TAR Campania (SA), Sez. II. N. 705, del 11 aprile 2014
Urbanistica.Vincolo stradale opera anche per sopraelevazioni

Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale, prescritto dal D.M. n. 1404 del 1968, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento, in concreto, dei connessi rischi per la circolazione stradale. Tale vincolo deve ritenersi operante anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00705/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2000, proposto da: 
Galano Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lanocita, Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Francesco Lanocita Avv. in Salerno, via Roma,61;

contro

A.N.A.S., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Comune di Cetara;

per l'annullamento della nota prot. n. 25 del 25.01.2010 con la quale l’anas ha reso parere negativo

in ordine alla richiesta di concessione in sanatoria presentata dalla rciorrente



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La sig. ra Emilia Galano è proprietaria di un immobile sito in Cetara, riportato nel NCEU alla partita 853- foglio n. 4 e situato a monte della strada statale n. 163.

Avendo realizzato lavori in difformità alla concessione edilizia n. 19/82, la sig. ra Galano, in data 31.05.1986, chiedeva al Comune di Cetara il rilascio di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85.

L’Anas, quale Ente proprietario della strada statale n. 163, con nota del 28.12.1999, esprimeva parere negativo alla sanabilità degli interventi sull’assunto che le opere abusive erano state realizzate prima del 13.04.1968 e che ricadevano nella fascia di rispetto stradale.

La nota veniva impugnata dalla sig. ra Galano con un unico e articolato motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censurava la violazione di legge e l’eccesso di potere, deducendo che :

tra il nastro stradale e le opere abusive si frapponeva un edificio preesistente regolarmente autorizzato negli anni ’70;

gli abusi non ricadevano nella fascia di rispetto stradale;

le opere non incidevano sulle distanze legali e non pregiudicavano la sicurezza del traffico.

Il Comune, quindi, non doveva chiedere il parere dell’Anas e, comunque, quest’ultima aveva travisato i dati reali concernenti l’abuso. L’Anas, infatti, aveva posto, a sostegno del parere negativo, l’esistenza della fascia di rispetto stradale senza effettuare ulteriori valutazioni circa l’incidenza che le opere abusive, in concreto, producevano sulla sicurezza del traffico, atteso che il vincolo di rispetto stradale non comportava l’assoluta inedificabilità dell’area ma solo limitazioni alla possibilità di edificare nelle ipotesi di minaccia alla sicurezza della circolazione.

Il parere negativo, pertanto, era illegittimo.

Si costituiva in giudizio l’Anas deducendo l’infondatezza dell’avverso ricorso.

Faceva, in particolare, rilevare che gli abusi oggetto della richiesta di sanatoria non consistevano nella sola realizzazione di un vano sulla parte retrostante l’originario fabbricato ma anche nella chiusura di un terrazzino posto al primo piano e di un porticato posto a piano terra, e che tali ampliamenti avevano trasformato spazi aperti in spazi chiusi, creando nuovi volumi sotto il profilo edilizio. L’abuso, quindi, ricadeva, a pieno titolo, nella fascia di rispetto stradale e come tale non poteva essere sanato.

All’udienza del 13 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Il motivo di ricorso è infondato e va disatteso.

Il Collegio evidenzia, in primo luogo, che, nel caso in esame, non è in contestazione la preesistenza del vincolo a fascia di rispetto stradale dell’area interessata dall’intervento rispetto all’edificazione realizzata dalla sig. Galaano atteso che, secondo quanto affermato dalla stessa difesa della ricorrente, i lavori di ampliamento venivano realizzati dopo il 1982, data di rilascio dell’originario titolo edilizio.

La ricorrente, infatti, deduce di aver richiesto al Comune di Cetara la concessione in sanatoria per i lavori in ampliamento dell’originario manufatto, non contemplati nella concessione edilizia del 18.02.1982, e che a tanto provvedeva con istanza del 31.05.1986.

Può ritenersi, quindi, non contestato il fatto che i lavori venivano realizzati successivamente all’imposizione del vincolo di cui al D.M. 1404/68.

La ricorrente, quindi, censura l’operato dell’Amministrazione deducendo, in punto di fatto, che gli abusi oggetto della domanda di sanatoria non ricadevano nella fascia di rispetto stradale atteso che la strada statale 163 non confinava direttamente con l’ampliamento abusivo, frapponendosi tra gli stessi abusi e il nastro stradale l’edificio preesistente, regolarmente autorizzato negli anni ’70.

Circa la consistenza degli abusi, poi, la stessa ricorrente precisa che i lavori consistevano nella tamponatura perimetrale del terrazzino posto al primo piano e in un ulteriore ampliamento retrostante al fabbricato.

Aggiunge, ancora, in diritto, che l’Amministrazione, in luogo della apodittica affermazione contenuta nell’atto gravato, secondo cui le opere erano successive al 13.04 1968 e ricadevano in fascia di rispetto stradale, doveva applicare, al caso in esame, l’art. 32 co. 2 lett. c) della legge n. 47/85 e, pertanto, valutare se le costruzioni realizzate costituivano effettivamente una minaccia concreta alla sicurezza del traffico.

Ciò premesso, è opinione del Collegio che il complessivo motivo di ricorso formulato da parte ricorrente non possa essere condiviso.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale, prescritto dal D.M. n. 1404 del 1968, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento, in concreto, dei connessi rischi per la circolazione stradale.

Tale vincolo, inoltre, deve ritenersi operante anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 3 novembre 2010, n. 22422; T.A.R. Toscana , sez. III, 23 luglio 2012, n. 1349).

Ciò detto, il Collegio rileva che, nella fattispecie in esame, i lavori abusivi, oggetto della richiesta di sanatoria, rientravano pienamente nella fascia di rispetto stradale in quanto, lungi dal costituire un manufatto distinto e ulteriore rispetto a quello originario, rappresentavano un ampliamento, peraltro di non irrilevante consistenza, dell’edificio originario che, a sua volta fronteggiava la sede stradale.

Risultava, pertanto, indiscussa l‘operatività del vincolo imposto con D.M. n. 1404/68.

Per tali ragioni, l’Amministrazione correttamente faceva applicazione dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 ed escludeva la sanabilità dell’abuso. (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 772; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10100; Cons. St., sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5716).

Il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale, infatti, deve essere qualificato come un vincolo di inedificabilità assoluta, incompatibile per sua natura, con qualunque manufatto, con la conseguenza che, a differenza del vincolo di cui all’art. 32, lo stesso determina un divieto di edificazione a carattere assoluto e la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico. (Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3731).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per diritti, onorari e spese oltre I.v.a e C.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Rita Luce, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)