Eventi sismici e sicurezza – Basta con l’ipocrisia istituzionale! (Riflessioni a caldo a seguito della nuova violenta scossa di terremoto del 29/5/2012 che ha colpito l’Emilia)
di MASSIMO GRISANTI
Una nuova violenta scossa di terremoto del 5.8 grado della scala Richter ha colpito stamani l’Emilia, con epicentro tra Carpi, Midolla e Mirandola nel modenese.
Subito sono tate pubblicate dichiarazioni dei membri del Governo dello Stato:
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La dichiarazione del Presidente del Consiglio MONTI: lo Stato “farà tutto quello che deve fare, che è possibile fare, nei tempi più brevi, per garantire la ripresa della vita normale in questa terra così speciale, importante e produttiva per l’Italia” (cfr. La Stampa web del 29/5/2012 ore 12:45)
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La dichiarazione del Ministro FORNERO: “E’ innaturale che i palazzi crollino ad ogni nuova scossa” (cfr. Repubblica web del 29/5/2012 ore 12:45).
Inoltre, dal Corriere della Sera web del 29/5/2012 ore 12:47: “… Ripartono le polemiche che investono le autorità per aver dato l'ok a rientrare in scuole e abitazioni. (…)”.
E della vicinanza alle popolazioni colpite il capo dello Stato ricorda di averne già parlato ieri “prima che accadesse questa nuova grave scossa. So che da qui a poco il presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani e il presidente del Consiglio Mario Monti si rivolgeranno attraverso la tv alle popolazioni colpite e al Paese per riaffermare l’impegno forte di solidarietà, assistenza, vicinanza e impegno per la ricostruzione” (da La Stampa web del 29/5/2012 ore 12:50).
La prevenzione sismica non importa a nessuno perché, a differenza della ricostruzione, non fa PIL, a meno che non vengano imputati i costi delle opere di prevenzione a investimenti.
Nelle dichiarazioni istituzionali non si può non notare una sorta di ipocrisia istituzionale.
Vorrei ricordare, senza andare tanto lontano nella memoria, che il 22/12/2011 le Agenzie di Stampa divulgavano un comunicato della Conferenza Unificata Regioni – Province autonome (presieduta dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, che tante vittime ha dato al terremoto) nel quale veniva reso noto che – tutti raggianti – i Presidenti, all’unanimità, avevano deciso di proporre allo Stato la modifica dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di abrogare l’istituto della preventiva autorizzazione del Genio Civile per iniziare i lavori in zona sismica.
Siccome i nostri Amministratori non provano alcuna vergogna, possiamo tranquillamente rendere noto per extenso il testo del comunicato stampa, sicuri che non offendiamo nessuno:
“Snellire le procedure relative all’autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle località sismiche, in modo da ridurre i tempi necessari per l'adeguamento antisismico degli edifici.
È questo l'obiettivo della proposta di modifica di alcuni articoli (art. 94 e 104) del Testo Unico per l'Edilizia, approvata all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Controlli a campione al posto dell'autorizzazione preventiva.
Le nuove norme, presentate dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata (che presiede la relativa commissione della Conferenza), Rosa Gentile, contemplano la possibilità per le Regioni di prevedere al posto dell’autorizzazione preventiva per l’inizio dei lavori, modalità di controllo a campione.
Norme più leggere.
Le Regioni, stando alla proposta licenziata, potranno derogare alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale al fine di costituire efficaci reti tecniche di controllo. In caso di cambiamento della classificazione sismica dei territori o delle norme tecniche, chi abbia già iniziato una costruzione non avrà l’obbligo di adeguarsi alle nuove previsioni se concluderà i lavori entro 18 mesi. Diversamente, per tempi più lunghi, sarà necessario presentare una valutazione della sicurezza al fine di stabilire se è possibile proseguire con la costruzione o sia necessario un progetto di adeguamento.
Obiettivo la celerità della prevenzione sismica.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore lucano Gentile – è quello di rendere la celerità una materia ordinaria e non straordinaria legata all’emergenza. In un settore delicato come la prevenzione sismica è fondamentale potersi muovere celermente nell’adeguamento degli edifici per giungere ad un abbattimento del rischio legato al territorio. E piuttosto che derogare a tutte le norme quando i problemi e i lutti si sono già verificati, è bene rendere le normative più leggere prima ed evitare eventi catastrofici”.”.
L’obiettivo, in realtà e come è evidente nei carteggi ministeriali scambiatisi tra l’ex Ministro On. Di Pietro e l’ex Ministro On. Lanzillotta all’indomani della sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale, è sempre stato quello di affrancare le Regioni dalle connesse responsabilità derivanti dall’esercizio della funzione di controllo sismico (ex ante, mediante il rilascio della preventiva autorizzazione, ex post mediante il rilascio dei certificati di rispondenza). Per la precisione, Vasco Errani è stato colui il quale ha sempre richiesto (nella sua qualità di Presidente pro tempore della Conferenza Regioni-Province), talora con veemenza, allo Stato la completa liberalizzazione dell’attività edilizia nelle zone sismiche.
A quest’ultimo proposito vorrei ricordare che è dal 1982 che le Regioni in asserita applicazione della Legge n. 741/1981 hanno eliminato la preventiva autorizzazione sismica richiesta dalla Legge n. 64/1974 per edificare in zona sismica. Ciò ha comportato la pressoché totale elusione di controlli.
Dico elusione perché, in realtà, le leggi regionali non potevano – in attuazione della Legge n. 741/1981 – eliminare l’obbligo della preventiva autorizzazione per l’edilizia privata, bensì la loro sfera di azione legislativa delegata era rivolta unicamente verso le opere pubbliche (è evidente la ratio del legislatore che riteneva un inutile defatigamento dell’azione di governo l’approvazione di un’opera pubblica da parte di un soggetto pubblico, visto che ab origine la progettazione deve essere stringente ed assicurare la massima tutela possibile contro i fattori di rischio connessi all’utilizzazione del suolo).
Invero, la Legge n. 741/1981 già nel titolo “Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche” delinea il campo applicativo.
La delega legislativa concessa dallo Stato alle Regioni mediante le disposizioni di cui all’art. 20 è strettamente eccezionale in materia la cui potestà legislativa esclusiva è statale.
Ne consegue che dovendo essere interpretata in senso restrittivo, la delega legislativa – conformemente al campo di applicazione della Legge n. 741/1981 e cioè le opere pubbliche – non poteva inferire le opere private.
Di talché, in assenza di un intervento statale che impugnava le leggi regionali manifestamente incostituzionali nella parte che consentivano di poter ovviare alla preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione delle opere private, è legittimo pensare lo Stato e le Regioni abbiano – violando la Costituzione – un concorso di colpa nei delittuosi eventi sismici succedutesi dal 1982 ad oggi ?
Può essere, questa ricostruzione, un recondito motivo che ha portato, recentemente, il Governo ad emanare un decreto legge con il quale non viene più assicurato l’intervento risarcitorio dello Stato in caso di eventi sismici o, più in generale, di calamità naturali (compreso inondazioni) ?
Oggi l’importante è la produttività, l’efficientismo, la liberalizzazione delle attività economiche.
Seppoi ciò si traduce in pericolo per i Cittadini non importa niente a nessuno, anzi ci guadagna pure l’impresa funeraria (anche loro fanno PIL).
Sarà che il progresso è fare due passi indietro, finché siamo a tempo ?