Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative. 

di Luca RAMACCI

Sommario: 1. Premessa – 2. Le definizioni – 3. Le modifiche all’art. 452- bis c.p. – 4. Il nuovo delitto di “commercio di prodotti inquinanti” – 5. La definizione di abusività della condotta – 6. Le nuove circostanze aggravanti – 7. L’abrogazione dell’art. 733- bis c.p. – 8. I nuovi reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra – 9. La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.) – 10. Le modifiche al d.lgs. 231/2001 – 11. Le altre disposizioni di contrasto alla criminalità ambientale – 12. Le modifiche all’art. 256 d.lgs. 152/2006

1. Premessa

Con il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 (pubblicato nella GU n. 113 del 18 maggio 2026 ed in vigore dal 2 giugno 2026) l’emanazione del quale era stata delegata al Governo con l’art. 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, la quale sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, che erano state recepite con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 1211.

In quell’occasione, è il caso di ricordarlo, venne data tardiva attuazione alle citate direttive, relative, rispettivamente, alla tutela penale dell’ambiente ed all’inquinamento provocato da navi, procedendo, con l’occasione, anche ad alcune modifiche di altre disposizioni di tutela ambientale.

In particolare, per ciò che riguardava le disposizioni penali, lo sforzo del legislatore delegato si limitò all’introduzione di due nuove contravvenzioni nel codice penale2, sanzionate rispettivamente dagli art. 727- bis e 733-bis, deludendo quindi le aspettative di quanti si aspettavano, considerato ciò che richiedeva la normativa comunitaria da attuare, un più significativo intervento3.

Unica novità di rilievo fu, in quel contesto, la fine della decennale e molto discutibile inerzia del legislatore, il quale, manifestando ancora una volta una certa sudditanza rispetto al mondo imprenditoriale, aveva fino a quel momento evitato, con giustificazioni poco credibili, di estendere ai reati ambientali la responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, superando così il già significativo periodo di apatia mantenuto, fino al 2007, per i delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche4.

Il decreto appena pubblicato, dopo quindici anni dal precdente, sembra dimostrare una maggiore attenzione alle indicazioni del legislatore comunitario, con un intervento che, pur tenendo conto della situazione attuale, caratterizzata da un più ampio catalogo di condotte penalmente sanzionate, specie dopo l’introduzione – nel 2015 - dei c.d. ecodelitti nel codice penale, rivede in parte le disposizioni già esistenti ed introduce nuovi reati.

Sembra che, anche in questo caso, si sia voluto proseguire lungo la linea di maggior rigore già tracciata con precedenti provvedimenti normativi quali, ad esempio, il decreto-legge 105/2023 (convertito nella legge 137/2023) ed il decreto “Terra dei fuochi” (d.l. 116/2025, convertito nella legge 147/2025), gli effetti pratici del quale non sono ancora verificabili.

Tale insolito attivismo, che si contrappone alla precedente situazione, caratterizzata da prolungata inerzia (si pensi, ad esempio, a quanto si è dovuto attendere per vedere finalmente introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente) offre nuovi strumenti di contrasto alla criminalità ambientale che devono, però, trovare concreta attuazione in un contesto nel quale gli interventi normativi più recenti, specie quelli riguardanti la procedura penale, sembrano andare in direzione completamente opposta, per non parlare del tentativo di riforma costituzionale, palesemente finalizzato ad una “normalizzazione” della magistratura, vanificato dall’esito referendario.

2. Le definizioni

Venendo all’esame delle singole disposizioni, il decreto legislativo, dopo l’indicazione, nell’art. 1, dell’oggetto e dell’ambito di applicazione, offre le definizioni di “habitat all’interno di un sito protetto” ed “ecosistema”, da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni seguenti, riproducendo testualmente quelle contenute nell’art. 2 della direttiva.

Per quanto riguarda gli “habitat all’interno di un sito protetto” l’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto richiama, in particolare, gli habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (direttiva “uccelli”), o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (direttiva “habitat”) recepita con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Nel medesimo articolo 2, alla lettera b) del comma 1, l’ecosistema viene definito come “complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie5.

Nella relazione illustrativa circolata prima della riunione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 e poi trasmessa (con testo in parte diverso) al Parlamento per il prescritto parere6, viene dato conto della necessità di “conferire dignità definitoria ad un concetto presente nell’ordinamento sin dalla Costituzione…” richiamando testualmente il contenuto dell’art. 9 - il quale, però, solo con le modifiche apportate nel 2022 menziona l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi – e ricordandone la presenza in altre discipline di settore, citando genericamente, tra le altre, anche quelle che utilizzano questo termine in un ambito diverso da quello naturalistico-ambientale che qui maggiormente rileva, richiamando, ad esempio, il settore digitale, quello sanitario e quello riguardante l’intelligenza artificiale, ove la nozione di ecosistema viene utilizzata per analogia al fine di indicare, sostanzialmente, un sistema complesso autoregolato, interattivo e interdipendente.

In realtà, il termine “ecosistema” è entrato nella Costituzione soltanto dopo le modifiche apportate dalla legge costituzionale 3/2001 all’art. 117, il quale, nella lettera s), indica - da allora - la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva.

Il termine era inoltre presente in plurime disposizioni normative, dalla lettura delle quali si desume l’individuazione di più ecosistemi, diversamente indicati (ecosistema marino, ecosistema boschivo, ecosistema dei corsi d'acqua internazionali, ecosistema fluviale, ecosistema forestale di montagna, ecosistema terrestre), nonché nel d.lgs. 152/06 che, nell’art. 4, comma 4, lett. b) lo individua quale “risorsa essenziale per la vita” senza, tuttavia, fornirne una definizione, presente, invece, nell’allegato alla legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”, dove, nella traduzione non ufficiale dalla lingua francese della convenzione, all’art. 2 si legge che “l'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unitàfunzionale”, definizione quasi coincidente con quella ora fornita dal legislatore delegato.

Risulta infatti comune la non irrilevante specificazione secondo cui l’ecosistema costituisce un “complesso dinamico”, suscettibile quindi di continua evoluzione e non statico, mentre nella elencazione delle comunità che ne fanno parte sono ora compresi i funghi, che la convenzione del 1992 non considerava. Identico è, inoltre, il riferimento alla “unità funzionale” ed alla “interazione” tra le componenti.

Una significativa differenza tra la convenzione e la direttiva si rinviene, invece, riguardo all’habitat, che la traduzione italiana della convenzione di Rio individua come “il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale”, indicando quindi come elemento caratterizzante la presenza di organismi o popolazioni allo stato naturale, diversamente dal d.P.R. del 1997 che valorizza, invece, le “ caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali”.

Diversa è anche la correlazione tra ecosistema ed habitat, risultando quest’ultimo una componente del primo nella definizione fornita dalla direttiva del 2024, mentre nella convenzione il loro rapporto più che di inclusione risulta di complementarietà, come si ricava, ad esempio, nel preambolo e nelle definizioni di “condizioni in situ” e di “conservazione in situ” contenute sempre nella traduzione dell’art. 2 allegata alla legge 124/1994, nonché nell’Annesso I alla convenzione, dove sono autonomamente considerati.

Resta da osservare che la relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la definizione di “ecosistema” sarebbe “frutto dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto” richiamando testualmente (ma con data errata) la nota sentenza “Catapano” in materia di inquinamento e disastro ambientale7.

La citata pronuncia, tuttavia, aveva soltanto prudentemente richiamato, in assenza di una puntuale definizione, una nozione di “ecosistema” offerta da un precedente risalente nel tempo, che l’individuava semplicemente come “ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente”. 8

Quest’ultimo richiamo è riportato anche nel dossier parlamentare predisposto dal Servizio studi 9 ove, però, quanto alle definizioni di habitat ed ecosistema, ci si limita ad osservare che le stesse ripetono il contenuto della direttiva.

In ogni caso, le due definizioni contenute nell’art. 2 del decreto legislativo offrono la possibilità di ovviare ad una situazione di incertezza.

3. Le modifiche all’art. 452- bis c.p.

L’art. 3 del decreto si occupa delle modifiche al codice penale, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 1, lett. a) della legge delega, dando attuazione agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva ed intervenendo sull’art. 452-bische punisce, come noto, l’inquinamento ambientale.

La prima modifica riguarda il primo comma, n. 2 dell’art. 452-bis, con l’aggiunta dell’habitat tra le componenti ambientali suscettibili di compromissione o deterioramento.

L’inserimento è disposto dopo il riferimento all’ecosistema e, considerando l’inequivoca correlazione stabilita dalle definizioni, di cui si è detto, pare evidente che l’intenzione sia quella di ampliare il novero delle condotte sanzionabili, comprendendovi anche quelle che incidono su questa specifica componente.

Del resto, l’art. 452-bis,sin dalla sua introduzione nel codice penale, si riferiva, nel comma 1, n. 2, oltre che all’ecosistema in genere, pure alla “biodiversità, anche agraria”, alla “flora” e alla “fauna”, e la sovrabbondanza di riferimenti era stata già ritenuta comprensiva non soltanto dell’ecosistema nel suo complesso, ma anche delle singole componenti10, la compromissione o il deterioramento delle quali pure configura il reato, mentre analoga distinzione non compare nel disastro ambientale, dove il riferimento è all’ecosistema in genere e, più specificamente, al suo equilibrio, del quale si richiede l’alterazione irreversibile o eliminabile a condizioni particolarmente onerose e con provvedimenti eccezionali.

Il legislatore delegato è anche intervenuto sul secondo comma dell’art. 452-bis, già oggetto di una recente modifica ad opera del decreto-legge 105/2023, convertito nella legge 137/2023, che lo aveva sostituito trasformando l’aggravante comune, originariamente prevista per l’inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, in aggravante ad effetto speciale, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà ed aggiungendo una seconda parte che considerava l’ipotesi in cui l’inquinamento avesse causato il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, con aumento di pena da un terzo a due terzi.

Ora il secondo comma subisce una nuova, integrale sostituzione ed il decreto aggiunge all’art. 452- bis altri due commi.

In particolare, il secondo comma vede inalterata l’entità dell’aumento previsto (da un terzo alla metà) e si specifica che detto aumento si applica “alternativamente” alle condotte che vengono successivamente elencate.

Le prime due, coincidenti con quelle già contenute nella previgente versione del secondo comma (inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; inquinamento prodotto in danno di specie animali o vegetali protette) e mantenute distinte dalla congiunzione “ovvero” pacificamente utilizzata con funzione disgiuntiva, sono ora separatamente indicate nei n. 1) e 2) del secondo comma.

Il successivo n. 3) prevede l’aumento di pena per l’inquinamento prodotto “in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli” senza ulteriori specificazioni che consentano una più puntuale individuazione dell’ambito di applicazione dell’aggravante.

L’art. 3, comma 3, lett. a) della direttiva stabilisce che “gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano: a) ladistruzionedi unecosistema di dimensioni o di valore ambientaleconsiderevolio di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat…” usando un termine di significato pressoché equivalente, sebbene riferito non soltanto all’aspetto dimensionale ma anche a quello qualitativo.

Avuto riguardo al contenuto del “considerando” n. 21 della medesima direttiva, sembra che il legislatore europeo abbia rivolto l’attenzione a situazioni di particolare gravità, facendo riferimento alle “conseguenze catastrofiche” di tali condotte, espressamente paragonate all’ecocidio11.

In particolare, per ciò che riguarda l’ecocidio, si è evidenziato in dottrina come tale termine, creato nel 1970 con riferimento ai danni causati dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam mediante il massiccio uso di defolianti, sia riferibile a condotte che comportano danni particolarmente gravi all’ambiente, tanto da poter essere definito “un ‘super disastro’ ambientale12.

Il contenuto della direttiva, dunque, non risolve i dubbi e si riferisce a situazioni che paiono ben diverse da quelle provocate da condotte di inquinamento ambientale, limitate alla compromissione o deterioramento inteso, sostanzialmente, come danneggiamento che non determina anche conseguenze estreme per un ecosistema.

Il riferimento quantitativo contenuto nell’aggravante deve, inoltre, essere valutato considerando anche gli aggettivi che, nel primo comma, individuano, sempre riguardo all’aspetto dimensionale, il suolo o sottosuolo interessato dalla condotta di inquinamento, riferendosi tale comma a “porzioniesteseosignificative”.

A tale proposito si è osservato in dottrina 13 come tale precisazione, pur giustificata dalla necessità di delimitare l’ambito di applicazione della fattispecie delittuosa alle condotte più gravi rispetto a quelle sanzionate dal d.lgs. 152/2006, riguardi curiosamente soltanto il suolo ed il sottosuolo e non anche l’acqua e l’aria ed abbia un contenuto quantomeno ambiguo che fa riferimento, in alternativa, a criteri dimensionali e qualitativi senza ulteriori specificazioni, risultando ridondante laddove utilizza nuovamente l’aggettivo “significativo” che già qualifica anche la “compromissione” ed il “deterioramento”, che devono peraltro essere, oltre che significativi, anche “misurabili14.

L’aggravante in questione, quindi, aggiunge un ulteriore elemento di valutazione che riguarda gli aspetti prettamente dimensionali del fenomeno inquinante, essendo in definitiva richiesta una condotta “abusiva” che cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli.

Sembra, dunque, che il riferimento alle “dimensioni notevoli” dell’ecosistema indichi all’interprete che la sussistenza dell’aggravante è condizionata dalla consistenza fisico-spaziale dell’ecosistema stesso, che deve essere considerevole, come dice la direttiva, quando la condotta abusiva inquinante cagiona le conseguenze descritte nella prima parte dell’art. 452-bis,ma non fornisce elementi per capire esattamente cosa si intenda per “notevole”, aggettivo pacificamente utilizzato con funzione qualificatoria ma indeterminata, la cui definizione resta evidentemente affidata alla giurisprudenza sulla base delle vicende di volta in volta sottoposte alla sua attenzione.

Neppure la relazione illustrativa del governo offre elementi utili, in quanto le modifiche apportate al complesso delle aggravanti previste dall’art. 452- bis viene giustificata osservando che, richiedendo la direttiva l’inserimento di ventisette tipologie di condotte penalmente rilevanti, attraverso un “importante sforzo di sintesi del legislatore delegato” diciassette di esse sono state direttamente ricondotte al delitto di inquinamento ambientale15.

Al n. 4 del secondo comma dell’art. 452-bisviene poi menzionata un’altra situazione che determina l’aggravamento di pena, rappresentata dall’inquinamento in danno di un ecosistema con “effetti durevoli”, ancora una volta senza alcuna specificazione.

In questo caso l’attenzione del legislatore delegato si è concentrata sul dato temporale, essendo la gravità della condotta evidentemente correlata alla persistenza dell’inquinamento che, ancora una volta, riguarda l’intero ecosistema e non una singola componente.

Dovrebbero quindi ritenersi “durevoli” quei fenomeni di inquinamento in danno di un ecosistema i cui effetti permangano entro una soglia temporale apprezzabile ovvero fino a quando sopravvenga un fatto idoneo a farli cessare e che, comunque, non presentino caratteristiche di irreversibilità, perché la direttiva distingue più volte, espressamente, gli effetti “irreversibili” da quelli semplicemente “duraturi” 16 distinzione di cui, peraltro, si era tenuto conto anche nei lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n. 68 che introdusse i delitti contro l’ambiente, osservando, ad esempio, che i termini “durevole e rilevante”, definiscono meglio il concetto di danno gravissimo ed era preferibile a quello, alternativamente proposto, di “irreversibile”17.

La premessa secondo cui le singole condotte elencate vanno considerate alternativamente rende inoltre evidente che l’inquinamento in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli prescinde dalla persistenza dei suoi effetti, i quali assumono invece rilievo se di lunga durata indipendentemente dalla estensione dell’ecosistema medesimo.

All’elenco delle quattro condotte aggravanti contenuto nel secondo comma e di cui si è appena detto, segue un terzo comma di nuova introduzione che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi qualora l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione.

Il contenuto di questo nuovo comma ricalca, sostanzialmente, quello del secondo comma dell’art. 452-biscome modificato nel 2023, rendendolo però compatibile con le modifiche apportate al primo comma.

Nella precedente formulazione, infatti, la norma prevedeva l’aggravante nel caso in cui l'inquinamento causasse il “deterioramento”, la “compromissione” o la “distruzione” di un habitat all'interno di una delle aree indicate, mentre ora la conseguenza rilevante ai fini dell’aggravante è la sola distruzione dell’habitat, perché la compromissione ed il deterioramento risultano sanzionati dal primo comma n. 2 dopo l’aggiunta dell’espresso riferimento all’habitat, prima mancante; condotte che risulteranno aggravate ai sensi del comma secondo n. 1 se poste in essere in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Le modifiche apportate rendono, peraltro, più coerente il regime sanzionatorio, prevedendosi per tutte le condotte di compromissione o deterioramento di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma (riguardanti, dunque, anche l’habitat) aggravate ai sensi del n.1 del secondo comma un aumento di pena da un terzo alla metà, mentre la distruzione di cui al terzo comma comporta un aumento maggiore, da un terzo a due terzi.

Il “restyling” dell’art. 452- bis viene, infine, completato con l’introduzione di un quarto comma che prevede un’aggravante ad efficacia comune, stabilendo che, se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Il decreto legislativo non interviene sul delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452-quaterc.p.18, ma le modifiche apportate al delitto di inquinamento, specie con l’introduzione delle nuove circostanze aggravanti, suggeriscono un nuovo confronto tra le due fattispecie.

Va detto, in primo luogo, che resta valida la distinzione tra i due reati individuata dalla giurisprudenza.

Utilizzando principi già sviluppati per il reato di danneggiamento di acque, la Corte di cassazione ha da tempo precisato, riferendosi al momento consumativo del delitto di inquinamento ambientale: “il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che, fin quando tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile(…). E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452- quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati19.

E’ stato dunque evidenziato il rapporto di progressiva gravità che distingue e collega tra loro i due delitti, rapporto che, in altra occasione, sempre la Cassazione ha efficacemente denominato “vincolo di progressione lesiva”, precisando che “l’aggressione al bene giuridico e la conseguente tutela apprestata dal legislatore sono in nesso di continuità crescente nel senso che da una lesione di minore portata si passa ad una di consistenza maggiore che recupera la condotta al disastro, là dove l’alterazione assuma i caratteri dell’irreversibilità o della reversibilità, per così dire complessa, per oneri e interventi eccezionali comportamentali in funzione ripristinatoria20.

Un primo effetto di rilievo prodotto dalle modifiche all’art. 452-bisè datodalla aggravante del fatto commesso “in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli”, perché evidenzia, ancor di più, una differenza tra inquinamento e disastro ambientale, che la dottrina ha notato, osservando come la formula “porzioni estese” usata nell’art. 452- bis sia vaga “eper di più presente anche nella fattispecie di disastro ambientale (ove rileva l’offesa alla pubblica incolumitàin ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione”), sicché non pare vi sia una scala quantitativa che distingua le due offese, pur essendo la seconda più grave21.

Infatti, ad eccezione del richiamato riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 452-quater, difettano in generale, in quest’ultima disposizione, parametri quantitativi specifici e la distinzione tra i due delitti si fonda sulla diversa qualità e gravità dell’evento. Mancano, inoltre, riferimenti alle caratteristiche dell’ecosistema menzionato ai nn. 1 e 2 del comma primo del medesimo art. 452- quater.

L’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, se irreversibile o eliminabile a condizioni particolarmente onerose e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali, configura il disastro, ma indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dell’ecosistema, che ora rilevano, invece, per l’inquinamento ai fini della sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale.

Anche l’aggravamento della condotta determinato dagli effetti durevoli dell’inquinamento sull’ecosistema induce a rivolgere nuovamente lo sguardo all’art. 452-quater.

Se, infatti, l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, proprio per la sua potenziale definitività, può distinguersi agevolmente dagli effetti durevoli, ma certamente reversibili, di un fenomeno inquinante, senza necessità di ulteriori verifiche, la differenza potrebbe risultare meno netta con riferimento alla nozione di disastro descritta nel n. 2 dell’art. 452-quater,dove non si richiede che l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema debba essere irreversibile, bensìche la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, evenienza che potrebbe verificarsi anche con riferimento ad un inquinamento con effetti duraturi.

Anche in questo caso, quindi, il discrimen tra inquinamento aggravato e disastro va individuato rivolgendo ancora una volta l’attenzione alla tipologia dell’azione dannosa e non anche alle conseguenze, individuando quali eventi siano inquadrabili nell’ambito della mera compromissione o deterioramento di un ecosistema ovvero nella alterazione del suo equilibrio.

Si tratta, tuttavia, di una valutazione che, ad esempio, la dottrina ha effettuato, in un caso22, facendo ricorso alla definizione di “equilibrio biologico” contenuta nel vocabolario Treccani 23 o al concetto di “stabilità ecologica”24, mentre nella relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione 25 la irreversibilità dell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema veniva individuata anche nel caso in cui occorresse, per una sua eventuale reversibilità, il “decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano; non sembra cioè poter aver credito un’opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo”. Veniva inoltre anche considerato che, nel caso dell’alterazione riparabile di cui al n. 2 dell’art. 452- quater cod. pen., il richiamo alla particolare onerosità dell’eliminazione non può essere riferita al soggetto responsabile del fatto, bensì agli interventi pubblici necessari, come desumibile dall’ulteriore menzione dei “provvedimenti eccezionali” effettuata utilizzando un termine indicativo di un atto tipico della pubblica amministrazione26.

A fronte delle varie ed autorevoli osservazioni, sembra forse più facile ricorrere ad una distinzione basata su concetti più scientifici che giuridici, considerando quindi, più semplicemente, la compromissione ed il deterioramento come una degradazione ambientale nella quale l’ecosistema non perde la sua struttura di base e, per effetto di resilienza, può ritornare alle condizioni originarie, mentre l’alterazione dell’equilibrio determina una transizione di stato che è conseguenza di un danno sistemico il quale incide sul comportamento complessivo dell’ecosistema, tanto da portarlo ad un “punto di non ritorno”, quindi oltre la sua resilienza naturale .

Per quanto riguarda l’ultima aggravante introdotta dal decreto legislativo nell’art. 452-bisultimo comma (pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone determinato dai fatti di cui ai precedenti commi del medesimo articolo), sicuramente la stessa si distingue nettamente dall’art. 452- ter c.p.,che sanziona la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, mentre l’aggravante menziona esclusivamente situazioni di pericolo.

Neppure sembra possano sorgere problemi riguardo all’ipotesi di disastro definita dal n. 3 dell’art. 452- quater e consistente nella “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

La dottrina ha osservato che l’art. 452- quater n. 3 ha funzione di chiusura del sistema di condotte punibili e sanziona qualsiasi comportamento che, sebbene non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti27, determini quelli in esso indicati.

La collocazione di tale condotta nell’ambito specifico del delitto di disastro ambientale e le ragioni per le quali va tenuta distinta dalle altre due ipotesi, pur non eliminando affatto la obiettiva genericità della formulazione utilizzata dal legislatore, deve ritenersi riferita a condotte comunque incidenti sull’ambiente, rispetto alle quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma e ciò troverebbe conferma, secondo la giurisprudenza, “in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo28.

Sembra dunque trattarsi, in altre parole, di riferimenti volti alla qualificazione di determinati accadimenti come “disastro ambientale” in ragione della loro gravità, quantificata considerandone l’incidenza non sull’ecosistema, come nelle ipotesi di cui ai n. 1) e 2) del medesimo articolo, bensì sulle persone.

Anche in questo caso, dunque, la distinzione tra disastro e inquinamento aggravato non sembra presentare particolari problemi, neppure per quanto riguarda i riferimenti al “numero delle persone esposte a pericolo” se si tiene conto degli aspetti dimensionali del fatto descritto e della fondamentale distinzione tra i due reati individuata dalla giurisprudenza e di cui si è detto in precedenza.

4. Il nuovo delitto di “commercio di prodotti inquinanti”

L’art. 3 del decreto legislativo introduce anche tre nuovi articoli nel Titolo VI-bisdel codice penale.

Il primo di essi è l’art. 452-bis1, relativo al nuovo delitto di “commercio di prodotti inquinanti”, per la configurabilità del quale si richiede l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La disposizione ricalca, quanto alle conseguenze della condotta, la struttura dell’inquinamento ambientale, che richiama anchequoad poenamessendo il delitto punito con le pene stabilite dall’articolo 452-bis, primo comma.

Nella già citata relazione illustrativa la nuova fattispecie delittuosa viene descritta come “reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento, che richiede che il pericolo (comune) generato dall’immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio - consistente nello scarico, nell’emissione o nell’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque - dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell’incolumità di una o più persone”.

La descrizione, però, non coincide con il testo dell’articolo, perché, come già detto, le conseguenze della condotta abusiva sono identiche a quelle descritte nel primo comma dell’art. 452-bis,mentre il pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone (senza riferimento ad alcuna “lesione effettiva”) è considerato nell’aggravante ad effetto comune di contenuto identico a quella introdotta nell’ultimo comma dell’art. 452-bis.

Per quanto riguarda le nozioni di “immissione sul mercato” e “messa in circolazione”, la prima espressione è presente nel codice penale, dal 2022, nell’art. 518-noviesnella parte in cui sanziona l’alienazione o l’immissione sul mercato, senza la prescritta autorizzazione, di beni culturali e si rinviene in alcune disposizioni speciali come, ad esempio, il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) nella parte in cui sanziona (art. 112) determinate condotte di immissione sul mercato di prodotti pericolosi da parte del produttore o del distributore, soggetti definiti dall’art. 103, comma 1, lett. d) ed e), nonché in altre disposizioni anche con espressioni analoghe.
Si tratta, chiaramente, di una condotta che si concreta nell’introduzione di un determinato prodotto o di altra cosa nella catena commerciale.

Molto più ampio risulta il concetto di “messa in circolazione”, che nel codice penale viene usato con funzioni “di chiusura”, essendo idoneo a coprire tutte le ipotesi in cui una cosa esce comunque dalla sfera di controllo dell’agente ed è destinata alla potenziale diffusione, come si desume dal contenuto di altri articoli riguardanti reati contro la fede pubblica29, l’economia, l’industria ed il commercio30, il patrimonio culturale 31 e la moralità pubblica ed il buon costume32.

L’utilizzazione contestuale, da parte del legislatore delegato, dell’espressione “immette sul mercato o mette comunque in circolazione” è pacificamente finalizzata a coprire qualsiasi ipotesi di movimentazione “abusiva” di prodotti inquinanti e, alla individuazione delle varie modalità con le quali determinate condotte potranno essere ricomprese nella nuova fattispecie, sarà senz’altro di ausilio il contributo interpretativo offerto, in plurime occasioni, dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle altre ipotesi di reato già previste nel codice penale.

La condotta, come già detto, deve essere “abusiva” come già previsto per l’inquinamento ed il disastro e, come si dirà in seguito, il decreto legislativo ha inteso inserire nel codice una specifica definizione.

Vi è poi, nel nuovo articolo, un riferimento espresso all’impiego del prodotto, che deve determinare lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque produttivo di un inquinamento ambientale, considerando che la “compromissione” o “il deterioramento” sono indicati con termini identici a quelli utilizzati nell’art. 452-bis.

La condotta punita è, dunque, quella consistente nell’abusiva immissione sul mercato o nella messa in circolazione del prodotto inquinante che, però, da sola non è sufficiente a configurare il delitto, essendo espressamente previsto un suo impiego ed il successivo inquinamento.

Della diffusione risponderanno, quindi, tutti i soggetti coinvolti in questa specifica attività (intermediari, distributori, venditori, etc.) a titolo di concorso nel reato qualora essi cooperino consapevolmente nella consumazione del fatto-reato e a titolo autonomo se agiscono di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo.

Dell’inquinamento ambientale conseguente, pure richiesto dalla norma, risponderà invece l’utilizzatore finale, sebbene, anche in questo caso, non possa in teoria escludersi la possibilità del concorso di chi ha messo in circolazione il prodotto qualora ne ricorrano i presupposti.

L’elemento soggettivo richiesto, inoltre, sembra pacificamente essere il dolo generico.

La norma di nuova introduzione prevede, inoltre, alcune circostanze aggravanti ad effetto comune e speciale del tutto identiche a quelle previste per l’inquinamento ambientale, con la sola differenza dell’aggravante ad effetto comune del “pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora”, non presente nell’art. 452- bis.

Ancora una volta viene utilizzato un aggettivo (“rilevante”) chedovrebbe qualificare ciò che rende più grave la condotta, ma il cui significato è del tutto generico ed indica, al più, qualcosa di considerevole.

Altro aspetto che rende poco agevole la lettura di questa specifica disposizione è data dal fatto che il “pericolo rilevante” dovrebbe riguardare la qualità di alcune matrici ambientali (aria, suolo e acque), in un contesto nel quale essi hanno già subito una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, difettando inoltre, per ciò che riguarda il suolo, il riferimento alle “porzioni estese e significative”, mentre il sottosuolo non viene neppure menzionato.

L’aggravante considera anche ecosistema, habitat, fauna e flora (queste ultime in ordine inverso rispetto alla precedente citazione nel primo comma) senza riferimenti alla “qualità” che, come si evince dalla formulazione, si riferisce solo ad acqua, aria e suolo, tralasciando di nominare la “biodiversità anche agraria” presente nel primo comma33.

Dunque, se in ragione della messa in circolazione di un prodotto pericoloso si verifica l’inquinamento e, per di più, si determina un “pericolo rilevante” nei termini appena descritti, la condotta è aggravata.

Anche in questo caso il disastro ambientale resta nell’ombra, sebbene il già ricordato rapporto esistente con l’inquinamento consenta di ritenere comunque applicabile l’art. 452-bis1 qualora il commercio e l’impiego di un prodotto pericoloso determini conseguenze ulteriori e più gravi.

L’introduzione del nuovo delitto nel codice penale ha comportato anche le modifiche, disposte dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo, rispettivamente agli art. 32- quater e 240­ bis c.p. aggiungendo un richiamo al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti il quale, conseguentemente, se commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, in caso di condanna avrà, quale ulteriore automatica conseguenza, l’applicazione della sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 32-ter, nonché la speciale confisca di cui all’art. 240­-bisc.p.

Il decreto legislativo, con l’ art. 3, comma 1, lett. e), modifica anche il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale già presente nell’art. 452-terc.p.34, aggiungendo nel testo e nella rubrica35, quale ulteriore reato presupposto, il delitto di commercio di prodotti inquinanti.

Un’ulteriore modifica riguarda un significativo aumento del massimo edittale da 9 a 11 anni per le lesioni gravissime e da 10 a 12 anni per la morte.

5. La definizione di abusività della condotta

L’art. 3 del decreto in esame introduce anche due ulteriori articoli nel Titolo VI- bis del codice penale dedicato ai delitti contro l’ambiente.

L’art. 452-quinquiesdeciesfornisce la definizione della nozione di abusività della condotta che, come noto, costituisce uno dei requisiti richiesti per la configurabilità di più delitti contro l’ambiente.

Sul significato da attribuire all’avverbio “abusivamente” - utilizzato dal legislatore ancor prima del 2015, quando i delitti ambientali vennero introdotti nel codice penale, perché già presente, dal 2001, nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ora contenuto nell’art. 452-quaterdecies -si è ampiamente dibattuto 36 e la giurisprudenza ha più volte affrontato la questione con una interpretazione ampia e costante nel tempo37, ribadita anche recentemente38.

In sostanza, come da ultimo precisato con riferimento al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la Cassazione ritiene che “ai fini della valutazione dell’abusività della condotta, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazio­ne unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale (continuatività dell’inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni ri­scontrate)39.

Del contributo interpretativo offerto dalla giurisprudenza tiene espressamente conto la relazione ministeriale40, la quale precisa che la disposizione definitoria “intende in tal modo assicurare il rispetto della previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva, per come chiarito dal Considerando 9”.

L’articolo di nuova introduzione stabilisce quindi che, agli effetti della legge penale, il termine “abusivamente” si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

L’art. 452- quinquiesdecies segue, dunque, l’orientamento giurisprudenziale, ampliando ulteriormente la nozione di abusività della condotta, in particolar modo con i riferimenti alla normativa comunitaria.

Che si tratti pacificamente di un’estensione dell'ampiezza del concetto già sviluppato dalla Cassazione lo si ricava dalla congiunzione “anche”, utilizzata in premessa con finalità inclusive (“… il termine “abusivamente” si intende riferito anche”), sicché quanto specificato nell’articolo 452- quinquiesdecies si aggiunge alle ipotesi di abusività della condotta precedentemente enucleate dalla Cassazione41.

6. Le nuove circostanze aggravanti

Di nuova introduzione anche l’art. 452-sexiesdecies,il quale prevede due nuove circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili con riferimento a tutti i delitti contro l’ambiente contenuti nel Titolo VI-bis,aggravanti che si configurano se dal reato deriva un profitto di rilevante entità ovvero se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, deve osservarsi che la condotta aggravante è senz’altro suscettibile anche di autonoma valutazione in sede penale qualora sia tale da configurare specifici reati (ad esempio, contro la fede pubblica), mentre per la prima si rende necessario individuare cosa debba intendersi per “profitto di rilevante entità”.

Con specifico riferimento ai delitti contro l’ambiente, il richiamo al “profitto” si rinviene soltanto nell’art. 452- undecies per ciò che attiene alla confisca e, quale elemento tipico, nell’art. 452-quaterdecies, richiedendosi, per la configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche il fine di perseguire un “ingiusto profitto”.

La nozione di “profitto”, secondo la giurisprudenza, è molto ampia ed è stato più volte affermato, per limitarsi alle pronunce più recenti, che l’ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda42, come nel caso in cui vi sia lo scopo di ottenere una commessa produttiva di significativi ricavi, concernente un’attività formalmente svolta in maniera lecita, perché supportata dalla titolarità delle necessarie autorizzazioni, ma nella consapevolezza della sua strumentalità allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti43, precisando anche (in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca), che la nozione di profitto del reato non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante44. Sempre con riferimento al sequestro preventivo e con riguardo al risparmio di spesa, si è da ultimo stabilito che esso può consistere anche nell'evasione d'imposta derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il meccanismo di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate finalizzate a occultare la reale provenienza dei rifiuti e a immettere sul mercato materiali non tracciabili45.

Nelle disposizioni contenute nel Titolo VI- bis del codice penale mancano, però, riferimenti alla “rilevante entità” del profitto, ora determinante per la sussistenza della nuova aggravante.

Un richiamo al profitto di rilevante entità è però presente nel d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove, nell’art. 13,comma 1, lett. a),il conseguire un profitto di rilevante entità è una delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittivee viene menzionato nel successivo art. 16, nonché negli art. 24, 25, 25- sexies.

Il d.lgs. 231/2001 non offre una definizione di “profitto di rilevante entità”, ma a tale carenza ha sopperito la giurisprudenza di legittimità, affermando principi che costituiscono un ottimo punto di riferimento anche per una corretta individuazione dell’ambito di applicazione della nuova circostanza aggravante.

Si potrà quindi tenere presente che, secondo la Cassazione, la rilevante entità richiesta dal citato art. 13 d.lgs. 231/2001 può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati e che può pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda46. Inoltre, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito47, quali quelli relativi alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquistare sul mercato48. Più recentemente, si è infine affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la rilevante entità del profitto del reato, richiesta quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso e all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato dello stesso49.

7. L’abrogazione dell’art. 733- bis c.p.

Le modifiche al codice penale apportate dall’art. 3 del decreto legislativo in esame si chiudono con l’abrogazione dell’art. 733-bisc.p., disposta nella lettera g) del medesimo articolo.

L’abrogazione, che la relazione ministeriale indica come dettata da necessità di “armonizzazione”, viene giustificata dal fatto che, a seguito delle modifiche all’art. 452- bis c.p., la condotta sanzionata deve ormai ritenersi ricompresa in quest’ultimo articolo.

L’art. 733- bis c.p., come si era avuto modo di osservare, fornendo indicazioni per l'individuazione della nozione di specie protette e di habitat con espresso richiamo alla normativa comunitaria, sembrava porsi in rapporto di specialità rispetto al delitto di inquinamento, con la conseguenza che una condotta obiettivamente più grave, che avrebbe potuto comportare anche la distruzione e non soltanto il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, sarebbe stata sanzionata meno rigorosamente50.

8. I nuovi reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra 

Il decreto legislativo introduce poi, con gli art. 4 e 5, i nuovi reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e di “produzione e commercio di gas a effetto serra”.

Il primo reato punisce (art. 4, comma 1) “chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti”. La pena è quella della reclusione da due a cinque anni e della multa da 10.000 a 80.000 euro.

La relazione ministeriale, a pag. 9, nel riferirsi alle pene previste, sostiene che è richiamato “iltrattamento sanzionatorio dell’articolo 452-bis” il quale però prevede pene più gravi: reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 a 100.000 euro.

Anche in questo caso si richiede che la condotta sia abusiva, mentre il numero dei destinatari del precetto è più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 452-bis1 per il commercio di prodotti inquinanti, poiché vengono prese in considerazioni le varie fasi di produzione, diffusione ed utilizzo delle sostanze vietate, non limitando l’ambito di applicazione alla sola commercializzazione e messa in circolazione.

Le sostanze considerate sono soltanto quelle specificamente indicate all’art. 2, lett. a), del Reg. (UE) 2024/590 e, cioè, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e i loro isomeri, da sole o contenute in miscele, fatta eccezione per i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti51.

Il secondo comma dell’art. 4 sanziona, con le stesse pene, condotte analoghe a quelle descritte nel primo comma (produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione ed uso, fatta eccezione per la diffusione, evidentemente non compatibile) che riguardino prodotti e apparecchiature, e loro parti, contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b) del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatta eccezione, anche in questo caso, dei prodotti utilizzati nel settore agricolo.

Il terzo comma prende in considerazione l’ipotesi in cui i fatti descritti nei primi due commi siano commessi per colpa grave, prevedendo una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

Occorre rilevare, a questo proposito, che la riduzione di pena prevista è identica a quella stabilita dall’art. 452- quinquies c.p. per le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale colposi, ma con una differenza evidente, perché la nuova disposizione limita la punizione per colpa del nuovo delitto di produzione e commercio di sostanze ozono lesive ai casi di colpa grave, mentre l’art. 452- quinquies non fa alcun riferimento al grado della colpa52, applicandosi conseguentemente a tutte le condotte colpose.

L’art. 3 della direttiva 2008/99/CE - alla tardiva attuazione della quale si è provveduto anche attraverso la legge 68/2015 che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l’ambiente - stabilisce che nove determinate attività, specificamente elencate, debbano costituire reato qualora siano illecite e poste in essere “intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza” considerando, quindi, sia le condotte dolose che quelle colpose e, queste ultime, quale condizione minima, nella forma della colpa grave. Il legislatore nazionale, però, ha dato attuazione a tale disposizione nella forma più ampia53.

Anche l’art. 3 della direttiva 2024/1203 indica il requisito minimo della “grave negligenza” al quale, evidentemente, il legislatore delegato ha fatto riferimento senza considerare il diverso precedente.

Altro reato di nuova introduzione è previsto dall’art. 5 e riguarda la produzione e il commercio di gas ad effetto serra.

Si tratta di una contravvenzione, punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la cui introduzione si è resa necessaria ai fini dell’attuazione della direttiva perché, come spiega la relazione ministeriale, il d.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, recante Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, non contiene disposizioni sanzionatorie.

La nuova contravvenzione, che attua l’art. 3, par. 2 , lett. t) della direttiva, punisce con l’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000, “chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas”.

Il regolamento, nell’articolo richiamato, menziona i gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze.

Il secondo comma sanziona invece, sempre con pena alternativa (arresto da due a sei mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 50.000) “chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui alcomma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime”.

L’art. 6 estende ai “reati di cui al presente titolo”, quindi a quelli di nuova introduzione (art. 4 e 5 del decreto legislativo) alcune disposizioni del codice penale già previste per i delitti contro l’ambiente e, segnatamente, gli art. 452-decies, 452- undecies e 452- duodecies i quali, riferendosi già, in tutto o in parte, “ai delitti di cui al presente titolo” e, cioè al Titolo VI-bisdel codice penale, risulteranno applicabili anche all’art. 452-bis1 (commercio di prodotti inquinanti) introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo.

Le disposizioni richiamate riguardano, rispettivamente, il “ravvedimento operoso”, la confisca ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Si tratta, peraltro, di disposizioni la cui lettura pone diversi problemi, come si è già avuto modo di osservare 54 e che il legislatore delegato non ha considerato, riferendosi genericamente all’uniformità del trattamento sanzionatorio, che verrebbe così assicurata ed alla necessità di adeguarsi a quanto stabilito nella direttiva dagli art. 9 e 10.

Considerando quanto detto in precedenza circa i reati di nuova introduzione, alle questioni analizzate anche dalla giurisprudenza di legittimità che riguardano, nello specifico, le richiamate norme codicistiche, se ne aggiungeranno probabilmente altre, dal momento che tali reati riguardano principalmente condotte di produzione e commercio di sostanze nocive per l’ambiente e solo nell’art. 452-bis1 viene fatto espresso riferimento alle conseguenze del loro impiego, sicché il ravvedimento operoso, difficilmente sarà attuabile nella parte in cui prevede che l’autore del reato provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi e ci si dovrà domandare se i riferimenti, pure contenuti nell’art. 452-decies55, nel primo comma, alla “attività delittuosa” ed alla “commissione dei delitti” ne limiti ulteriormente l’ambito di applicazione riguardo alla contravvenzione che, nell’art. 5 del decreto legislativo, sanziona ora la produzione ed il commercio di gas a effetto serra.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alle possibilità di applicazione, ai medesimi reati, del ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 452- duodecies.

Per quanto riguarda le confische (art. 452-undecies), l’applicazione ai reati di nuova introduzione sembra soltanto condizionata dai numerosi problemi già noti, mentre la questione della specifica elencazione, al primo comma, di alcuni delitti soltanto rispetto a quelli contenuti nel Titolo VI-bis, tutti invece richiamati nel secondo comma, potrà essere risolta, anche in questo caso, seguendo le indicazioni della giurisprudenza56.

9. La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.) 

Il successivo articolo 7 del decreto legislativo, nel primo comma, estende ai reati di cui al Titolo VI- bis del codice penale ed a quelli di cui agli art. 4 e 5 del decreto medesimo l’applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna con le modalità stabilite dall’art. 36 c.p., con l’ulteriore - sorprendente - previsione, contenuta nel secondo comma e non presente nel citato art. 36 c.p., che i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Secondo quanto dispone ora il decreto, dunque, gli autori di reati anche estremamente gravi, come il disastro ambientale o il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che vede spesso coinvolti soggetti contigui o appartenenti alla criminalità organizzata ed è compreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3- bis c.p.p., riceveranno un trattamento più favorevole rispetto ai condannati per reati meno gravi.

Il legislatore delegato, peraltro, non ha minimamente considerato che la estemporanea previsione di cui al secondo comma dell’art. 7 del decreto incide in maniera pesante proprio su una delle finalità perseguite con la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, avendo in più occasioni la giurisprudenza chiarito che il carattere afflittivo della disposizione è determinato, da un un lato, dalle spese della pubblicazione della sentenza di condanna che sono a carico del condannato e, dall’altro, dalla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena, posto che la ratio della pubblicazione della sentenza di condanna risponde all'esigenza di prevenzione generale e speciale che consegue alla dimostrazione, resa palese proprio dalla diffusione della notizia attraverso la pubblicazione, della repressione dell'illecito con il conseguente discredito gettato sul suo autore57.

La ulteriore tutela garantita ai condannati per crimini ambientali, peraltro, è comunque pacificamente limitata alla menzionata sanzione di cui all’art. 36 c.p. e, quindi, soltanto alla pubblicazione della sentenza di condanna disposta quale pena accessoria, restando per il resto applicabile a tutte le altre ipotesi di pubblicazione la disciplina generale, la quale prevede solo eccezionalmente l’oscuramento dei dati personali, come hanno avuto modo di precisare la giurisprudenza civile e quella amministrativa58.

10. Le modifiche al d.lgs. 231/2001

L’art. 8 del decreto legislativo apporta modifiche al d.lgs. 231/2001, dando attuazione agli art. 6 e 7 della direttiva.

Le modifiche riguardano l’art. 25-undecies, che indica le sanzioni per i reati ambientali e vengono attuate inserendo, nella lett. a) del comma 1, il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all’art. 452-bis1 ampliando poi, nella lettera b) del medesimo comma, l’importo massimo (da 900 a 1.200 quote) della sanzione pecuniaria prevista per il disastro ambientale.

E’ inoltre disposto l’inserimento di due ulteriori commi dopo il comma 1-bis.Il primo (comma 1-ter) introduce la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per i nuovi reati di cui agli art. 4 e 5 del decreto legislativo (produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra), mentre il secondo introduce l’aumento delle sanzioni pecuniarie “per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale”.

Riguardo alle modifiche di cui si è detto, è interessante notare come la relazione ministeriale sembri rivelatrice di una particolare attenzione prestata dal legislatore delegato alle esigenze delle imprese, forse perché era già successo in passato, come si è ricordato in precedenza.

Questa volta la giustificazione è stata quella di voler garantire “un pieno rispetto del principio di proporzionalità, anche tenendo conto del carico complessivo che può determinarsi, in applicazione delle regole generali, per l’applicazione anche delle severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore”.

Tale intento avrebbe quindi indotto a mantenere l’attuale sistema sanzionatorio per quote, limitandosi a prevedere gli aumenti di cui si è detto, senza così “accedere alla proposta europea di determinare la sanzione mediante il riferimento a due distinte percentuali del fatturato mondiale dell’ente o, in alternativa, mediante l’indicazione di una pena pecuniaria fissa, peraltro estremamente elevata”(art. 7 della direttiva).

Si tratta di una soluzione che, sebbene coincidente con quanto osservato in dottrina59, lascia comunque perplessi, considerando anche la non rilevante entità degli aumenti previsti per un sistema di sanzioni che pare, comunque, poco applicato e scarsamente efficace.

11. Le altre disposizioni di contrasto alla criminalità ambientale 

Il successivo art. 9 prende in considerazione la raccolta e trasmissione dei dati statistici di cui all’art. 22 della direttiva, che richiede agli Stati membri di predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di tali dati in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.

L’art. 9 assegna quindi al Ministero della Giustizia il compito di inviare ogni anno alla Commissione europea i dati statistici specificamente indicati nel comma primo e relativi a determinati reati ambientali (delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del d.lgs. 152/2006, oltre ai delitti di nuova introduzione).

Il secondo comma dell’art. 9 prevede anche la pubblicazione dei dati con cadenza triennale, a cura del medesimo Ministero, in apposita sezione del suo sito istituzionale con aggiornamento periodico.

Prevedendo l’art. 19 della direttiva che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, il legislatore delegato ha provveduto, con l’art. 10 del decreto, a costituire un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura generale della Cassazione.

Del Sistema fanno parte il PG presso la Corte medesima e il suo delegato; i PG presso le Corti d’appello e i loro delegati; il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

Il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento è individuato nel PG presso la Corte di cassazione, il quale convoca riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema.

Lo stesso PG acquisisce informazioni dalle altre autorità facenti parte del Sistema e, d’intesa con esse, provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento finalizzate “a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative”. Le linee-guida saranno poi aggiornate con cadenza almeno biennale.

Nella stesura definitiva del decreto l’ultimo comma dell’art. 10 è stato modificato prevedendo la possibilità, per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, di avvalersi, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177

La previsione di un coordinamento imposto da specifiche disposizioni normative e riguardante i reati ambientali è auspicabile determini un maggiore attivismo in questo delicato settore da parte degli uffici di Procura.

Con il decreto viene poi data attuazione, con l’art. 11, all’art. 21 della Direttiva, il quale impone agli Stati membri di elaborare e pubblicare, entro il 21 maggio 2027, una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali.

Tale compito, affidato al Parlamento nell’originario schema di decreto, è ora (art. 11, comma 1) attribuito al Governo, il quale approva la Strategia nazionale trasmettendo poi uno schema alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il parere è reso entro quarantacinque giorni, termine decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedimento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

Il comma 2 prevede l’individuazione di obiettivi strategici e delle risorse necessarie per conseguirli, nonché di adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

I requisiti minimi della Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali sono indicati dal comma 3, ove si precisa che essa deve comprendere almeno: “ a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento; b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri; c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo; d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale ”.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 11, prevede la revisione e l’aggiornamento triennali della Strategia nazionale, da effettuarsi entro il 21 maggio, basandosi sull’analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

12. Le modifiche all’art. 256 d.lgs. 152/2006

Nella versione definitiva il decreto interviene anche sull’art. 256 del d.lgs. 152/2006, sostituendo il comma 4, già recentemente modificato con il decreto “terra dei fuochi” (d.l. 116/2025) e la legge di conversione 147/2025.

La richiamata disposizione, come è noto, riguarda un’autonoma figura di reato che, nella sua originaria formulazione, prevedeva la riduzione della metà delle pene stabilite per le condotte descritte nei primi tre commi dell’art. 256 in tutte le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

I vari interventi modificativi che hanno interessato l’art. 256 nel suo complesso hanno sempre lasciato immutato il comma 4, mentre il d.l. 116/2025 era inizialmente intervenuto soltanto nella parte in cui vengono richiamati i commi precedenti, adeguandola alle modifiche apportate all’intera disposizione.

Con la legge di conversione, però, l’intero comma 4 veniva integralmente sostituito con il seguente testo: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”.

Conseguentemente, oltre alla inosservanza delle autorizzazioni o prescrizioni, la sussistenza della contravvenzione risultava, da quel momento, configurabile - sempre che il fatto non costituisse più grave reato - solo in presenza di ulteriori condizioni: la condotta doveva concernere rifiuti non pericolosi; da essa non doveva derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (comma 1-bis, lett. a) dell’art. 256); il fatto non doveva essere commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (comma 1-bis, lett. b) art. 256).

Il comma di nuova introduzione, però, in ragione del riferimento esclusivo ai rifiuti non pericolosi, dimostrava, ancora una volta, la scarsa attenzione del legislatore, subito colta dalla dottrina, la quale rilevava la tacita abrogazione del reato di inosservanza delle prescrizioni se riferibile ai rifiuti pericolosi60.

Tali rilievi hanno evidentemente sortito effetto, dal momento che il comma 4 introdotto dal decreto in esame prende ora in considerazione tanto i rifiuti non pericolosi quanto quelli pericolosi, rimediando alla svista ed intervenendo anche sul trattamento sanzionatorio.

In particolare, se la condotta riguarda rifiuti non pericolosi, la pena è sempre quella, alternativa, dell’arresto o dell’ammenda (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro) ma sensibilmente ridotta rispetto a quella stabilita in precedenza (ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni). Se la condotta riguarda, invece, i rifiuti pericolosi, si configura un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.


1Sulla direttiva in genere v. L. SIRACUSA La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste in Lexambiente – Riv. Trim. n. 2/2024, pag. 38. V. anche A. CORRERA, La tutela penale dell’ambiente: luci e ombre della direttiva 2024/1203 in aisdue.eu;

2V., ex pl., A. SCARCELLA Nuovi «ecoreati» ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti in Ambiente e Sviluppo n. 10/2011 pag. 854; C. M. GRILLO Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell’ambiente evoluzione e attualità della situazione italiana, Relazione presentata alla Conferenza EUFJE (European Union Forum of judges for the environment) 2015, Bolzano 30-31 ottobre 2015 in lexambiente.it; C. RUGA RIVA Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale , ibid., nonché la Relazione redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 3 agosto 2011, ibid.

3Lo ricordava, in particolare, C. RUGA RIVA, cit.,il quale a sua volta richiamava le osservazioni della dottrina sui contenuti delle direttive dopo la loro emanazione.

4Ne parlai più diffusamente in L. RAMACCI Responsabilita` amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali in Ambiente e Sviluppo n. 7/2012 pag. 639

5Il d.P.R. 357/1997, all’art. 2, comma 1, lett. f), fornisce la seguente definizione di “habitat di una specie”: “ ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico”. Nel medesimo articolo, alla lettera b) del comma 1, gli “habitat naturali” sono invece individuati come “le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali”. La successiva lettera o-ter) del comma 1 indica anche la definizione di “popolazione”: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica.

6https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1492565.pdf

7 Cass. Sez. 3 n. 18934 del 15/3/2017, Catapano, depositata il 20 aprile 2017, citata nella relazione illustrativa come “Cass. Sez. III sent. n. 18934 del 18 aprile 2017”

8 Cass. Sez. 3, n. 3147 del 4/2/1993, P.m. in proc. De Lieto, Rv. 193638, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente n. 11/1994, pag. 631 con nota di A. ABRAMI Tutela ambientale per effetto della legge n. 431 del 1985 ed interventi antropici non autorizzati . La Cassazione aveva più volte utilizzato, con riferimento a varie disposizioni di legge, il termine “ecosistema” dandone però per scontato il significato.

9 Dossier n. 637 del 3 febbraio 2026 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/001493440.pdf

10C. RUGA RIVA I nuovi ecoreati, Torino, 2015 pag. 5

11Il testo è il seguente “I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente o incendi boschivi su vasta scala. Qualora simili reati provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva. Tali reati qualificatipossono comprendere condotte paragonabili all’«ecocidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali”.

12A. GALANTI Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane in Ord. Intern. e Dir. Umani nonché in lexambiente.it. L’ A. ricorda come “nel giugno 2021, l’Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocideha infatti definito l’ecocidio come «qualsiasi atto illecito o doloso commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all’ambiente». Secondo il Panel, per «intenzionale» si intende un’incosciente mancanza di rispetto per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti; per «grave» si intende un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell’ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche; per «diffuso» si intende un danno che si estende al di là di un’area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani; per «lungo termine» si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole; per «ambiente» si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno”.

13C. RUGA RIVA Il nuovo delitto di inquinamento ambientale in lexambiente.it

14A tale proposito, la giurisprudenza ha precisato che “il termine ‘significativo’ denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre ‘misurabile’ può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile” (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, P.m. in proc. Simonelli, Rv. 268059)

15Pag. 5 e 6 della relazione illustrativa

16Cfr. “considerando” 21 e 26; art. 3, comma 3 lett. a) e b); art. 8. lett. a)

17V. I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali a cura di R. NITTI in lexambiente.it

18Su questo delitto v. L. RAMACCI Il “nuovo” disastro ambientale in lexambiente.it da cui riprendo alcune osservazioni

19Cass. Sez. 3 n.15865 del 31/1/2017, Rizzo. Stessi concetti erano stati espressi in Sez. 3 n. 10515 del 23/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo. Principi successivamente richiamati, v. ad es., Cass. Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985

20Cass. Sez. 1, n. 58023 del 17/5/2017, Pellini, Rv. 271840

21Così C. RUGA RIVA Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, cit.

22FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015, pag. 96 - 97

23Definito come “rapporto quantitativo costante che si stabilisce in un determinato ambiente tra i rappresentanti delle varie specie animali e vegetali, legati tra loro da relazioni antagonistiche o mutualistiche, che è condizione indispensabile della loro persistenza

24DE SANTIS Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Roma, 2017, pag. 196 osserva che la lesione dell’equilibrio è la lesione di una stabilità di un ecosistema, cioè della capacità di un sistema ecologico di tornare allo stato di equilibrio dopo una perturbazione momentanea generata da un comportamento umano

25Corte di cassazione – Ufficio del massimario Relazione. n. III/04/2015 del 29 maggio 2015, cit.

26FIMIANI, op. cit., pag. 98. L’A. evidenzia come di tale evenienza non facciano cenno gli altri commentatori, che pure censurano la genericità dei concetti di particolare onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti.

27 Altrimenti risultando tale previsione superflua, come ricordato da FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, cit.,pag. 100 e RUGA RIVA I nuovi ecoreati, Torino, 2015, pag. 34

28 Tali considerazioni sono richiamate in Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi, Rv. 273210 commentata in penalecontemporaneo.it, 2018 da E. MAZZANTI Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità, in Lexambiente RTDPA da G. RIPA Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie ; in Cass. Pen. n. 2/2019 pag. 625 da M. POGGI D’ANGELO Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario ; in Arch. Pen. 1/2019 da S. RIZZATO Il nuovo delitto di disastro ambientale: un’importante sentenza in tema di rapporti tra l’art. 452-quater c.p. e 434 c.p..

29In particolare, art. 453, 455, 457, 459, 462, 474 c.p.

30Art. 514, 517, 517-ter,517- quater c.p.

31Art. 518-quaterdeciesc.p.

32Art. 528 c.p.

33E’ il caso di ricordare che l’art. 452- quinquies secondo comma, punisce il pericolo di inquinamento o disastro ambientale ma con una pena sensibilmente inferiore a quella prevista per quei delitti, ma riguarda una situazione in cui, diversamente da quanto prevede l’art. 452-bis1, la compromissione ed il deterioramento, per ciò che riguarda l’inquinamento ambientale, non si sono verificati.

34V. per una rapidissima disamina L. RAMACCI La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale in Lexambiente RTDPA n. 2/2023, pag. 72

35Nel testo originario sottoposto al Parlamento mancava la modifica della rubrica aggiunta nella versione definitiva del decreto.

36V., ad es., G. AMENDOLA Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo" e Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?; S. PALMISANO Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’? , nonché A. L. VERGINE Sul delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” tutti in lexambiente.it

37Della quale viene dato conto in L. RAMACCI La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale, cit., pag. 55

38V., ad es. Cass. Sez. 3, n. 8783 del 6/3/2026, Polimeni, non mass.

39Cass. Sez. 3, n. 29230 del 10/07/2025, Colombara, Rv. 288490

40Pag. 7, dove espressamente si richiama Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565

41Di diverso avviso M. CERRUTI Un recepimento monco e un passo indietro di vent’anni nell’azione giudiziaria di tutela penale dell’ambiente in giustiziainsieme.it e in lexambiente.it il quale manifesta invece preoccupazione circa le negative conseguenze della definizione introdotta nel codice penale.

42Cass. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399; Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697

43Cass. Sez. 3, n. 8220 del 2/3/2021, De Francesco, non mass.

44Cass. Sez. 3, n. 11617 del 06/03/2024, Ventrone, Rv. 286073

45Cass. Sez. 3, n. 41567 del 29 dicembre 2025, PM in proc. Zoffoli, non mass.

46Cass. Sez. 6, n. 44992 del 19/10/2005, Piccolo, Rv. 232623

47Cass. Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, Rv. 235636

48Cass. Sez. 2, n. 11209 del 09/02/2016, P.m. in proc. Rosi, Rv. 266427

49Cass. Sez. 6, n. 23329 del 12/02/2025, Dal Maso, Rv. 288242

50L. RAMACCI Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68 in lexambiente.it, 2015

51Come, ad esempio, in caso di uso di emergenza del bromuro di metile, previsto e disciplinato dall’art. 10 dello stesso Regolamento

52Sui criteri di determinazione del grado della colpa v. Cass. Sez. 4, n. 22632 del 15/05/2008, P.c. e r.c. in proc. Gilio, Rv. 239895

53 Lo evidenzia C. RUGA RIVA I nuovi ecoreati, cit., pag. 38 mentre, prima della completa attuazione della direttiva, analizzandone i contenuti, L. SIRACUSA L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale , in penalecontemporaneo.it, 2011, prendendo atto del riferimento alla “negligenza grave” di cui all’art. 3, ne esaminava il contenuto, osservando che nell’ambito del diritto penale ambientale sarebbe stato “prospettabile un modello dicolpa grave circoscritto ai casi di manifesta violazione delle più elementari regole cautelari, sintomatici della particolare riprovevolezza di chi in condizioni di rischio ambientale generico o comune agisca con eccessiva noncuranza” . Per una visione d’insieme sull’attuazione della direttiva da parte di altri Stati membri della UE v. RUGA RIVA La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico , in Lexambiente RTDPA n. 4/2018, pag. 1

54V., ad esempio, L. RAMACCI Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) in Lexambiente RTDPA n. 4/2021 pag. 21 e ss.

55Sul ravvedimento operoso v. Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985 commentata in L. SIRACUSA La prima pronuncia di legittimità sull’attenuante del ravvedimento operoso ambientale in Giurisp. It. n. 10/2025, pag. 2140

56 Cass. Sez. 3, n. 22096 del 23/05/2023, Sansone ha precisato, infatti, che “la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.

57Così, pressoché testualmente, in motivazione Cass. Sez. 2, n. 14768 del 21/03/2017, Seck, Rv. 269723

58Cass. civile Sez. 3, 21/03/2025, n. 7558, Rv. 674224 ha infatti precisato, come indicato nella massima ufficiale, che “l'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza, proposta in un giudizio avente ad oggetto un contratto di affitto di azienda, non ravvisando, in ragione della natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali)”. Il TAR Lazio (RM) Sez. 1 n. 7625 del 17 aprile 2025 ha affermato che è irragionevole la decisione di anonimizzare tutti i provvedimenti giurisdizionali pubblicati in una banca dati, rendendo impossibile comprendere l’esatta portata della decisione, sottolineando come la diffusione del contenuto integrale delle pronunce giurisdizionali deve avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta della parte interessata oppure d’ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato.

59C. RUGA RIVA L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma , in Lexambiente. RTDPA n. 2/2024, p. 75

60C. RUGA RIVA Abrogato il reato di inosservanza di prescrizioni in materia di gestione abusiva di rifiuti pericolosi? in sistemapenale.it, 25 febbraio 2026, il quale richiama a sua volta le analoghe ma più sintetiche considerazioni di R. LOSENGO, in Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti (d.l. n. 116/2025, conv. in l. n. 147/2025 , Lexambiente RTDPA, n. 3/2025, p. 155.