eventuali allegazioni difensive dell'imputato.

3.3. Nel caso in esame la sentenza riporta la testimonianza del Lgt.

B. che aveva affermato che "l'area, inibita allo stazionamento dei natanti (...) era segnalata da due mete a terra e da due boe a largo, di cui una posta al vertice con miraglio luminoso".

3.4. L'imputato fondatamente censura la genericità dell'affermazione, inidonea a provare la sussistenza oggettiva del reato. La sentenza però non offre spunti per una soluzione assolutoria "tour court". Ne consegue che dovrebbe essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perchè approfondisca questo aspetto. Poichè tuttavia la prescrizione è maturata in epoca precedente all'odierna udienza, non risultando "ictu oculi" l'innocenza dell'imputato e avuto riguardo alla natura dei vizi eccepiti (il cui accoglimento non sortirebbe un risultato diverso), la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2015