TAR Lazio (RM) Sez. II-bis, n. 8371 del 10 ottobre 2012,
Urbanistica. Distanza tra edifici e oggetti di copertura, elementi ornamentali, pensiline e balconi a sbalzo fino a 1 ml.
Per quanto concerne la distanza tra edifici, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa civilistica escluda dal calcolo gli elementi ornamentali e gli aggetti di minima entità. In tal senso si colloca la norma regolamentare vigente a Velletri (art. 103.1 del regolamento edilizio), la quale, richiamando le disposizioni del codice civile, determina la distanza tra fabbricati nella lunghezza del segmento minimo congiungente la parte più sporgente e quella prospiciente, esclusi gli oggetti di copertura, gli elementi ornamentali, le pensiline e i balconi a sbalzo fino a 1 ml, ecc, che non concorrono alla determinazione della sagoma dell’edificio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 08371/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03335/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3335 del 2011, proposto da:
Gianni Castrichella, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso Roberto Maria Izzo in Roma, viale Angelico, 103;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorella Karbon, con domicilio eletto presso Andrea Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
La Casa s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Mari e Tiziana Fiorella, con domicilio eletto presso Rodl & Partner in Roma, piazza di Santa Anastasia, 7;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 452/2010 dell'8/11/2010 rilasciato dal Comune di Velletri;
- della Determinazione n. 6 del 24/06/2010;
- dell’art. 103.1 del regolamento edilizio di Velletri, approvato con delibera 21.3.2003 n. 122 della Giunta Regionale del Lazio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Velletri e di La Casa s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Gianni Castrichella contesta in giudizio il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Velletri a La Casa s.r.l., per la realizzazione di un edificio confinante la proprietà del ricorrente.
Lamenta la falsa applicazione delle norme regolamentari edilizie in vigore nel territorio veliterno, nonché la falsa applicazione degli artt. 873 e seg. da parte dell’art. 103.1 del regolamento edilizio locale in tema di distanza tra edifici.
Il Comune di Velletri e La Casa s.r.l. si sono costituiti in giudizio.
Parte ricorrente ha presentato memorie di sintesi e conclusive.
All’udienza del 7 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente lamenta, in tema di altezze assentibili degli edificati, l’erronea applicazione dell’art. 8 delle norme tecniche di attuazione della variante al piano regolatore generale vigente di Velletri; laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il precetto dell’art. 15.3, specifico per l’area interessata (sottozona B/3).
La censura è infondata, giacché l’Amministrazione ha considerato esattamente le disposizioni degli artt. 15.2 e 15.3, comma 5, n.t.a. (richiamata dalla precedente in tema di altezze delle costruzioni). Talché è stato tenuto conto, come prescritto dalle citate disposizioni, del limite massimo definito dal più alto tra gli edifici costruiti nei lotti confinanti.
In conseguenza risulta consentita l’altezza dell’edificio realizzando da La Casa s.r.l., di 9.00 ml, ammessa nel raffronto con l’edificio più alto circostante, che è di 11.00 ml. La logica della disposizione sta anzitutto nell’esigenza di identificare un limite di altezza, quindi nell’invenire il confine verticale delle costruzioni nell’edificato esistente; mentre non viene in rilievo il livello di base delle strutture edili (come invece sostiene il ricorrente), che risponderebbe a una diversa razionalità di ordine “panoramico”. Scelta, quest’ultima, che non è riscontrabile nella variante al p.r.g., la quale, come detto, nel definire i limiti di altezza degli edifici ha privilegiato il riferimento alle strutture già realizzate quale punto di demarcazione.
Per quanto concerne la distanza tra edifici, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa civilistica escluda dal calcolo gli elementi ornamentali e gli aggetti di minima entità (ex plurimis: Cass.civ., II, 22.7.2010 n. 17242; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4.5.2011 n. 1174). In tal senso si colloca la norma regolamentare vigente a Velletri (art. 103.1 del regolamento edilizio), la quale, richiamando le disposizioni del codice civile, determina la distanza tra fabbricati nella lunghezza del segmento minimo congiungente la parte più sporgente e quella prospiciente, esclusi gli aggetti di copertura, gli elementi ornamentali, le pensiline e i balconi a sbalzo fino a 1 ml, ecc, che non concorrono alla determinazione della sagoma dell’edificio. La norma non presenta aspetti di irrazionalità, mentre appare generica la censura di parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)