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Sez. 3, Sentenza n. 6930 del 19/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00085 ) Rv. 227566
Presidente: Rizzo A. Estensore: Piccialli L. Imputato: Iaccarino. P.M. Albano A. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, App.Napoli, 3 luglio 2001).
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Trasformazione di suolo inedificato senza opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In materia edilizia, ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. in materia edilizia (artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto integrato il reato edilizio nella trasformazione di un'area di circa mq.70 da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 27/01/2004
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 85
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 043738/2001
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACCARINO Paolo, n. il 4.5.1939 a Sorrento ivi res.;
avverso la sentenza in data 3.7.2001 della Corte d'Appello di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Albano A. che ha concluso per annullamento s.r. per prescrizione. FATTO E DIRITTO
Paolo Iaccarino ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 18/5/2000 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Sorrento, nella parte in cui l'aveva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, con condanna alla pena di gg. 30 di arresto e L. 20.000.000 di ammenda ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese, in favore del Comune di Sorrento, costituitosi parte civile, per aver realizzato senza concessione, in zona vincolata, la "trasformazione di un area di circa mq. 70 mediante messa in opera di ghiaia per lo spessore di cm. 10 sovrastante terreno agricolo" (fatto ivi accertato il 16/6/1997). Il ricorso è affidato a due motivi.
Nel primo si lamenta l'errata ricostruzione del fatto e la nullità della sentenza, per avere la Corte d'Appello ritenuto, diversamente da quanto contestato e senza l'indicazione di alcun elemento probatorio a sostegno, che l'imputato avesse eseguito "lavori di sbancamento".
Nel secondo si denuncia l'erronea applicazione della normativa sostanziale di riferimento ad una fattispecie nella quale, per la natura dell'opera realizzata, di minima entità, precaria ed inidonea a comportare modificazioni della destinazione agricola del fondo, non si sarebbe concretata alcuna trasformazione del territorio, di rilevanza urbanistica.
Tanto premesso, giova in via preliminare precisare che al presente giudizio non può applicarsi la sospensione ope legis correlata alle ultime, disposizioni in materia di c.d. "condono edilizio", considerato che vertesi in materia di un intervento di carattere non edificatorio stricto sensu, come richiesto dall'art. 32 co. 25 del D.L. 269/03, conv. con modd. nella L. 326/03, che per le opere in ampliamento di preesistenti fa riferimento all'incremento di volumetria realizzato (così implicando la realizzazione di edifici), mentre per quelle realizzate ex novo, contempla esclusivamente le nuove "costruzioni residenziali".
Il reato contravvenzionale si è, peraltro, nelle more prescritto (in data 16/12/2001), tenuto conto della risalenza della sua consumazione (che non risulta protratta oltre la data dell'accertamento, del 16/6/97) ad epoca di gran lunga anteriore ad a. 4 e m. 6, termine massimo di cui agli artt. 157 n. 5 e 160 u.c. C.P., che non risulta aver subito sospensioni di sorta, e considerato che i motivi addotti, non manifestamente infondati, ne' altrimenti inammissibili, pur non palesando prevalenti ragioni assolutorie, connotate dall'evidenza di cui all'art. 159 co. 2 c.p.p., hanno utilmente mantenuto in vita il rapporto processuale.
Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la statuizione di condanna penale, con l'adeguata formula estintiva.
La presenza delle statuizioni civili nella sentenza di primo grado, confermate da quella di secondo, tuttavia impone, tenuto conto del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, non revocata (ancorché non reiterata nei successivi gradi) e della regola dettata dall'art. 578 c.p.p., di esaminare l'impugnazione ai soli fini del mantenimento o meno di tali capi della decisione di merito.
A tal proposito deve rilevarsi l'infondatezza di tutte le censure addotte.
Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza, considerato che con il termine "sbancamento" la corte di merito altro non ha voluto indicare che lo scavo, funzionale alla messa in opera del materiale "ghiaioso", con il quale era stato reso compatto e praticabile il suolo, adiacente l'abusivo parcheggio, per la cui pregressa realizzazione l'imputato era stato prosciolto, in primo grado, per prescrizione. In tale contesto, nessuna radicale immutazione fattuale o stravolgimento dell'accusa, tale comportare violazione delle regole dettate dagli artt. 516-522 c.p.p. e da non consentire adeguata difesa, si è verificato, avendo i giudici di merito solo specificato, in motivazione, un elemento di fatto, rientrante nella condotta contestata.
Tale accertamento, peraltro, risulta adeguatamente motivato, sulla scorta delle testimonianze dei verbalizzanti e della documentazione fotografica in atti; sicché le doglianze al riguardo si risolvono in palesi censure in fatto, oltre che generiche.
Per quanto riguarda la fondatezza, sotto il profilo giuridico sostanziale, dell'addebito, deve rilevarsi che correttamente i giudici di merito hanno considerato che il suolo, facente parte di un fondo a destinazione agricola (e per di più ricadente in zona sottoposta a vincoli ambientali) ha subito una trasformazione oggettiva e funzionale, non compatibile con detta destinazione, bensì analoga a quella della restante parte già abusivamente trasformata; sicché, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (oggetto di pertinenti richiami nelle sentenze di merito, in particolare in quella di primo grado), è stata ritenuta la rilevanza urbanistica della trasformazione, contrastante con la pianificazione del territorio prevista dalle locali disposizioni, con la conseguente necessità di concessione per la realizzazione di siffatta opera.
Tali considerazioni sono tuttora valide, alla stregua delle sopravvenute disposizioni in materia, considerato che anche l'oggi vigente normativa richiede il "permesso di costruire", non solo per gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche per la realizzazione di opere infrastrutturali o di impianti produttivi all'aperto, ove comportino "la trasformazione permanente del suolo inedificato" (v. art. 10 co. 1 lett. a) in rel. 3 co. 1 lett. e/3 ed e/7 T.U. 380/2001).
Risultando, pertanto, fondato l'addebito, che ha dato luogo alla pretesa risarcitoria del Comune, istituzionalmente preposto alla tutela dell'integrità e regolare assetto del territorio, devono essere confermate le statuizioni civilistiche contenute nella decisione di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, in ordine al residuo reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e conferma le statuizioni civili della sentenza medesima.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004