TAR Campania (NA), Sez. III, n. 4663, del 3 settembre 2014
Urbanistica.Condono edilizio cambio destinazione necessita prova rigorosa

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che in materia di condono edilizio costituisce un principio consolidato l’onere più rigoroso della prova proprio in relazione al cambio di destinazione d’uso senza opere che non manifesta all’esterno alcuna apprezzabile percezione, dovendo pur sempre la dichiarazione sostitutiva resa essere soggetta a verifiche oggettive da parte dell’Amministrazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04663/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06536/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6536 del 2007, proposto da: 
Cooperativa La Magnolia, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola De Rosa, Gennaro Belvini, Assunta Di Bonito, con domicilio eletto presso Assunta Di Bonito in Napoli, Segreteria Tar Campania;

contro

Comune di Pollena Trocchia;

per l'annullamento

della determina n. 9891 del 4.7.2007 del Comune di Pollena Trocchia di diniego della domanda di condono edilizio,



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente villaggio Società cooperativa ha impugnato, deducendo plurime censure, la determina n. . 9891 del 4.7.2007 del Comune di Pollena Trocchia di diniego della domanda di condono edilizio, in quanto i lavori di ristrutturazione con destinazione ad uffici, realizzati con D.I.A. del 19 dicembre 2003 prot. 18.736 sono stati eseguiti in epoca successiva alla scadenza imposta dalla legge n. 326/2003 per usufruire del condono edilizio.

Espone la società ricorrente che l’immobile per il quale è stata avanzata istanza di condono edilizio fa parte di un intero parco, denominato Parco Europa, costruito ai sensi della legge n. 167/72 a seguito dell’adozione del piano di zona P.E.E.P. e sono stati acquisiti dalla ricorrente società cooperativa con promessa di vendita regolarmente registrata presso l’agenzia delle entrate di Nola in data 26 ottobre 2001.

La società ricorrente in data 24 aprile 2003 presentava all’intimato Comune una D.I.A. per l’l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e successivamente in data 15 novembre 2004 richiesta di condono per cambio di destinazione d’uso senza opere. A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:

1. Violazione della legge n. 326/2003, della legge regionale n. 10/2004 e del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

2 . Violazione delle leggi n. 326/2003 e 47/85, delle leggi regionali n. 10/2004 e n. 19/2001 e del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

3. Violazione degli artt. 7,8, 10 e10 bis della legge n. 241/90, del D.L.vo n. 259/2003 e della legge n. 36/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Non si è costituito in giudizio l’intimata amministrazione comunale.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Va disattesa la prima censura, con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 326/2003, della legge regionale n. 10/2004 e del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto con l’istanza di condono sarebbe stato chiesto in cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione civile senza l’esecuzione di alcuna opera, essendo stato l’immobile realizzato conformemente alle licenze edilizie rilasciate nel 1992 senza l’esecuzione di alcun successivo intervento.

Al riguardo il Collegio osserva che la stessa società ricorrente ha fatto presente di aver presentato in data 24 aprile 2003 all’intimato Comune una D.I.A. per l’l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, cioè in data successiva alla scadenza del termine del 31 marzo 2003, sancito dalla legge 326/2003 come termine ultimo della realizzazione delle opere per usufruire del condono.

Pertanto la successiva richiesta di condono per cambio di destinazione d’uso senza opere, presentata in data 15 novembre 2004 risulta palesemente priva del requisito temporale inderogabile sancito dalla suindicata normativa nazionale.

In proposito si rileva che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana - sez. III 795/2013) ha evidenziato che in materia di condono edilizio costituisce un principio consolidato l’onere più rigoroso della prova “proprio in relazione al cambio di destinazione d’uso senza opere che non manifesta all’esterno alcuna apprezzabile percezione, dovendo pur sempre la dichiarazione sostitutiva resa essere soggetta a verifiche oggettive da parte dell’Amministrazione.”

Nel caso di mutamento di destinazione d’uso abitativo senza opere -come nella fattispecie in esame- non risultano fornite adeguate prove in ordine all’esistenza pregressa – alla data del 31 marzo 2003 – di tutti gli impianti in specie idrosanitari, necessari a far acquisire all’immobile il requisito dell’abitabilità, perché solo in tal modo può perfezionarsi un effettivo mutamento di destinazione d’uso da ufficio a residenziale. Anzi sussiste la prova contraria, in quanto con la suddetta D.I.A. del 24 aprile 2003, prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente, oltre ad una serie di lavori, ivi compresi la risistemazione delle tramezzature interne, risultano espressamente “i lavori di adeguamento e sistemazione degli impianti idrici ed elettrici”.

Né può trovare accoglimento la seconda censura, con cui è stata dedotta la violazione delle leggi n. 326/2003 e 47/85, delle leggi regionali n. 10/2004 e n. 19/2001 e del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbero stati acquisiti il parere della commissione edilizia e della commissione edilizia.

Al riguardo il collegio rileva che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della Pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di altri organi, quali la C.E. o la Commissione edilizia integrata. (ex multis Consiglio di Stato sez. V 03 settembre 2013 n. 4378).

Va infine rigettata anche alla terza censura, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 7,8, 10 e10 bis della legge n. 241/90, del D.L.vo n. 259/2003 e della legge n. 36/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbe stato comunicato al destinatario l’avvio del procedimento.

Tale censura risulta smentita documentalmente con la disamina dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, nel quale è espressamente richiamata la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in data 16 gennaio 2007 alla parte ricorrente, con cui veniva comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90. In tale lasso di tempo di circa sei mesi intercorso prima dell’adozione del provvedimento impugnato parte ricorrente non ha prodotto alcuna osservazione od atto per confutare l’erroneità dell’assunto dell’amministrazione comunale in ordine alla carenza del requisito temporale per usufruire del condono.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)