TAR Piemonte, Sez. II, n. 437, del 11 aprile 2013
Urbanistica.La sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria
La sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00437/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2007, proposto da VIOLA FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea De Pasquale e, Giulio Pellegrino, con domicilio eletto presso degli stessi in Torino, corso V. Emanuele II, 108;
contro
COMUNE DI RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
nei confronti di
LAMP GIUSEPPINA;
per l'annullamento
del provvedimento definito quale accertamento di sanzione n. 42/2006, emanato dal Comune di Rivoli, notificato presso la residenza del sig. Viola in data 12 marzo 2007, con il quale gli si contestava la violazione dell'art. 37 D.P.R. 380/2001, infliggendogli sanzione amministrativa pari ad euro 516,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con D.I.A. del 26.5.2005, veniva denunciato inizio di attività relativa all'immobile, sito in Vicolo Fantino, 4, di proprietà dell'odierno esponente ove, tra l'altro, si prevedeva la possibilità di giungere al rifacimento del tetto.
La DIA, veniva integrata con la voltura a favore di Viola Fabrizio, in data 29.7.2005.
Successivamente, con atto datato 12.8.2005, veniva presentato un progetto di ristrutturazione edilizia, con annessa richiesta di permesso di costruire che, a sua volta, prevedeva lavori di rifacimento, da eseguirsi sul tetto dell'edificio stesso. In relazione a tale domanda, veniva concesso il permesso di costruire n. 124/05 del 7.3.2006.
Con provvedimento 617 del 26.10.2006, il Comune di Rivoli ordinava la sospensione dei lavori asserendo l'esistenza di una difformità tra gli interventi assentiti e quelli effettivamente realizzati.
Con atto depositato presso il Comune di Rivoli in data 9.11.2005, veniva richiesta la revoca di tale provvedimento, allegando la correttezza dell'operato posto in essere nell'ambito della gestione del cantiere, l'assenza di difformità rispetto agli interventi assentiti o, al postutto, la necessità di effettuare tali interventi di rifacimento per una corretta esecuzione degli interventi assentiti (doc. 4).
Con provvedimento 745 del 19.12.2006, il Comune di Rivoli accoglieva l'istanza, alla luce del fatto che "il rialzamento delle quote di gronda avvenuto nella parte centrale del tetto risulta dovuto a motivi tecnici di esecuzione improntati alla regolarizzazione delle predette quote di gronda in luogo degli imbarcamenti dovuti al tempo esistenti sul precedente tetto ed inoltre un eventuale rialzamento del tetto non avrebbe portato a nessun tipo di vantaggio abitativo o funzionale giustificante tale opera".
Con il provvedimento impugnato, veniva inflitta una sanzione dell'importo di € 500,00 al sig. Viola, poiché sarebbe stato effettuato il "rifacimento del tetto in loco della semplice manutenzione straordinaria prevista nella D.I.A. n. 5652'
Il ricorso merita accoglimento
Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001, la realizzazione di interventi edilizi di cui all'ad, 22, commi 1 e 2, in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 500.
Osserva il Collegio che la sostituzione del tetto può rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. Edilizia), in quanto tali non soggetti a permesso di costruire, purché non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti.
A ciò va aggiunto che la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. (Cass. pen. Sez. III, 07-02-2012, n. 17411; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sent., 28-02-20081 n. 57).
Atteso che, non è stato effettuato alcun intervento che non fosse contenuto nella D.I.A. o nel permesso di costruire, non esistono i presupposti perché possa essere irrogata la sanzione prevista dalla norma di cui sopra.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va, conseguentemente, annullato.
Le spese del giudizio è giusto che seguano la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Andrea De Pasquale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Rivoli alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 300 (trecento), con distrazione in favore dell'avv. Andrea De Pasquale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)