Cass. Sez. III n. 24942 del 9 giugno 2023 (CC 6 apr 2023)
Pres. Andreazza Rel. Reynaud Ric. Colonna
Rifiuti.Gestione illecita e confisca
In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione presentata da Italmetalli Srl avverso l’ordinanza, resa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., con cui lo stesso giudice aveva respinto l’istanza di revoca della confisca di un autocarro utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti, disposto con sentenza penale di condanna del 16 dicembre 2016, divenuta definitiva. All’epoca della commissione del reato, di cui era stato ritenuto responsabile tale Passa Luigi Ivanni, il veicolo apparteneva alla Cometalf Srl.
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l’istante ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 199 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l’estraneità al reato della Italmetalli Srl, divenuta in buona fede proprietaria del mezzo, non sequestrato, successivamente al fatto. Si lamenta, in particolare, che era stata illogicamente argomentata una insussistente continuità tra la Cometalf Srl e la Italmetalli Srl e tra le rispettive compagini societarie, trascurando di considerare che il mezzo era stato inizialmente ceduto dalla prima alla ditta Viaggi Tour P&P Srl, nella titolarità della famiglia Padula, allorquando Eupreprio Padula – che non aveva legami con Passa Luigi Ivanni né con Colonna Chiara – era amministratore della Italmetalli Srl e solo successivamente era stato da quest’ultima acquistato, allorquando Chiara Colonna ed i suoi familiari non avevano con essa alcuna legame.
Si lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. per essere state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese da Chiara Colonna ai verbalizzanti, perché relative a prossimi congiunti senza che le fosse stato dato l’avviso previsto dalla citata disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. è generica ed incomprensibile, non avendo la ricorrente spiegato – e non essendo le circostanze ricavabili dal provvedimento impugnato – in quale contesto processuale furono rese le sue dichiarazioni, quali prossimi congiunti le stesse avrebbero riguardato e che tipo di utilizzo ne sarebbe stato fatto nell’incidente di esecuzione.
Nei termini di seguito indicati sussiste, tuttavia, il denunciato vizio di illogicità della motivazione.
2. Ed invero, premesso che in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Rv. 275978), il giudice dell’esecuzione ha valutato le allegazioni addotte da Italmetalli Srl sulla propria estraneità al reato rendendo un’illogica motivazione.
In particolare, il provvedimento impugnato – che richiama anche il contenuto della precedente ordinanza resa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. – ha escluso l’estraneità della Italmetalli Srl al reato ravvisando una continuità d’impresa tra quest’ultima e la Cometalf Srl dedotta dal fatto che le due società avevano sede al medesimo indirizzo e che i soci delle stesse erano tra loro legati da stretti vincoli di parentela. La proprietà delle quote dell’odierna società ricorrente – si è rilevato – era suddivisa tra Passa Angelo, figlio dell’autore del reato Passa Luigi Ivanni, e Colonna Chiara, nuora del medesimo per averne sposato un altro figlio. Colonna Chiara, poi, era dipendente della Cometalf Srl al momento della commissione del reato.
3. Nell’effettuare tali considerazioni – di per sé non illogiche – il giudice dell’esecuzione ha tuttavia omesso di considerare, ciò di cui condivisibilmente si duole la ricorrente, allegando al ricorso (tra l’altro) anche la visura camerale storica della Italmetalli Srl, che:
- il veicolo (ciò che non era stato considerato nell’ordinanza emessa de plano) non era stato direttamente ceduto da Cometalf Srl a Italmetalli Srl, essendo intervenuto un intermedio passaggio di proprietà alla Tour P&P Srl, appartenente ai figli di tale Padula Eupreprio, che fu il primo amministratore della Italmetalli Srl e – secondo l’allegazione della ricorrente, non confutata dal provvedimento impugnato – non aveva alcun legame familiare con l’autore del reato Passa Luigi Ivanni né con Colonna Chiara;
- il mezzo fu poi venduto alla Italmetalli Srl, attesta il giudice dell’esecuzione, il 19 aprile 2017, allorquando il Padula non era più amministratore della società ed ancora non lo era divenuta Chiara Colonna, non avente all’epoca legami di sorta con la società odierna ricorrente;
- all’epoca – si ricava dalla visura camerale allegata al ricorso - la società risultava infatti amministrata da tale Leo Arcangelo (succeduto a Padula il 13 ottobre 2016), il quale ebbe poi a cedere la carica a Lenoce Maria Giuseppe (in data 8 maggio 2020) alla quale da ultimo subentrò, il 14 luglio 2021, Chiara Colonna;
- come pure emerge dalla visura camerale, la proprietà delle quote di Italmetalli Srl, considerata dal giudice dell’esecuzione come indice della continuità tra tale società e la Cometalf Srl, risulta da atti di cessione risalenti soltanto al 21 ottobre 2020.
4. I dati sopra richiamati rendono dunque illogica la motivazione del provvedimento impugnato, poiché la verifica della buona fede dell’acquisto del mezzo da parte Italmetalli Srl rispetto al giudizio sull’estraneità o meno al reato va effettuata non già al momento dell’esecuzione della confisca, bensì al momento, successivo alla sentenza che l’abbia disposta, in cui il soggetto che la subisce ne ha acquisito la proprietà. Laddove, dunque, si vogliano valorizzare ai fini del giudizio sull’estraneità o meno al reato le circostanze relative alla titolarità delle quote ed all’amministrazione di Italmetalli Srl occorre innanzitutto considerare la situazione esistente alla data del 17 aprile 2017 e non già, esclusivamente, quella venutasi a creare anni dopo senza indagare, e valutare, i passaggi intermedi.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 6 aprile 2023.