REPUBBLICA ITALIANA
N. 1146/03 REG.DEC.
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
N.
4574 REG.RIC.
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione) ANNO 2002
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 4574/02, proposto da Carmelo BUCCOLIERI,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Manzi, e con lui elettivamente
domiciliato in Roma, v.
Federico Confalonieri n. 5,
contro
il
Comune di Manduria, in persona del Sindaco p.t.,
non costituito in giudizio,
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, I, 9
giugno 2001, n. 2630, resa inter partes, con la quale è stato
respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso un diniego
di concessione edilizia.
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Vista
l’ordinanza n. 2738 del 2 luglio 2002, con cui è stata motivatamente accolta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione
della sentenza di primo grado;
Relatore
alla pubblica udienza del 7 gennaio 2003 il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
udito il difensore della parte appellante come da verbale di udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.
L’odierno reclamante, una volta completati i lavori eseguiti in base alla
concessione edilizia n. 159 del 25 luglio 1996, rilasciata
per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel
territorio del Comune di Manduria, località Càcari, si vedeva notificare
l’ordinanza n. 281 del 3 novembre 1998, con la quale il Dirigente
dell’Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento al fabbricato in questione,
ordinava la demolizione di alcune opere ritenute abusive, e
precisamente l’ampliamento di superficie coperta di circa mq. 18,00 al
piano seminterrato ed al piano rialzato, siccome ritenuto difforme dalle
condizioni imposte dalla predetta concessione edilizia.
Solo
allora il ricorrente si sarebbe accorto che nelle pagine interne del documento
concessorio risultava apposta la seguente prescrizione speciale: “che il lato
di chiusura del fabbricato a farsi prospiciente la strada di p.r.g. sia retto,
privo di spezzettature ed allineato alla linea di composizione individuata per
lasciare invariati i volumi previsti come contrassegnati in rosso sugli
elaborati allegati alla presente”.
Sugli elaborati grafici allegati alla concessione
poteva in effetti scorgersi una linea rossa che, praticamente, tagliava una
sporgenza del fabbricato progettato.
Il
Buccolieri decideva allora di presentare una nuova richiesta concessoria, con la
quale procedere ad una rivisitazione globale della questione dell’arretramento
del fronte del fabbricato dalla strada secondo la previsione/sagoma del piano
particolareggiato.
Pertanto
proponeva, con domanda di concessione edilizia del 3 novembre 1999, la
demolizione parziale della rampa di accesso al piano seminterrato
e la riapprovazione del progetto originario con piccole modifiche
interne.
2.
La Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 1° febbraio 2000, esprimeva
parere contrario sulla richiesta di concessione, atteso il mancato rispetto del
piano particolareggiato n. 18 (fuori sagoma). Di tale decisione negativa il
responsabile dell’Ufficio urbanistico comunale dava comunicazione al
Buccolieri con nota n. 35713/99
dell’8 febbraio 2000.
3.
Avverso il predetto atto insorgeva l’odierno appellante dinanzi al TAR Puglia,
Sezione di Lecce, deducendo con un unico complesso motivo i vizi
dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà, della falsa ed erronea
presupposizione in fatto ed in diritto, nonché depositando documenti e
relazione di consulenza tecnica di parte.
Con
l’impugnata sentenza, in epigrafe indicata, il TAR adito respingeva il
ricorso.
4.
Il sig. Buccolieri ha pertanto interposto l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, lamentando tra l’altro, in via preliminare, che il
Tribunale di prime cure, con l’impugnata sua decisione, è andato ben oltre il
thema decidendum, incappando nell’inammissibile completamento del corredo
motivazionale del provvedimento amministrativo di diniego contestato.
5.
L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio per resistere
all’appello.
Con
ordinanza della Sezione n. 2738 del 2 luglio 2002 è stata motivatamente sospesa
l’efficacia della sentenza di primo grado.
Alla
pubblica udienza del 7 gennaio 2003 il ricorso in appello è stato introitato
per la decisione.
DIRITTO
1.
L’appello è degno di accoglimento.
Con
il diniego di nuova concessione edilizia contestato in prime cure, il Comune ha
opposto al progetto del ricorrente il mancato rispetto delle previsioni del
Piano particolareggiato n. 18, con la seguente ulteriore specifica, contenuta
tra parentesi: “fuori sagoma”.
2.
Il TAR di Lecce, da parte sua, nel portare argomentazioni a supporto della
reiezione del gravame, ha sì riconosciuto che, alla stregua della lettura delle
planimetrie e della relazione tecnica di parte, “risulta che il fabbricato
rientra nella sagoma dell’area edificabile del lotto così come delineata nel
piano particolareggiato”, ma ha poi affermato che “tuttavia quest’ultimo
[il piano particolareggiato] prevede che la facciata del fabbricato prospiciente
la via di P.R.G. sia rettilinea e priva di spezzettature, mentre, al contrario,
il fabbricato realizzato ed il progetto di cui il ricorrente ha chiesto la
riapprovazione presenta tale lato dell’edificio frastagliato, spezzato. Ne
deriva che non appare rispettata la
corrispondente previsione del piano particolareggiato, donde l’impugnato
diniego di concessione edilizia motivato con la riscontrata difformità dalle
previsioni del piano particolareggiato”.
3.
Tanto premesso, ragionevolmente il reclamante lamenta che il TAR non ha tenuto
nel debito conto che il Comune, con il provvedimento di diniego di nuovo titolo
edilizio impugnato in primo grado,
non si è limitato ad opporre all’istante genericamente
l’omesso rispetto delle prescrizioni del piano particolareggiato, bensì
ha chiaramente specificato, seppur con aggiunta tra parentesi, che la violazione
consisteva nella progettata costruzione “fuori sagoma”.
Il
punto controverso della causa era dunque soltanto quello di definire se
l’intervento edilizio progettato rientrasse o meno nella sagoma dell’area
edificabile del lotto, non già quello di sindacare anche altre violazioni dello
strumento attuativo che in nessun modo, invero, la CEC aveva contestato al
Buccolieri.
Orbene
il TAR stesso ha riconosciuto, ed è incontestato, che con il nuovo progetto non
si configurava più alcun sconfinamento del fabbricato dalla sagoma dell’area
edificabile, prevista conformemente alle condizioni di adiacenza con i lotti
contigui.
4.
In più, e la questione assume rilevanza decisiva ai fini della riforma della sentenza appellata, in ogni caso - come già adombrato
in sede di delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti
della pronunzia gravata – in base alla nota attestativa a firma del Dirigente
dell’U.T.C. n. 9178 in data 14 maggio 2002
va escluso che alcuna prescrizione del piano particolareggiato n. 18,
relativo alla zona semintensiva C2 del Comune di Manduria, imponesse facciate di
nuovi fabbricati con andamento rettilineo privo di spezzettature o rientranze.
5.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado
è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del diniego
contestato, motivato incongruamente e senza adeguati riscontri in punto di
fatto.
Il
Collegio ravvisa, nondimeno, la sussistenza delle ragioni per disporre la
compensazione tra le parti delle spese processuali, con riferimento ad entrambi
i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del
provvedimento di diniego impugnato in prime cure.
Spese di entrambi i gradi
di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei
seguenti Magistrati:
Alfonso
Quaranta
Presidente
Raffaele
Carboni
Consigliere
Giuseppe
Farina
Consigliere
Paolo
Buonvino
Consigliere
Gerardo
Mastrandrea
Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Gerardo Mastrandrea
F.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
1 Marzo 2003