Cass. Sez. III n. 19255 del 27 maggio 2026 (UP 14 maggio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Piccillo
Acque. Scarichi industriali di lavanderie e onere della prova per l'assimilazione ai domestici
In tema di inquinamento idrico, i reflui prodotti da attività di lavanderia e stireria hanno natura industriale e richiedono preventiva autorizzazione, salvo i casi di assimilazione agli scarichi domestici previsti dalla normativa statale o regionale. Poiché detta disciplina ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'assimilazione grava sull'imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2025 il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere condannava Piccillo Alfredo in ordine al reato ex artt. 124 e 137 del Dlgs. 152/06, per avere effettuato lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica, senza autorizzazione.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto impugnazione Piccillo Alfredo mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Deduce con il primo il vizio di violazione di legge, sostenendo che la natura industriale dello scarico sarebbe stata desunta solo dalla etichetta qualificante come industriale la lavatrice usata per effettuare lo stesso scarico, mentre, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs. 152/076, dell'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento Regionale della Campania n. 6 del 24.9.2013, e della tabella A) n. 12 menzionata dal predetto articolo regolamentare, altri sarebbero gli indici per qualificare lo scarico come industriale. E nel contempo, l'unico dato certo emerso consisterebbe nella capacità per 40 kg. della lavatrice usata, così che la natura industriale avrebbe richiesto - alla luce del combinato disposto degli artt. 101 comma 7 lett. e) e 3 comma 1 lett. a) sopra già citati - l'accertamento dell'uso della lavatrice per almeno più di due cicli di lavaggio; circostanza quest'ultima non accertata.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancanza di motivazione, atteso che l'esclusione della fattispecie sarebbe avvenuta da parte del giudice sul rilievo della "quantità di biancheria rinvenuta (che lascia supporre un uso massiccio della lavatrice)", senza tuttavia specificare quale sia la misura, ancorchè approssimativa, della biancheria rinvenuta. Non basterebbe, altresì, solo supporre un uso massiccio della lavatrice. Inoltre, non si sarebbero verificati i criteri necessari per applicare o meno la fattispecie in parola, ignorandosi piuttosto dati indicativi di una condotta non allarmante e di un danno o pericolo esigui, posto che la vigente normativa consentirebbe di trattare sino a 100 kg. al giorno di biancheria, e posto che anche ove si fosse usata la lavatrice per più di 2 cicli di lavaggi al giorno si sarebbe superata di poco la quantità massima consentita. Si aggiunge poi, il mancato rinvenimento di detersivi e solventi, la autorizzazione commerciale alla attività di lavanderia, e il ristretto tempo di svolgimento del fatto.
Con il terzo motivo deduce la mancanza e illogicità della motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio applicato.
Con l'ultimo motivo deduce la violazione dell'art. 175 cod. pen., e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio ex art. 175 cod. pen. richiesto in sede di conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che non è in discussione l'effettuazione dello scarico, si deve osservare che la relativa qualificazione come industriale non appare sindacabile in questa sede per le seguenti ragioni.
1.1. Va premesso che in tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. (Fattispecie relativa ad acque provenienti da lavaggio di inerti di cava, scaricate in corpo idrico superficiale). (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262006 - 01)
Va altresì ricordato che la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, questa Corte ha precisato come (Sez. 3^, n. 4844 del 14/11/2012, dep., 31/01/2013, non mass.) sia configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 137, comma 1, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti.
Pertanto, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.
Occorrono nello specifico ulteriori precisazioni. Occorre infatti anche premettere che lo "scarico" viene definito dall'art. 74, comma 1, lett. ff) d.lgs. 152\06 come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Consegue che la disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale (cfr. in motivazione (cfr. Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 Rv. 270791 - 01).
2.1. Altra norma di riferimento è costituita dall'art. 101 del T.U. Ambiente, con la quale è stabilito il principio generale per cui tutti gli scarichi devono comunque rispettare limiti di emissione di cui all'allegato 5 parte terza del T.U. Il comma 2 dispone che le regioni possono derogare ai valori dell'allegato 5 suindicato, salvi taluni parametri intangibili.
2.2. Correlata a tale sistema è la previsione di cui all'art. 124 del T.U. citato, secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (cfr. art. 124 comma 1 cit.), salvo eccezioni, come quella per cui " in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito".
2.3. Le sanzioni previste dal legislatore sono poi collegate alla tipologie dello scarico, prevedendosi con l'art. 137 del T.U. Ambiente e "fuori dai casi sanzionati dell'articolo 29 quattordecies comma 1" sanzioni di rilevanza penale, e non amministrativa (relative queste ultime a scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie), solo per gli scarichi di acque reflue industriali. Oltre ad ulteriori ipotesi peculiari, sempre di rilevanza penale, riguardanti i gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (cfr. art. 137 comma 6 cit.) ovvero casi di inosservanza di particolari disposizioni regionali (cfr. art. 137 comma 9 e ss. cit.).
2.4. Dall'accennata distinzione, anche sul piano sanzionatorio, tra acque reflue domestiche e industriali (oltre a quelle, pure significative, ma non di diretto interesse in questa sede, definite "urbane" ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. i) del Dlgs. 152/06), consegue la rilevanza del comma 7 dell'art. 101 citato, che indica taluni reflui assimilati ai domestici e, come tali, sottratti anch'essi ad ogni rilievo penale.
Tra questi, alla lettera e), si citano quelli individuati dalla normativa regionale, che rinvenga per essi caratteristiche "equivalenti" ai reflui domestici.
2.5. Con dpr 19 ottobre 2011, n. 227 all'ad 2 si è stabilito poi quali siano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche in assenza di una disciplina regionale adottata, e si è precisato che fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.
L'allegato A del citato decreto prevede alla tabella 2 una serie di attività che danno luogo ad acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, fra cui quelle prodotte dalle lavanderie, ove viene precisato al punto n. 10 che sono da assimilare a quelle domestiche le acque generate da "lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno".
Può dunque dirsi che la disciplina statale, stabilisce, quali requisiti per la deroga alla generale regola della necessità dell'autorizzazione per l'attività di impresa di una lavanderia, "che vengano utilizzate lavatrici ad acqua analoghe a quelle domestiche" e "che i macchinari impiegati non trattino effettivamente biancheria per quantitativi superiori a 100 kg al giorno"
2.6. Sempre in proposito, va altresì osservato che con Regolamento della regione Campania del 2013 n. 6, si è stabilito quanto segue.
All'art. 2, si dispone che "1. Per l'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06 e salvo ogni successiva integrazione, modificazione o sostituzione, si intende per: a) acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74); b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74); (...) d) acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento.
All'art. 3 si stabilisce che "ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del Dlgs 152/06 la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue: a) sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, la classificazione di scarichi domestici assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale...".
Quanto alla citata tabella A) del regolamento suindicato essa stabilisce tra le acque assimilate agli scarichi domestici, al n. 12 : Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno.
Ebbene, nel motivo in esame non si allega ed offre alcun elemento effettivo, idoneo a prospettare una analisi del caso concreto che conduca a ritenere le acque derivanti dalla attività di lavanderia posta in essere dal ricorrente come assimilate a quelle domestiche, con la conseguente irrilevanza penale: elementi in particolare che riconducano, lo si ribadisce, alla circostanza per cui si tratti di : "lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico" "e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno". E invero il ricorrente si è solo limitato a riferire le capacità di lavaggio della lavatrice ed a lamentare la mancata specificazione delle quantità di biancheria rinvenuta.
Tale necessaria allegazione da parte dell'interessato discende, invero, dalla circostanza per cui, integrando questa ultima duplice previsione condizionale una disciplina d'eccezione al normale regime industriale, di rilevanza penale, per gli scarichi delle attività di lavanderia di rilievo commerciale, quale quella in esame, (tanto che lo stesso ricorrente richiama l'esistenza di una autorizzazione commerciale in proposito, ben diversa comunque da quella allo scarico), opera comunque il principio per cui l'applicazione della predetta normativa è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato o indagato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. in tal senso, in materia di rifiuti, ma con principio di portata generale, Sez. 3 - n. 18020 del 18/01/2024 Ud. (dep. 08/05/2024 ) Rv. 286345 - 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 Ud. (dep. 17/04/2015 ) Rv. 263336 - 01; in materia di acque nel medesimo senso Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De, Rv. 270791 - 01). In altri termini, l'assimilazione delle acque di lavanderia alle acque reflue domestiche nella Regione Campania, integrando una disciplina d'eccezione al normale regime industriale, di rilevanza penale, per i relativi scarichi, impone che l'applicazione della predetta normativa è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
Consegue la assoluta infondatezza del motivo esaminato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancanza di motivazione, atteso che l'esclusione della fattispecie sarebbe avvenuta da parte del giudice sul rilievo della "quantità di biancheria rinvenuta (che lascia supporre un uso massiccio della lavatrice)", senza tuttavia specificare quale sia la misura, ancorchè approssimativa, della biancheria rinvenuta. Non basterebbe altresì solo supporre un uso massiccio della lavatrice. Il motivo è fondato, a fronte di una motivazione carente, che non spiega quale sia la quantità di biancheria che costituisca adeguato supporto alla considerazione di un uso massiccio della lavatrice né adduce altri dati, anche eventualmente enucleati da condotte analoghe precedenti, ove si consideri che in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente ( in proposito, allo stato, la mera citazione di precedenti sequestri senza altra più esplicita motivazione non appare sufficiente, tanto più in assenza di una considerazione chiaramente funzionale rispetto alla fattispecie in esame). (Fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti). (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 - 01). La fondatezza di tale motivo assorbe e rende inutile l'analisi degli altri.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis c.p. con rinvio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, in diversa persona fisica.
In Roma il 14 maggio 2026




