TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 544 del 31 maggio 2022
Urbanistica.Obbligazione pecuniaria derivante da convenzione urbanistica
Quando la fonte di un'obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarata nulla
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00544/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2017, proposto da
Sicet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Trebeschi e Carlo Zorat, con domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Brescia, via delle Battaglie n. 50;
contro
Comune di Dello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Moretto n. 31;
per l’annullamento
della nota 5.10.2017 prot. n. 10150 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dello, avente a oggetto “richiesta di approvazione della modifica al piano di lottizzazione della zona produttiva proposta dalla ditta Sicet s.r.l. Comunicazione”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali anche d’incerta data;
per l’accertamento
del della ricorrente a ottenere la restituzione della complessiva somma di €. 75.347,49 a titolo di rimborso delle somme corrisposte per la monetizzazione dello standard,
e per la conseguente condanna
del Comune di Dello a restituire la suddetta somma capitale indebitamente trattenuta dall'Ente, oltre interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1.1. La società Sicet S.r.l. è proprietaria di alcune aree in Comune di Dello ricomprese nel perimetro del Piano di Lottizzazione (PdL) “Muse” approvato con deliberazione consiliare n. 33/2003, cui è seguita la stipula in data 26.03.2004 della relativa convenzione urbanistica.
Il PdL prevedeva inizialmente la realizzazione di edifici a destinazione artigianale, commerciale e residenziale e la cessione al Comune di una serie di aree da parte dei lottizzanti per le opere di urbanizzazione primaria e gli standard.
Nel 2007 è stata approvata una variante al PdL che ha previsto, tra l’altro, la monetizzazione delle aree destinate a standard per complessivi €uro 75.347,49.
Il comparto è stato poi suddiviso in tre lotti: la lottizzante ha pagato gli oneri di urbanizzazione relativi ai tre lotti e la monetizzazione delle aree a standard.
Tuttavia, mentre i lotti 2 e 3 sono stati realizzati, altrettanto non è avvenuto per il lotto n. 1.
1.2. Con nota datata 17.02.2015 la società Sicet S.r.l. ha chiesto al Comune di Dello la restituzione di quanto versato a titolo di contributo concessorio per il lotto n. 1 e a titolo di monetizzazione delle aree a standard per complessivi €uro 124.160,28.
Il Comune ha restituito solamente la somma di €uro 48.812,79, corrispondente agli oneri concessori versati per l’edificazione (poi non effettuata) del lotto n. 1, non ha invece restituito la restante somma di €uro 75.347,49 versata a titolo di monetizzazione.
1.3. In data 3.07.2015 la società Sicet S.r.l. ha anche presentato un progetto di Variante al PdL, in base al quale sarebbero stati eliminati i passi carrai al servizio dell’edificio previsto nel lotto n. 1 non più realizzato, sarebbe stata ceduta al Comune un’ulteriore area destinata a standard, ricucendosi corrispondentemente la quota della monetizzazione.
Con nota in data 5.10.2017 il Comune ha fatto presente che il PdL era frattanto scaduto, che la disciplina urbanistica dell’area contenuta nel PdL era stata fatta propria dal PGT del 2013, concludendo che qualsivoglia proposta di modifica della predetta disciplina deve necessariamente passare da un “riconvenzionamento generale dell’area”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Sicet S.r.l. chiede l’annullamento della suvvista nota del Comune di data 5.10.2017 e la condanna dell’Ente resistente alla restituzione della somma di €uro 75.347,49.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Dello per resistere, in rito e nel merito, al ricorso avversario e domandarne la reiezione.
4. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2022, in cui le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente causa ha a oggetto il Piano di Lottizzazione “Muse”, approvato nel 2003 dal Comune di Dello e parzialmente realizzato dalla ditta lottizzante, la società Sicet S.r.l..
La società Sicet S.r.l., odierna ricorrente, si duole della mancata approvazione da parte dell’Amministrazione della sua proposta di Variante del PdL (primo motivo di ricorso) e della mancata restituzione da pare dell’Ente comunale della somma di €uro 75.347,49, versata a titolo di monetizzazione degli standard, pur in assenza della mancata realizzazione del lotto n. 1 dei tre previsti dal Paino attuativo (secondo e terzo motivo di ricorso).
2.1. Come anticipato nella parte in fatto, il Comune ha ritenuto che l’istanza di Variante non potesse essere accolta perché il PdL nel frattempo era scaduto e occorresse presentare un nuovo Piano attuativo, che disciplinasse ogni aspetto dell’intero lotto inedificato.
Secondo la ricorrente la decisione dell’Amministrazione, contenuta nella nota di data 5.10.2017, sarebbe viziata da “VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 42 d.lgs. n. 267/2000 – art. 14 L.R. 12/2005 – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà - Incompetenza”, perché priva di ulteriori specificazioni, assunta in assenza di un’istruttoria e senza l’intervento dell’Organo competente, vale a dire il Consiglio comunale.
2.2.1. La doglianza è infondata.
Come è noto i Piani di Lottizzazione non possono avere durata superiore ai 10 anni, estendendosi ad essi la previsione contenuta nell’articolo 16, comma 5, L. n. 1150/1942 con riguardo ai Piani particolareggiati (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 6234/2021).
Tale termine è inderogabile dalle parti, perché soddisfa l’interesse pubblico a che il potere del Comune di dare un ordinato assetto al proprio territorio – tendenzialmente inesauribile – non sia condizionato sine die dagli atti di pianificazione concordata.
2.2.2. Come emerge dalla documentazione in atti, l’istanza di Variante è stata presentata dalla ditta lottizzante 12 anni dopo l’approvazione (avvenuta con deliberazione consiliare n. 33/2003) del PdL, quando cioè il Piano attuativo aveva oramai perso efficacia.
Non era necessaria una istruttoria particolarmente approfondita, né un pronunciamento del Consiglio comunale per affermare che difettava una precondizione indispensabile per esaminare nel merito la Variante proposta dalla società Sicet S.r.l., ovverosia un Piano di Lottizzazione vigente da variare. A PdL scaduto nessuna variante poteva essere introdotta, men che mai per oltrepassare la durata massima dei piani attuativi.
3.1. Passando al rifiuto del Comune di restituire alla ditta lottizzante quanto da essa versato a titolo di monetizzazione, parte ricorrente sostiene che si tratta di un indebito, stante la mancata realizzazione del lotto n. 1, sicché, come l’Ente ha restituito quanto da essa versato a titolo di contributo di costruzione, così ora deve restituire i residui 75.347,49 €uro.
3.2. Si tratta di una tesi non meritevole di accoglimento, alla luce della recente giurisprudenza anche di questa Sezione.
Quando, infatti, la fonte dell’obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarate nulla (si vedano della Sezione le sentenze n. 942/2021 e n. 1108/2021, nonché i precedenti ivi citati).
Poiché la convenzione urbanistica che regola il PdL “Muse” era valida ed efficace al momento del versamento della monetizzazione degli standard, il trasferimento di denaro non è privo di titolo e il pagamento non costituisce indebito.
4.1. In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto.
Tanto più che la disciplina dell’area contenuta nel PdL è stata fata propria dal PGT, con la conseguenza che l’intervento edilizio previsto nel lotto n. 1 è pur sempre realizzabile.
4.2. Sussistono giuste ragioni, in considerazione del recente orientamento assunto dalla Sezione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore