Cass. Sez. III 20 - 1 - 2005
Pres. Onorato Rel.Gentile Ric. Gallotti + altri

Rifiuti e attività di cartiera.

Pubblichiamo una sentenza inedita in materia di rifiuti ed attività di cartiera con la quale la Suprema Corte esamina il regime autorizzatorio al quale deve sottostare tale tipologia di impianti.

Corte Suprema di Cassazione

Sez. III Penale

Udienza in Camera di Consiglio in data 20/01/05

Composta dagli Ill.mi Sigg. :

Dott. Pierluigi Onorato Presidente

1. Dott. Franco Mancini Consigliere

2. Dott. Ciro Petti Consigliere

3. Dott. Mario Gentile Consigliere

4. Dott. Aldo Fiale Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Gallotti Sandro, nato il 24/11/46

Berardinelli Dario, nato l’ 11/07/61

Marzi Stefania, nata il 20/02/62

Veneziano Romolo, nato il 24/04/33

Testa Armando, nato il 07/05/65

Avverso Ordinanza

Tribunale di Roma, emessa il 21/09/04

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello

che ha concluso per annullamento con rinvio

Udito il difensore Avv. Giuseppe Dante, difensore di fiducia dei ricorrenti:

Berardinelli Dario, Marzi Stefania, Veneziano romolo, Testa Armando;

Udito il difensore Avv. Alessandro Mattoni, difensore di fiducia del ricorrente Gallotti Sandro.

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa il 21/09/04 (depositato il 29/09/04) – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Gallotti Sandro, Berardinelli Dario, Marzi Stefania, Veneziano Romolo e Testa Armando avverso il Decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Tivoli in data 15/07/04 ed avente per oggetto il cantiere della “Nuove Cartiere di Tivoli Srl”, con i rifiuti in esso contenuti – rigettava l’istanza, confermando il decreto impugnato.

Gli interessati proponevano, con atti distinti, ricorso per Cassazione, deducendo Violazione dell’art.606 lett. b) ed e) cpp .

In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non si trattava di rifiuti, bensì di materia prima secondaria (carta da macero), oggetto dell’ attività di recupero da parte di Ditte legittimamente autorizzate a ciò; il tutto ai sensi degli artt. 28 – 31 Dlvo. 22/97.

Ricorrevano, comunque, le condizioni di cui all’art. 14, 2° comma DL 138/02, per cui non si verteva in materia di rifiuti, con conseguente esclusione degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’art.51, comma 1° lett. a), Dlvo. 22/97 .

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Gallotti Sandro depositava, poi, successiva memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, insisteva nelle proprie richieste.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 20/01/05, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al fumus commissi delicti, è stata contestata la contravvenzione di cui all’art.51, comma 1à lett. a) in relazione all’art. 28, Dlgv. 22/97 .

In particolare si assume nella decisione impugnata che le Ditte “Martinelli”, “Marzi Ennio e Marcello”, “DTV”, “MA.RE.” (di cui erano rappresentanti legali, rispettivamente Berardinelli Dario, Marsi Stefania, Veneziano Romolo, Testa Armando) forniva alla Ditta “Le Nuove Cartiere di Tivoli” rifiuti riconducibili al codice CER 19 12 01 (carta e cartone).

La Ditta “Le Nuove Cartiere di Tivoli”, a sua volta, svolgeva operazioni di recupero, previste dal punto R3 dell’allegato C), citato Dlgv 22/97, senza essere munita della prescritta autorizzazione di cui all’art.28 dlgv. 22/97.

L’assunto accusatorio posto a fondamento della suddetta contestazione si basa sugli accertamenti dell’Ufficio Ispettivo ARPA LAZIO, sezione provinciale di Roma, secondo cui nessuna delle summenzionate società fornitrici della Ditta “Le Nuove Cartiere di Tivoli” effettuava operazioni di recupero del materiale riconducibile al citato rifiuto di cui al codice CER 19 12 01 /carta e cartone), limitandosi a compiere solamente operazioni di cernita ed adeguamento volumetrico della merce trattata (rifiuti di carta, cartone e cartoncini), qualificabili come attività di smaltimento di rifiuti, ai sensi dei punti D13 e D14 di cui all’allegato B Dlgv. 22/97.

Tali operazioni,pertanto, non modificavano la natura del rifiuto e non davano luogo a materie prime o un prodotto nuovo. Le citate ditte, pertanto, fornivano alla ditta “Le Nuove Cartiere di Tivoli” materiale costituente ancora rifiuto, ai sensi del codice CER 19 12 01.

Ricorreva, quindi, nella fattispecie de qua ed allo stato delle indagini, l’ipotesi del reato di cui all’art.51, 1° comma lett. a), Dlvo 22/97 contestato agli indagati e posto a base del sequestro preventivo de quo.

L’assunto difensivo dei ricorrenti – secondo cui nel caso in esame veniva fornito alla ditta “Le Nuove Cartiere di Tivoli” non un materiale qualificabile come rifiuto, ma un prodotto qualificabile come materia prima ottenuta all’esito di attività di recupero svolta dalle ditte fornitrici della società “Le Nuove Cartiere di Tivoli”, il tutto in conformità alla disciplina di cui agli artt.31 – 33 Dlgv 22/97; 1 e segg. DM 05/02//98; ed alla norma europea UNI EN 643 – allo stato degli atti è in contrasto con gli accertamenti eseguiti dall’ufficio ispettivo dell’ARPA LAZIO.

Consegue che l’accertamento in concreto dell’assunto difensivo dei ricorrenti, comporta ulteriori indagini da espletare nel prosieguo del procedimento principale de quo.

Il summenzionato assunto difensivo, pertanto, costituisce nella sostanza censura in punto di fatto attinente alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misura cautelare reale [Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. II Sent. N.5472 del 21/12/99 (cc 15/11/99) rv 215089; Cass. Sez. III Sent. N.11290 del 20/03/02 rv 221268; Cass. Sez. Unite sent. n.7 del 04/05/2000 (cc 23/02/2000) rv 215840; Cass. Sez.Unite Sent. N.20 del 29/11/94 rv 199172; Cass. Sez. V Sent. n.736 del 22/03/99 (cc 12/02/99) rv 212883 ].

Parimenti è sempre allo stato delle investigazioni, non è applicabile – come erroneamente sostenuto dai ricorrenti – la disciplina di cui all’art.14 DL 138/02.

Detta norma (art.14 comma 2° lett. a) e b) DL 138/02) statuisce che non si applica la disciplina di cui all’art.6, comma 1° lett. a) e b) Dlgv. 22/97 per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione e di consumo, se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento; oppure, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C) del Decreto legislativo n.22/97.

Orbene, nella fattispecie de qua- secondo gli accertamenti dell’Ufficio Ispettivo dell’ARPA LAZIO – i rifiuti forniti alla società “Le Nuove Cartiere di Tivoli”, venivano sottoposti necessariamente all’operazione di recupero di cui al punto R£ dell’allegato C) Dlgv 22/97.

Non ricorre, pertanto, sempre allo stato delle investigazioni finora espletate dalle PG e dal PM, l’ipotesi fattuale di cui alla norma ex art. 14, 2° comma, Dlgv 132/02.

Per quanto attiene al periculum in mora – che peraltro non è oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti – l’esigenza cautelare è stata ravvisata dal dal Tribunale del Riesame nella necessità di evitare l’aggravamento o il perpetuarsi delle conseguenze del reato, individuate nella produzione di altri rifiuti non regolarmente trattati o di scarichi non autorizzati, con i connessi danni all’ambiente. Trattasi di valutazione di merito, immune da errori di diritto e vizi logici, non censurabile in sede di legittimità.

Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ed esaustive ai fini della decisione, senza necessità di esame analitico delle ulteriori questioni dedotte nei motivi dei ricorsi de quibus.

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da Gallotti sandro, Berardinelli Dario, Marsi Stefania, Veneziano Romolo e Testa Armando con condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali