TAR Toscana Sez. I n. 1498 del 6 novembre 2019
Urbanistica.Convenzione di lottizzazione
L'acquisizione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione da parte del Comune costituisce un obbligo puntualmente enunciato dall'art. 28 della L. n. 1150 del 1942, ove al quinto comma si prevede - nel testo conseguente alle sostituzioni disposte per effetto dell'art. 8 della L. n. 847 del 1967 - che la convenzione di lottizzazione debba contemplare, comunque, "la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847"., cosicché trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “per le dette opere di urbanizzazione si registra una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, con la conseguenza che per tali interventi, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza in capo ai privati della relativa proprietà
Pubblicato il 06/11/2019
N. 01498/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2018, proposto da
Comune di Dicomano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Castel del Pozzo S.r.l. non costituito in giudizio;
nei confronti
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Antonino Palumbo, Is.Ve.G. –Istituto di Vendite Giudiziarie S.r.l., parti non costituite in giudizio;
per l'accertamento,
dell’inadempimento degli obblighi di trasferimento delle aree sulle quali insistono le opere di urbanizzazione realizzate, con conseguente richiesta di una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., affinché sia disposto il trasferimento gratuito della proprietà delle aree individuate dai mappali nn. 371, sub. 63; 275; 444 e 445 del foglio 53 del Catasto Terreni del Comune di Dicomano e delle relative opere di urbanizzazione esistenti, in esecuzione degli obblighi dedotti in Convenzione, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Comune di Dicomano ha proposto un’azione di accertamento dell’inadempimento da parte della società Castel del Pozzo per quanto concerne gli obblighi di trasferimento delle aree sulle quali insistono alcune opere di urbanizzazione, con conseguente richiesta di una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., affinché sia disposto il trasferimento gratuito della proprietà delle stesse alla mano pubblica.
Nel gravame si è evidenziato che il Comune di Dicomano, in data 20 dicembre 2003, aveva sottoscritto una prima convenzione urbanistica di lottizzazione con la proprietaria dell’area Sig.ra Giuliana Giunti relativamente al comparto edificatorio denominato CR7 del PRG all’epoca vigente.
Nel 2004 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 15 relativa alle opere di urbanizzazione primaria, poi parzialmente eseguite nel corso dei successivi anni.
In seguito, più precisamente, in data 8 gennaio 2008, la Sig.ra Giunti cedeva la proprietà dei terreni oggetto della lottizzazione alla società Castel del Pozzo S.r.l., unitamente alla comproprietaria Sig.ra Anna Maria Giuntini.
Il Comune, il 3 agosto 2009, ha sottoscritto con la Castel del Pozzo S.r.l. una convenzione urbanistica di lottizzazione sostitutiva della precedente, per il medesimo comparto edificatorio CR7, con la quale la nuova proprietaria dell’area si impegnava a realizzare “tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste nel piano attuativo, così come risultanti dagli elaborati grafici del progetto presentato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2002”.
Nella stessa convenzione si prevedeva che la Società Castel del Pozzo era competente ad eseguire i lavori delle opere di urbanizzazione primaria “entro tre anni dal rilascio del permesso a costruire” ed in ogni caso, entro i termini di validità dell’originaria convenzione (stipulata in data 20 dicembre 2003) e cioè entro il 20 dicembre 2013.
Entro la stessa data la società Castel del Pozzo S.r.l. si era impegnata a cedere gratuitamente le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 1 della convenzione del 2009), nei confronti del Comune di Dicomano.
In considerazione del fatto che i lavori di realizzazione degli immobili non risultavano ultimati il Comune di Dicomano, in data 10 novembre 2015, ha intimato alla società Castel del Pozzo S.r.l. di procedere all’ultimazione di tutte le opere e, ciò, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Con il presente ricorso il Comune chiede, pertanto, l’emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. in ragione dell’inadempimento della società Castel del Pozzo, con riferimento agli obblighi di cessione delle aree previsti dalla convenzione del 2009.
Nel giudizio così instaurato non si è costituita la società Castel del Pozzo, malgrado fosse stata correttamente intimata.
Alla camera di consiglio del 12 settembre 2009 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per l’assenza del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
All’udienza del 9 ottobre 2019, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere.
1.1 In primo luogo è necessario precisare come il ricorso di cui si tratta vede quale parte attrice l’Amministrazione comunale, nell’ambito di un giudizio c.d. a parti invertite, dove si richiede l’accertamento del diritto della stessa Amministrazione ad ottenere l’esatto adempimento della Convenzione del 2009 sottoscritta con la società Castel del Pozzo, affinché quest’ultima sia condannata ad adempiere alle obbligazioni rimaste inottemperate e consistenti nel consegnare le aree sulle quali insistono le opere di urbanizzazione rimaste incompiute entro il 10 dicembre 2013.
1.2 Con riferimento a detta azione di accertamento va confermata la Giurisdizione di questo Tribunale, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale (antecedente all’introduzione dell’art. 133 cpa) laddove ritiene che in materia di esecuzione di una Convenzione si verta in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, la quale è da individuarsi anche tutte le volte che vengano in discussione questioni su diritti e, ciò, considerando che "il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege (Cass. n. 6792 del 08/08/1987; Cass. n. 7157 del 15/04/2004; Cass. n. 13403 del 23/05/2008)”.
1.3 Peraltro, già prima della legge sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza era giunta a definire le convenzioni o gli atti d'obbligo, eventualmente stipulati tra Comune e soggetti richiedenti una concessione edilizia, quali atti suscettibili di integrare la fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, “con la conseguenza che le controversie ad esse relative si risolvono in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031; 29 gennaio 2001, n. 29; 20 aprile 2007, n. 9360)”.
1.4 Si è affermato,, infatti, che lo strumento di cui all'art. 2932 c.c. è utilizzabile non solo nei caso di inadempimento ad obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche per gli obblighi aventi titolo nella legge (nella specie dall'art. 28, comma 5, della L. n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria) .
1.5 Anche questo Tribunale di recente ha avuto modo di confermare che, in caso di mancata esecuzioni di lavori inerenti la realizzazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata, l'Amministrazione può agire dinanzi al Giudice amministrativo, competente in via esclusiva per la materia (atteso che agli accordi amministrativi de quo si applicano le disposizioni civilistiche in materia di obbligazioni e contratti) ai sensi dell'art. 2932 c.c. onde accertare l'inadempimento ed ottenere, in conseguenza, il trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 17/01/2018, n. 68).
1.6 E’, altresì noto che, con gli art. 30 comma 1 e 34 del cpa, si è legittimato il Giudice Amministrativo ad emanare pronunce dichiarative, costitutive e di condanna, idonee a soddisfare l’effettiva pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
1.7 Applicando detti principi è evidente la fondatezza dell’attuale ricorso.
E’ dirimente constatare che l’art. 1 della convenzione del 2009 impegnava la società lottizzante a realizzare le previsioni del piano attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2002 e, quindi, a eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, da ultimo a cedere gratuitamente entro il 20/12/2013 le aree destinate alla realizzazione delle onere di urbanizzazione e secondaria.
1.8 Si consideri, inoltre, che il Comune, con sopralluogo tecnico del 15 aprile 2010, aveva avuto modo di verificare l’effettiva realizzazione del primo stralcio delle opere di urbanizzazione primaria, oggetto della prima concessione edilizia n. 15 del 2004, svincolando parzialmente la garanzia fideiussoria.
1.9 L'acquisizione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione da parte del Comune costituisce un obbligo puntualmente enunciato dall'art. 28 della L. n. 1150 del 1942, ove al quinto comma si prevede - nel testo conseguente alle sostituzioni disposte per effetto dell'art. 8 della L. n. 847 del 1967 - che la convenzione di lottizzazione debba contemplare, comunque, "la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847"., cosicché trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “per le dette opere di urbanizzazione si registra una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, con la conseguenza che per tali interventi, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza in capo ai privati della relativa proprietà (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 01 luglio 2010 , n. 2815; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione I, 9 marzo 2012 n. 245)”.
2. Il Legislatore, nel disciplinare le opere di urbanizzazione, ha confermato la possibilità della realizzazione diretta c.d. a scomputo dal contributo di concessione ma non ha lasciato alcun dubbio in merito al passaggio della proprietà delle stesse, una volta realizzate, in capo all'ente pubblico territoriale di riferimento, prevedendone la confluenza nel patrimonio indisponibile (art. 16 comma 2, D.lgs. n. 380 del 2001) e, ciò, ad ulteriore riprova che si tratti di beni destinati alla fruizione pubblica.
2.1 In altri termini per le dette opere di urbanizzazione si registra una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, con la conseguenza che per tali interventi, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza in capo ai privati della relativa proprietà (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 01 luglio 2010, n. 2815).
2.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, detta acquisizione sia compiutamente avvenuta.
2.3 Nel caso di specie è stato lo stesso Comune a dare atto, nel ricorso, che una parte delle opere di urbanizzazione, ed in particolare l’assetto infrastrutturale stradale, è stato comunque realizzato,
Per quanto concerne le aree rimanenti, le cui opere sono rimaste incompiute, va evidenziato come le aree ad esse relative sono state destinate all’esecuzione degli interventi di cui si tratta, malgrado il venire in essere di un sostanziale inadempimento e disinteressamento della società Castel del Pozzo che non ha ritenuto nemmeno di costituirsi nel presente giudizio.
2.4 In conclusione, sussistono tutte le condizioni per accogliere il ricorso e le domande proposte dall’Amministrazione comunale.
2.5 Alla luce delle suesposte considerazioni si accerta, in favore del Comune di Dicomano, ed a carico della società resistente, l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle aree contraddistinte al catasto terrenti al foglio di mappa 53 dello stesso Comune dalle seguenti particelle:
- 371, sub. 63 categoria area urbana consistenza mq. 3235 (catasto fabbricati);
- 275, seminativo arborato di classe 1, sup. mq. 314 (catasto terreni);
- 444 seminativo arborato di classe 1, sup. mq. 3.115 (catasto terreni);
- 445 seminativo arborato di classe 1, sup. mq, 117 (catasto terreni).
2.6 Va, altresì, disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Dicomano della proprietà delle aree e delle opere predette, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) accerta l’inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree sopra individuate posto in essere dalla società Castel del Pozzo;
b) dispone il trasferimento gratuito della proprietà delle stesse aree, ex art. 2932 c.c., in favore del Comune di Dicomano.
Condanna la società Castel del Pozzo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre oneri di legge e con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore