TAR Sicilia (CT) Sez.I n.382 del 13 febbraio 2012
Urbanistica.Quantificazione oneri di urbanizzazione

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha ordinariamente funzione sostitutiva delle relative opere; in particolare, assolve all’obiettivo di ridistribuire i costi sociali delle stesse avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere. Si ritiene infatti generalmente non dovuto ogni qual volta l’intervento stesso non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona.Che per espressa prescrizione di legge il quantum di tali oneri venga determinato attraverso tabelle che assumono tra i parametri di riferimento anche le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale, non è dubitabile; tuttavia, il presupposto della richiamata disciplina è l’ontologica coincidenza tra la destinazione di zona e la destinazione d’uso del manufatto da realizzarsi. In ipotesi, invece, di non coincidenza tra la destinazione dell’intervento e quella della zona in cui lo stesso è stato realizzato o deve realizzarsi, è necessario rintracciare un criterio correttivo che consenta di salvaguardare l’intento perequativo e la corrispettività sottesi all’obbligo di contribuzione correlato alla realizzazione di nuovi interventi edilizi.

N. 00382/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2010, proposto da:
Hotel Relax Center s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caruso, con domicilio eletto presso avv. Francesco Caruso in Catania, via Monfalcone, 22;

contro

Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Manciagli, con domicilio eletto presso avv. Vito Bellia in Catania, via Vitt. Em.Orlando, 15;

per l'annullamento

- del silenzio inadempimento formatosi sull'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato il 23.10.2009;

- della concessione edilizia n. 48 dell'11.5.2007 e della concessione in variante n. 53 del 24.7.2008, nella parte in cui determinano gli oneri concessori dovuti dalla società ricorrente per la realizzazione di un edificio da destinare ad albergo, con centro benessere, su terreno ricadente in zona territoriale omogenea agricola, nonché

per l’accertamento

del diritto della società a corrispondere gli oneri calcolati in applicazione dei coefficienti previsti dallo strumento urbanistico per le zone agricole, e per la condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione della differenza tra quanto già versato dalla società a titolo di oneri di concessione e costo di costruzione e quanto invece effettivamente dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha proposto gravame avverso i provvedimenti dirigenziali di rilascio della concessione edilizia n. 48 dell'11.5.2007 e della concessione in variante n. 53 del 24.7.2008, nella parte in cui sono stati determinati gli oneri concessori dovuti dalla società per la realizzazione di un edificio da destinare ad albergo, con centro benessere, su terreno ricadente in zona territoriale omogenea agricola dello strumento urbanistico del Comune di Acireale.

La società ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto a corrispondere gli oneri concessori calcolati in applicazione dei coefficienti previsti dallo strumento urbanistico per le zone agricole, nonché la condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione delle maggiori somme introitate rispetto a quanto invece effettivamente dovuto dalla società stessa.

Le predette concessioni edilizie hanno ad oggetto una struttura turistico- ricettiva “Albergo a quattro stelle con annesso centro benessere” da eseguirsi nell’immobile sito nel Comune di Acireale, in via Nazionale n. 173, iscritto al N.C.T., foglio n. 71, particelle 275-277—753-755, e al N.C.E.U., foglio n. 71, part. 754, ricadente in zona territoriale omogenea E – Verde agricolo.

La società Hotel Relax Center s.r.l. ha proposto censure di violazione e falsa applicazione della L. n. 488/92, dell’art. 22 della legge regionale 71/1978, dell’art. 35 della L.R. 30/1997, dell’art. 89 della L.R. n. 6/2001, nonché eccesso di potere per carenza di presupposto normativo, regolamentare e di fatto, violazione del D.M. n. 1444/68 e del P.R.G. del Comune di Acireale, ed ancora violazione dell’art. 47 dello Statuto del Comune di Acireale, degli artt. 3,8,9,10, 11 L.R. n. 10/91, degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, della L. n. 15/2005, delal L. n. 80/05 e n. 69/09, nonché, infine, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.

La controversia in esame verte sulla riferibilità del computo degli oneri concessori alla destinazione d’uso della costruzione (nel caso di specie, turistico-ricettiva), ovvero alla destinazione della zona in cui la costruzione ricade (nel caso di specie, agricola).

La società ricorrente lamenta che il Comune di Acireale ha calcolato gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione per la realizzazione dell’albergo Hotel Relax Centro facendo applicazione dei parametri stabiliti per la zona turistico- alberghiera, senza considerare che l’immobile oggetto dell’intervento edilizio ricade all’interno della zona agricola dello strumento urbanistico comunale; ciò che è possibile poiché si tratta di un intervento edilizio che, beneficiando delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 488/1992, beneficia altresì, in base a quanto previsto dall’art. 89 della L.R. n. 6/2001 come sostituito dalla L.R. n. 2/2002, della disciplina introdotta dall’art. 22 della L.R. n. 71/1978 ( successivamente estesa alle iniziative imprenditoriali previste dai patti territoriali e dai contratti d’area approvati dal CIPE dall’art. 35 della L.R. n. 30/1997 ), che ammette la realizzazione di interventi edilizi produttivi in zona agricola, in deroga alla loro obbligatoria localizzazione in z.t.o. “D”.

Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto calcolare gli oneri secondo i parametri di costo stabiliti per le zone agricole, anziché applicare la disciplina della z.t.o. “turistico-alberghiero”, invocando a sostegno di tale interpretazione il parere n. 649 del 2002 del C.G.A. Sicilia.

Il ricorso è infondato.

Invero, il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha ordinariamente funzione sostitutiva delle relative opere; in particolare, assolve all’obiettivo di ridistribuire i costi sociali delle stesse avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere. Si ritiene infatti generalmente non dovuto ogni qual volta l’intervento stesso non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona (cfr. TAR Campania, Napoli, 26.6.2008 n.6271).

Che per espressa prescrizione di legge il quantum di tali oneri venga determinato attraverso tabelle che assumono tra i parametri di riferimento anche le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale, non è dubitabile; tuttavia, il presupposto della richiamata disciplina è l’ontologica coincidenza tra la destinazione di zona e la destinazione d’uso del manufatto da realizzarsi.

In ipotesi, invece, di non coincidenza tra la destinazione dell’intervento e quella della zona in cui lo stesso è stato realizzato o deve realizzarsi (come nella fattispecie in esame), è necessario rintracciare un criterio correttivo che consenta di salvaguardare l’intento perequativo e la corrispettività sottesi all’obbligo di contribuzione correlato alla realizzazione di nuovi interventi edilizi.

Per preservare il sostanziale collegamento tra il contributo concretamente dovuto e la specifica entità edilizia cui esso si riferisce, intesa nella sua natura, destinazione e consistenza, non potrà che aversi riguardo alla destinazione della costruzione o dell'impianto, e non alla destinazione di zona, la quale determina le tipologie edilizie in essa insediabili, ma non regola gli oneri concessori.

Nella fattispecie di causa l’insediamento dell’albergo in zona “verde agricolo” è stato autorizzato in deroga alle destinazioni di piano regolatore, in forza delle disposizioni normative sopra citate che tale deroga consentono; tuttavia, così come è vero che la zona interessata dall’intervento derogatorio continua a mantenere la propria destinazione urbanistica (nella specie, agricola) - come sostenuto dalla parte ricorrente, che richiama sul punto il parere n. 649/02 del C.G.A. Sicilia, - è altrettanto vero che la destinazione del manufatto in questione rimane in contrasto con la destinazione di zona pur in presenza della deroga, e quindi è alla destinazione dell’immobile che occorre fare riferimento per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, tenuto anche conto dell'aggravio urbanistico della zona in cui il manufatto si inserisce.

Infondata è altresì la censura con la quale la società ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo tale obbligo con riferimento all’atto di diffida notificato dalla ricorrente al Comune, atteso che si tratta di una istanza di parte con la quale la ricorrente ha potuto esporre le proprie ragioni all’Amministrazione.

Per le considerazioni espresse il ricorso va respinto.

Quanto alle spese, la parte ricorrente viene condannata alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune resistente, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Acireale delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)