TAR Liguria Sez. I n. 775 del 15 ottobre 2019
Urbanistica.Irrilevanza delle valutazioni del notaio sulla conformità edilizia di un immobile
Non ha alcuna rilevanza il fatto che il notaio abbia ritenuto insussistenti abusi o difformità edilizie, in quanto l’attività notarile non è idonea di per se stessa ad escludere o far venir meno il potere di accertamento in capo all’Ente comunale. In via generale, infatti, e ciò vale anche per le mere difformità edilizie, nel caso di immobile realizzato senza alcun titolo edilizio l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo non assoggettato ad alcun termine decadenziale e, quindi, adottabile anche a notevole intervallo temporale dall'abuso edilizio, costituisce atto dovuto e vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti, non potendo assumere alcuna rilevanza giuridica un preteso affidamento di mero fatto, ancorché eventualmente ingenerato dal dante causa e/o dal notaio che ha rogato gli atti di compravendita (segnalazione Ing. M. Federici)
Pubblicato il 15/10/2019
N. 00775/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2018, proposto da
Pier Giorgio Melotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Spano', con domicilio eletto presso quest’ultimo in Genova, via G. D’Annunzio 2/57;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli e Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
del provvedimento sanzionatorio per opere abusive di data 21 maggio 2018, prot.n. 173237 con cui il Comune di Genova ha ingiunto ai ricorrenti il pagamento di 56.400 euro a titolo di sanzione per opere eseguite in assenza di titolo edilizio comportanti incremento di valore dell’immobile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Genova con provvedimento prot. n. 173237, in data 21/5/2018, ha ingiunto a Melotti Pier Giorgio e Giovannelli Daniela il pagamento di € 56.400,00 a titolo di sanzione per opere eseguite in assenza di titolo, comportanti incremento di valore per le parti di immobili in comproprietà degli esponenti.
In particolare il Comune ha contestato ai predetti la realizzazione delle seguenti opere: 1) muro di recinzione avente sviluppo di ml. 85,47 x h.m. 0,40 con inserimento di un cancello pedonale ed uno carrabile; 2) area di parcamento automezzi e spazi di manovra pari a 61 mq; 3) piscina interrata per una superficie di mq 34,20 (volume 45 mc); 4) area pavimentata impermeabile a coronamento della piscina, su battuto cementizio in piastrelle di gres superficie di mq 45,40”.
Quindi, sulla scorta del parere tecnico dell’Agenzia delle Entrate, in data 19/4/2018, valutato in € 28.200,00 l’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle predette opere, il Comune ha, come detto, ingiunto ai comproprietari di provvedere al pagamento della sanzione di € 56.400,00.
Il predetto provvedimento è stato impugnato da Melotti Pier Giorgio e Giovannelli Daniela con ricorso datato 19.9.2018 sulla scorta dei seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990: secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per omessa rituale comunicazione di avvio del procedimento;
2) eccesso di potere per incompletezza e difetto dell’istruttoria: secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso all’esito di una istruttoria carente o comunque inadeguata in quanto detto atto farebbe riferimento ad un verbale ispettivo comunale non portato a conoscenza dei ricorrenti, e nel testo dello stesso verrebbe fatto riferimento a tale sig.ra Campanella estranea alla vicenda che ci occupa;
3) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto: secondo i ricorrenti il Comune avrebbe errato nel ritenere abusive le opere contestate, in particolare in quanto, in primo luogo, il notaio rogante l’atto di acquisto dei predetti non aveva rilevato alcuna contrarietà edilizia o urbanistica e alla data del rogito la recinzione e il cancello erano già presenti; l’area di parcamento automezzi e spazi di manovra non sarebbe tale in quanto via Campopiano di Serino sarebbe una strada vicinale non carrabile per le sue ridotte dimensioni, tali da non consentire neanche il passaggio di una autovettura; la c.d. piscina interrata non sarebbe tale, non solo per assenza di elementi altrimenti indispensabili (carichi, scarichi, tecnologie igienizzanti, ecc.), <<ma perché è invece una semplice vasca di recupero di acque reflue del tutto inidonea alla balneazione>> <<messa in sicurezza con tentativo di rafforzarne e impermeabilizzarne i contorni, spesso oggetto di eventi di tipo alluvionale tali da fare esondare la vasca e riempire l’area di ingente quantità di fango>>.
I ricorrenti, quindi, hanno fatto istanza di ammissione di prova scritta testimoniale e di verificazione o consulenza tecnica di ufficio per verificare le circostanze di cui al punto 3) che precede.
Si è costituito in giudizio il Comune di Genova contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 254/18 l’intestato TAR ha accolto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti sospendendo il provvedimento impugnato.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’udienza del 9.10.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
In primo luogo, occorre rilevare che dalla documentazione depositata dal Comune risulta inviata ai ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stato adottato il provvedimento in questa sede impugnato (si veda doc. 3 fasc. parte resistente).
In secondo luogo, trattandosi di provvedimento sanzionatorio conseguente all’accertamento di abuso edilizio, vale il medesimo principio affermato dalla giurisprudenza prevalente in materia di ordine di demolizione, secondo il quale <<l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo>> (Cons. Stato, sez. II, 26/06/2019, n. 4384).
Pertanto, il motivo è infondato.
In ordine al secondo motivo di impugnazione.
Per quanto concerne la mancata “messa a disposizione” del verbale ispettivo prot. n. 48736 dell’11 febbraio 2016, occorre richiamare l’insegnamento secondo il quale <<la disponibilità dell'atto richiamato per relationem in un provvedimento amministrativo va intesa nel senso che all'interessato debba essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio>> (C. Stato, sez. III, 24/04/2018, n. 2460).
Nel caso di specie non risulta che parte ricorrente abbia esercitato il diritto di accesso agli atti, né che il Comune abbia negato l’ostensione del verbale.
Conseguentemente, la doglianza è infondata.
Per quanto concerne il fatto che il procedimento amministrativo sia stato coltivato anche nei confronti di soggetto poi ritenuto non responsabile (sig.ra Campanella), trattasi di questione irrilevante, posto che è indubbio che i ricorrenti siano i proprietari dell’immobile su cui gravano gli abusi contestati.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
In ordine al terzo motivo di impugnazione.
In primo luogo, occorre precisare che non ha alcuna rilevanza il fatto che il notaio abbia ritenuto insussistenti abusi o difformità edilizie, in quanto l’attività notarile non è idonea di per se stessa ad escludere o far venir meno il potere di accertamento in capo all’Ente comunale.
In via generale, infatti, e ciò vale anche per le mere difformità edilizie, <<nel caso di immobile realizzato senza alcun titolo edilizio l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo non assoggettato ad alcun termine decadenziale e, quindi, adottabile anche a notevole intervallo temporale dall'abuso edilizio, costituisce atto dovuto e vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti, non potendo assumere alcuna rilevanza giuridica un preteso affidamento di mero fatto, ancorché eventualmente ingenerato dal dante causa e/o dal notaio che ha rogato gli atti di compravendita>> (C. Stato, sez. IV, 14/05/2014, n. 2486).
Per quanto concerne, poi, la c.d. piscina, la documentazione prodotta in atti da parte resistente, in assenza di idonea documentazione contraria da parte dei ricorrenti, fa emergere:
- l’effettiva sistemazione a parcheggio dell’area, ancorchè di dimensioni ridotte;
- la realizzazione di una vasca ad uso “piscina”, come si può desumere dal semplice fatto che è presente in loco una “scaletta” di accesso idonea all’ingresso in acqua risultando al contrario poco credibile il fatto che si tratti di una vasca “aperta” per il recupero di acque reflue;
- l’area attorno alla piscina è stata integralmente anch’essa oggetto di adeguamento funzionale all’uso della vasca, come dimostra la presenza in loco di una sdraio.
Ne consegue che il complessivo intervento sull’area cortilizia, così come contestato dal Comune integra un intervento tale da giustificare i rilievi dell’Ente territoriale esplicitati nel provvedimento impugnato.
La mancanza di prove documentali dalle quali evincere elementi di segno contrastante a quelli prodotti in atti, anche solo in via indiziaria, non consente né di ammettere la richiesta prova testimoniale scritta, nè, a fortiori, alcuna verificazione ovvero consulenza tecnica.
Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
In ordine alle ulteriori argomentazioni dedotte nelle memorie processuali da parte ricorrente.
Va precisato che in memoria depositata in data 5.9.2019 i ricorrenti hanno per la prima volta specificamente contestato che le opere contestate dal Comune sono da considerarsi in regime di attività edilizia libera ex art. 1 comma 2, d.lgs. 25.11.2016, n. 222 e dpr. n. 380 del 2001.
Si richiama al riguardo, l’insegnamento secondo il quale <<nel processo amministrativo è inammissibile la censura sollevata solo nelle memorie difensive e non nel ricorso introduttivo>> (C. Stato, sez. III, 21/01/2015, n. 196).
Pertanto, le argomentazioni sopra ricordate sono inammissibili.
In conclusione.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, il ricorso deve essere respinto.
2. In punto spese di lite, attesa la particolarità della vertenza le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Richard Goso, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore