Pres. Postiglione Est. marmo Ric. PM in proc. Bartolotti ed altro
Beni Ambientali. Rapporto tra sanzione amministrativa e penale
L’articolo 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 è confluito nel testo dell'art. 163 del D.Lv. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel D.Lv. n. 42 del 2004 e l'art. 15 della legge n. 1497 del 1939 è confluito nell'art. 164 del dlgs n. 490 del 1999, ora confluito nel D.Lv. n. 42 del 2004. Deve quindi ritenersi che il reato di cui all'art. 163 del D.Lv. n. 490 del 1999, trasfuso nell'art. 181 del D.Lv. n. 42 del 2004, non è assorbito dalla violazione amministrativa di cui all'art. 164 del D.Lv. n. 490 del 1999, trasfuso nell'art. 160 del D.Lv. n. 42 del 2004, ma concorre con essa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 27 ottobre 2006 il Tribunale di Ravenna assolveva con la formula perchè il fatto non sussiste B. E.D. e C.C. imputati:
a) del reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 29 e 44, lett. c), perchè, omettendo di rimuovere le sottoindicate strutture, così come prescritto dal piano dell'arenile, avevano realizzato, in zona sottoposta a vincolo ambientale D.Lgs. n. 490 del 1999, ex art. 146, lett. a), presso lo stabilimenti balneare (OMISSIS), un pergolato in struttura metallica leggerà di mt. 2,95 x 13,50 x h. mt 3 circa, 4 pergolati in struttura metallica leggera di mt 4,40 x mt 2,55 x h mt. 2,60 circa, un pergolato in legno di mt 2,40 x 31,63n x h mt 2,20, (per fatto accertato in Marina Romea il 20 novembre 2003);
b) del reato previsto e punito dalla D.Lgs. 29 ottobre 1999, art. 163, 151 e 152, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, per aver eseguito i lavori sopra indicati su territorio costiero compreso in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, senza la prescritta autorizzazione (per fatto accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS)) con la formula perchè il fatto non sussiste.
Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il Pubblico Ministero lamenta l'erronea interpretazione delle norme incriminatici di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 163, 151 e 152, (capo b) e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 29 e 44 (capo a) anche in rapporto al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164.
Deduce il ricorrente che il giudice di merito aveva ritenuto che i fatti non costituivano reato perchè punibili con altro genere di sanzioni rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164.
Rileva il Procuratore della Repubblica che la Corte di Cassazione con la sentenza 23 maggio 1994, n. 5877, aveva già chiarito, in relazione al rapporto tra reato paesaggistico (L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, confluito nel D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, ed ora trasfuso nel D.P.R. n. 42 del 2004) e la norma che disciplinava i poteri della pubblica amministrazione di fronte all'illecito (della L. n. 1497 del 1939, art. 15, confluito nel D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164, ora nel D.P.R. n. 412 del 2004) nel senso della applicabilità congiunta della norma penale e di quella amministrativa.
Deduce il ricorrente che anche se nel testo del D.P.R. n. 490 del 1999, art. 163, ove risulta confluito la L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, (c.d. Legge Galasso), non si fanno più espressamente salve le sanzioni previste dalla L. n. 1497 del 1939, art. 15, (confluito a sua volta nel D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164), l'impianto normativo non appare cambiato, in quanto ambito amministrativo ed ambito penale continuano a seguire strade parallele di intervento.
Inoltre era incomprensibile la ragione per la quale, secondo il giudice, la previsione del D.P.R. n. 490 del 1999, art. 164, (comunque in materia di beni ambientali), potesse far venire meno anche il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, riguardante la materia urbanistica.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato.
La L. 8 agosto 1985, n. 431, (cosiddetta Legge Galasso), innovando il regime di tutela delle bellezze naturali, in aggiunta ai vincoli specifici previsti dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497, gravanti su determinate località, dotate di particolari pregi estetici, ha introdotto una diffusa tutela del paesaggio imponendo vincoli generalizzati estesi, ex lege, a vaste aree del territorio nazionale.
Il che sta a significare che qualsiasi modificazione all'assetto territoriale effettuata in zona, comunque sottoposta a vincolo paesaggistico, è assoggettata a previa autorizzazione paesaggistica.
Il citato L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, prevedeva, congiuntamente, (e non alternativamente), due specie di sanzioni:
quelle amministrative di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 15) che sono rimaste immutate, secondo la espressa previsione dell'art, 1 sexies cit., (ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497) e quelle penali di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, congiunta applicabilità che è logicamente e giuridicamente compatibile, stante la natura diversa di tali sanzioni.
Considerato che la L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 sexies, come sopra precisato, è confluito nel testo del D.P.R. n. 490 del 1999, art. 163, ora trasfuso nel D.P.R. n. 42 del 2004, e che la L. n. 1497 del 1939, art. 15, è confluito nel D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164, normativa applicabile all'epoca del commesso reato ed ora confluito del D.P.R. n. 42 del 2004, in applicazione del principio di diritto sopra affermato, deve ritenersi che il reato di cui al D.P.R. n. 490 del 1999, art. 163, trasfuso nel D.P.R. n. 42 del 2004, art. 181, non è assorbito dalla violazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164, trasfuso nel D.P.R. n. 42 del 2004, art. 160, ma concorre con essa.
Per quel che attiene alle deduzioni dei ricorrenti che, nella memoria difensiva, hanno rilevato che si trattava di opera a carattere stagionale il Collegio rileva che, come ha precisato questa Corte, seguendo un univoco filone giurisprudenziale, "la mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale configura il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, atteso che, in tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40 c.p., comma 2, per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo. (v. per tutte Cass. Pen. sez. 3 sent. 6 giugno 2006, n. 29871).
Va pertanto annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2007