TAR Veneto Sez. III n. 52 del 20 gennaio 2016
Ambiente in genere. Valutazione di assoggettabilità a VIA
La valutazione di assoggettabilità a VIA non può che essere fondata su elementi parziali, suscettibili di essere modificati nella fasi successive della progettazione e, quindi, non può che avere a riferimento un criterio “prognostico” che dovrà considerare l’attuale localizzazione dei progetti, nonché le caratteristiche, potenziali, dell'impatto ambientale e, ciò, sulla base dei criteri di valutazione “tecnica” specificati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
N. 00011/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2015, proposto da:
Artha Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Sartori, Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Provincia di Verona, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bissoli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento,
della determinazione n. 4871 del 4.12.2014, comunicata l'11.12.2014, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha deciso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto per l’ampliamento del campeggio che la società ricorrente possiede e gestisce in Loc.Torrente Valle di Valleggio sul Mincio, nonché del conforme parere espresso dalla competente Commissione provinciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la Società Artha Srl ha impugnato la determinazione n. 4871/14 del 04/12/2014 con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ha deciso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto per l’ampliamento del campeggio che la società ricorrente possiede e gestisce in Località Torrente Valle di Valleggio sul Mincio.
La società Artha rilevava, infatti, di aver predisposto un progetto di ampliamento della struttura turistica sopracitata e di aver attivato, contestualmente ai procedimenti per l’adozione delle necessarie variazioni urbanistiche, la procedura di verifica di assoggettabilità del progetto di ampliamento alla Valutazione Ambientale Strategica e, in sede provinciale, la procedura di verifica della sua assoggettabilità a VIA, con istanza del marzo 2014.
In relazione a detto ultimo procedimento la Commissione Provinciale VIA, con verbale del 17 ottobre 2014, ha proposto di assoggettare a VIA il progetto di ampliamento del campeggio in considerazione dei seguenti presupposti:
perché non è stato presentato alcun elaborato redatto di concerto con gli enti gestori degli elettrodotti;
perché nella documentazione integrativa costituita dallo Studio della ricaduta al suolo degli inquinanti atmosferici sembravano emergere delle criticità in relazione all’inquinante NO2;
perché nella documentazione integrativa costituita dallo “Studio d’impatto sul traffico” non sarebbero stati approfonditi i livelli di servizio in corrispondenza dei principali nodi;
perché il progetto mancherebbe della prescritta verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e sarebbe urbanisticamente incompatibile con l’art. 49 delle NTA del PTCP.
Malgrado le controdeduzioni della società ricorrente il Dirigente della Provincia di Verona, con l’atto impugnato, ha uniformato la propria determinazione al parere della Commissione VIA del 17 ottobre 2014 e del 21 novembre 2014, determinando di assoggettare a VIA il progetto di ampliamento del campeggio.
Nell’impugnare detto provvedimento, unitamente al parere della Commissione provinciale si è sostenuto l’esistenza dei seguenti vizi:
1.l’eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione e violazione dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006, in quanto la motivazione risulterebbe in contrasto con l’art. 20 sopra citato;
2. l’eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta e con riferimento all’osservanza della fascia di rispetto dagli elettrodotti, in quanto la presenza di questi ultimi implicherebbe l’assunzione di valutazioni di carattere edilizio e igienico sanitarie del tutto estranee a quelle che riguardano gli effetti prodotti dalla realizzazione di un campeggio;
3. l’eccesso di potere per sviamento e per irragionevolezza, in quanto la fascia di rispetto sarebbe stata erroneamente calcolata; si censurava inoltre il comportamento della Commissione VIA che avrebbe preteso di dedurre, da un’affermata incompatibilità urbanistica del progetto di ampliamento del campeggio, l’esistenza di dubbi sulla sufficienza della distanza dell’insediamento turistico ricettivo;
4. l’eccesso di potere per errore nei presupposti, per sviamento, per manifesta illogicità e per difetto di motivazione e, ciò, con riferimento alle concentrazioni del biossido di azoto;
5. l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e per sviamento e, ciò, per quanto concerne lo studio del traffico, in quanto la Commissione si sarebbe riferita erroneamente alla tipologia del parco tematico nel momento in cui aveva ritenuto che lo studio presentato dal ricorrente si sarebbe limitato a considerare solo le vie di accesso principali;
6. la violazione degli artt. 12 e 20 del D.Lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere per sviamento e per errore nei presupposti, in quanto risulterebbe erronea l’argomentazione in base alla quale la Commissione Provinciale ha ritenuto di assoggettare a VIA il progetto in considerazione dell’incompatibilità urbanistica e della mancata verifica di assoggettabilità a VAS.
Si costituiva la Provincia di Verona che contestava le argomentazioni delle parti costituite, rilevando l’inammissibilità del ricorso in quanto la maggior parte dei motivi di impugnazione si limiterebbero a contestare la valutazione della Commissione Provinciale che, in quanto tale, costituirebbe espressione di un potere di discrezionalità tecnica sottratto al sindacato di questo Tribunale.
Concludeva l’Amministrazione sopra citata contestando nel merito le argomentazioni dedotte e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso della Camera di Consiglio del 04 Febbraio 2015 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, provvedimento che veniva riformato dal Consiglio di Stato in data 26 maggio 2015 (ord. N. 2281/15) in applicazione dell’art. 55 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo.
All’udienza del 16 Dicembre 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ infondato il primo motivo con il quale si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in quanto il provvedimento impugnato non conterrebbe una descrizione circa gli effetti negativi del progetto sull’ambiente e per quali ragioni tali impatti dovrebbero ritenersi “significativi”.
1.2 La semplice lettura, sia del provvedimento impugnato sia del parere della Commissione Provinciale n. 392 del 21 Novembre 2014, consente di rilevare come la valutazione di assoggettare a VIA il progetto presentato dalla Società Artha Srl sia stata motivata adducendo una pluralità di argomentazioni, peraltro queste ultime espressamente menzionate dalla stessa ricorrente nel ricorso ora sottoposto all’esame del presente Collegio.
1.3 Detta motivazione è stata, peraltro, espressa al termine di una complessa attività istruttoria posta in essere nel corso di quattro sedute (21 marzo 2014, 18 luglio 2014, 17 ottobre 2014 e 21 novembre 2014), nelle quali la Commissione Provinciale ha esaminato la documentazione presentata dalla società proponente e le successive integrazioni richieste.
Alla conclusione di detto iter procedimentale sono stati individuati gli impatti sull’ambiente dell’ampliamento progettato, questi ultimi così determinati: 1) dalla possibile esposizione della popolazione all’elettrodotto presente in prossimità dell’area oggetto di intervento; 2) dall’esposizione dell’area all’inquinante NO2 emesso dal traffico di automezzi;3) dai livelli di servizio degli altri nodi principali potenzialmente interessati al traffico indotto dal campeggio;4) dall’assenza di conformità urbanistica dell’intervento progettato.
1.4 Ne consegue che, in presenza di un numero così ampio di elementi, ciascuno di essi sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di potenziale rischio per l’ambiente - elementi così determinati a seguito di un contraddittorio con la ricorrente -, la Provincia di Verona non poteva che emanare il provvedimento di assoggettamento a VIA ora impugnato.
1.5 Non solo non sussiste il difetto di motivazione di cui al primo motivo del ricorso, ma sono altrettanto infondate le singole censure con le quali parte ricorrente contesta ciascuno degli aspetti in base ai quali si fonda il provvedimento di sottoposizione a VIA.
1.6 Con il secondo ed il terzo motivo la società ricorrente censura la determinazione n. 4871/14 del 04/12/2014 di assoggettamento alla VIA per quanto concerne il rischio connesso alla presenza di un elettrodotto situato nelle immediate vicinanze dell’area di ampliamento.
In particolare si contesta il venire in essere di un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento, in quanto, la presenza dell’elettrodotto sarebbe suscettibile di incidere su un ambito relativo ad un piano edilizio o igienico-sanitario, costituendo una fattispecie da considerare estranea nel processo di valutazione di impatto ambientale.
1.7 In realtà è dirimente constatare come il provvedimento impugnato sia basato sul convincimento dell’Amministrazione circa la sussistenza di un potenziale rischio della popolazione per quanto concerne la distanza dell’ampliamento dall’elettrodotto, valutazione quest’ultima che, in quanto espressa con riferimento alle caratteristiche dell’opera, è di per se sufficiente a concludere il procedimento di screening della VIA di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006.
1.8 E’, infatti, noto che le finalità proprie dalla procedura VIA, così come indicate nell’art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, sono dirette a “proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, a provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita” e, ciò, peraltro, nell’espressione di un potere che, tradizionalmente esula, se non ipotesi tassative peraltro inesistenti nel caso di specie, dal sindacato di questo Tribunale.
1.9 La verifica di assoggettabilità, ovvero la fase conosciuta come “screening VIA”, costituisce peraltro una fase del tutto preliminare che, lungi dal valutare definitivamente la compatibilità (o l’incompatibilità) ambientale di un opera, consente di formare il convincimento se sussistono “possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente” (in questo senso è il tenore dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) e, quindi, il venire in essere di elementi sintomatici di un possibile impatto ambientale.
2.0 E’ evidente allora che seppur oggi (a seguito di quanto sancito dal Consiglio di Stato Sez. IV Sent., 03 marzo 2009, n. 1213) il procedimento di “screening VIA” si conclude comunque con un provvedimento astrattamente lesivo e autonomamente impugnabile, è pur vero che la valutazione correlata a detto provvedimento è fondata su un esame preliminare e sommario, risultando una procedura, pur sempre, propedeutica e antecedente ad un’effettiva valutazione dell’impatto ambientale dell’opera di cui si tratta.
2.1 Dette conclusioni sono confermate dalle caratteristiche della documentazione prodotta nel procedimento di “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, laddove si è previsto, ad esempio, che i progetti da sottoporre a screening debbano avere un dettaglio progettuale per l'appunto “preliminare”.
2.2 Ne consegue che la valutazione di assoggettabilità non può che essere fondata su elementi parziali, suscettibili di essere modificati nella fasi successive della progettazione e, quindi, non può che avere a riferimento un criterio “prognostico” che dovrà considerare l’attuale localizzazione dei progetti, nonché le caratteristiche, potenziali, dell'impatto ambientale e, ciò, sulla base dei criteri di valutazione “tecnica” specificati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
2.3Ne consegue come proprio nella verifica di assoggettabilità risulti applicabile quel consolidato orientamento giurisprudenziale (tra gli altri T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 07-05-2015, n. 489, T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 23-10-2014, n. 1226 e Cons. Stato Sez. V, 09-04-2015, n. 1805) che ha avuto modo di rilevare come la valutazione di impatto ambientale sia correlata a profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, sindacabile solo nel caso in cui sia evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione.
2.4 In particolare si è sancito (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 15-12-2011, n. 560 e T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 19-02-2013, n. 242) che l'attività mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità della VIA, è connotata da discrezionalità tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, “fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere "macroscopiche" e "manifeste".
2.5 Ne consegue come – e con riferimento al caso di specie – non possa che ritenersi legittima la valutazione dell’Amministrazione che sul punto si è limitata a rilevare, in un ambito evidentemente di tutela della salute e dell’incolumità pubblica, l’esistenza di un possibile rischio riconducibile alla distanza di un elettrodotto.
2.6 Anche l’intervenuta conclusione del procedimento di “screening VAS”, formulato dalla Commissione Regionale VAS in data 04 Agosto 2015 – conclusosi nel senso di non assoggettare l’intervento in questione alla procedura di valutazione ambientale con prescrizioni -, non aggiunge alcunché alla legittimità della valutazione sopra citata e, ciò, considerando come i procedimenti VIA e VAS costituiscono notoriamente dei procedimenti distinti, nell’ambito dei quali la VAS attiene a piani e programmi e, più in generale alle scelte pianificatorie, mentre la VIA riguarda l’impatto ambientale dei singoli progetti (in questo senso da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 26/02/2015, n. 975 e T.A.R. Puglia, Bari sez. III 05 giugno 2014 n. 682 ).
Si consideri, peraltro, che il parere della Commissione VAS aveva prescritto come dovranno comunque essere messe in atto tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare, nonché le indicazioni riportate nei precedenti pareri in materia ambientale in precedenza acquisiti.
Ne consegue come sia possibile rigettare le doglianze sopra citate.
2.7 Altrettanto infondata è la censura di cui al terzo motivo con la quale si sostiene che la richiesta della Commissione, in base alla quale le distanze di rispetto avrebbero dovuto essere concordate con gli enti di gestione, integrerebbe la fattispecie di un adempimento non previsto da alcuna disposizione di legge o prassi amministrativa.
In particolare, a parere della ricorrente l’Amministrazione avrebbe, erroneamente, omesso il riferimento alle linee guida di Enel distribuzione.
Sarebbe, inoltre, incoerente anche l’argomentazione della Commissione in base alla quale il dubbio sulla sussistenza di un rischio di esposizione ad onde elettromagnetiche sarebbe la conseguenza di un’asserita incompatibilità urbanistica dell’area di intervento.
2.8 In primo luogo va evidenziato che la richiesta di procedere di concerto con l’ente gestore delle linee elettriche deve considerarsi conforme a quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2006 nella parte in cui consente che, in casi particolarmente complessi per la presenza di linee numerose e con andamenti molto irregolari, le autorità competenti possono valutare l’opportunità di richiedere al proprietario/gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire la corretta valutazione.
2.9 Ne consegue come, malgrado non sussista una disposizione idonea a obbligare al rispetto di una determinata modalità di calcolo della fascia di rispetto, il ricorso alla normativa sopra citata non poteva che apparire quanto mai opportuno, introducendo un parametro di riferimento che, in considerazione delle caratteristiche della valutazione di cui all’art. 20 – ed in contraddittorio con l’interessato -, era diretto a verificare l’esistenza degli elementi significativi di cui al comma 4° dell’art. 20 sopra citato.
3.0 Anche il riferimento all’incompatibilità urbanistica dell’opera appare corretto considerando come era stata la stessa società Artha ad attivare il procedimento di cui all’art. 4 L.R.V. n. 55/2012 che, in quanto tale, prevede l’approvazione del progetto in variante al piano regolatore comunale e la conclusione del procedimento di screening VAS.
Ne consegue che la conformità urbanistica dell’area sarebbe stata acquisita solo al termine del procedimento sopra citato.
3.1 Va comunque evidenziato come anche laddove si giungesse a condividere l’argomentazione della ricorrente, così come sopra riportata, detta circostanza non sarebbe sufficiente a determinare una pronuncia di accoglimento del presente ricorso, stante gli ulteriori elementi a sostegno, così come sopra riportati, della decisione diretta a sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale.
Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate e vanno respinte.
3.2 Con il quarto motivo si contesta la motivazione della Commissione Provinciale relativa alla concentrazione di azoto, ritenendo erronea l’argomentazione della Commissione Provinciale che aveva ritenuto dirimente la circostanza relativa all’esistenza di criticità riconducibili ad alcuni “superamenti localizzati in corrispondenza della sola sede stradale del limite medio annuo di 40 µg/mc.”.
A parere della ricorrente l’Amministrazione avrebbe, erroneamente, disatteso i risultati dello studio sulla ricaduta al suolo degli inquinanti atmosferici, senza aver previamente contestato il modello matematico utilizzato.
3.3 In realtà, a seguito della documentazione integrativa presentata, l’Amministrazione si è limitata a non condividere l’interpretazione della ricorrente circa la non significatività dei superamenti localizzati in corrispondenza della sola sede stradale, superamenti la cui esistenza è confermata dallo studio della ricaduta al suolo degli inquinanti atmosferici presentato dalla Società Artha.
3.4 E’ evidente come detta valutazione, non solo sia stata posta in essere nel più ampio rispetto dei valori ambientali tutelati dal procedimento di screening VIA, ma è suscettibile di integrare, anch’essa, l’espressione di un potere di discrezionalità tecnica che, come sopra ricordato, esula dalla giurisdizione di questo Tribunale non rilevandosi l’esistenza dei noti profili di eccesso di potere.
Il motivo è, pertanto, da respingere.
3.5 Altrettanto infondato è il quinto motivo con il quale si contesta la richiesta della Provincia di Verona di estendere lo studio viabilistico presentato dalla Società Artha, in modo tale da ricomprendere l’analisi dei livelli di servizio in corrispondenza dei principali nodi stradali della zona.
3.6 Anche qui l’Amministrazione, nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, ha ritenuto insufficiente la documentazione integrativa presentata ("Studio d'impatto sul traffico"), ritenendo come la ricorrente si fosse limitata a considerare solo i nodi principali in quanto potenzialmente interessati dal traffico indotto dal campeggio.
Dette carenze erano, peraltro, già state evidenziate nel corso dell’istruttoria dalla Commissione VIA.
3.7 Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni con le quali si contesta l’asserita assimilazione, presente nel provvedimento impugnato, tra l’ampliamento del campeggio e un parco tematico.
Una più attenta lettura della motivazione consente di evincere come l’assimilabilità al parco tematico sia stata utilizzata dall’amministrazione provinciale a titolo esemplificativo e, quindi, al solo fine di dimostrare come l’ampliamento del campeggio avrebbe determinato una grande attrattiva di traffico.
3.8 Con il sesto e ultimo motivo si deduce la violazione degli artt. 12 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto riferirsi, al fine di sancire l’assoggettamento a VIA, all’asserita contrarietà del progetto alle previsioni urbanistiche in vigore e, nel contempo, alla mancata positiva conclusione del procedimento di screening VAS .
3.9 Sul punto è possibile richiamare quanto sopra argomentato circa l’irrilevanza delle argomentazioni a sostegno della conformità urbanistica poste in essere dalla parte ricorrente e, ciò, considerando come era stata quest’ultima ad attivare la procedura diretta all’approvazione di una variante urbanistica e, nel contempo, l’esistenza degli elementi “significativi” sufficienti a concludere il procedimento di “verifica di assoggettabilità” nei termini di cui al provvedimento ora impugnato.
4.0 Non va condivisa da ultimo la tesi di parte ricorrente, in base alla quale l’amministrazione provinciale avrebbe dovuto sospendere la procedura di screening VIA, in attesa della definizione di quella relativa alla VAS e, ciò, considerando come detta sospensione non sia prevista dall’artt. 20 del D.Lgs. n. 152/2006.
4.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo Respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite,in favore della Provincia di Verona, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)