Consiglio
di Stato Sez. V sent. 6734 del 30 ottobre 2003
Urbanistica contiguità dei fondi
REPUBBLICA ITALIANA .
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso
n. 3175 del 1997
, proposto
da Laterza Cesare
, rappresentato
e
difeso
dall’
avv. Felice Eugenio Lorusso
, elettivamente domiciliato
presso
l’avv. Ciro Intino
in
Roma, Via della Giuliana 50
contro
il
Comune di Bari,
rappresentato
e
difeso
dall’
avv. Leone Paradiso e dall’avv.
Renato Verna, ed elettivamente
domiciliato presso l’avv. Roberto Ciociola
in
Roma alla via Bertoloni n. 27
per
l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari, 3 settembre
1996 n. 491
, resa tra le parti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari
;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 24 giugno
2003
il
consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Lorusso e Cafruzzi per delega
dell’avv.to Verna.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto
dal sig. Cesare Laterza avverso il diniego di concessione edilizia per eccesso
di volumetria rispetto alla superficie disponibile.
Il
TAR ha ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato cessato l’interesse alla
decisione nel merito.
Contro
la decisione ha proposto appello il sig. Laterza negando di aver mai espresso la
suddetta valutazione e confermando di avere interesse alla decisione in quanto
il Comune di Bari nelle more aveva bensì rilasciato la concessione edilizia, ma
per una cubatura più limitata di quella inizialmente richiesta.
Il
Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Con
ordinanza collegiale 24 febbraio 2003 n. 983
la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Bari.
Alla
pubblica udienza del 24 giugno 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve
essere respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità
dell’appello avanzata dal Comune intimato, allegando la circostanza che
l’appellante, presentando un progetto di variante con volumetria ridotta
rispetto alla domanda iniziale, avrebbe prestato acquiescenza al diniego
impugnato.
E’
da osservare, al riguardo, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza, che non si riscontra alcuna incompatibilità tra la domanda di
una nuova concessione edilizia, presentata a seguito del diniego comunale sul
primigenio progetto, e la volontà di contestare in giudizio il detto diniego,
in quanto il permesso di costruire con le modalità e le dimensioni meno
favorevoli che l’Amministrazione è disposta ad assentire, non può sopprimere
il diritto di conseguire un vantaggio maggiore attraverso l’annullamento del
diniego al progetto iniziale.
Ciò
premesso, va ricordato che il Comune ha negato la concessione per la volumetria
inizialmente richiesta, affermando che una particella fondiaria, che l’istante
intendeva asservire alla costruzione, non poteva esserlo in quanto “non
confinante e neppure vicina” al lotto interessato dalla costruzione.
La
posizione del Comune, anche alla luce della documentazione acquisita con
l’incombente istruttorio, non può essere condivisa.
La
giurisprudenza della Sezione, espressa da ultimo con sentenza 1 aprile 1998 n.
400, depone nel senso che la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso
della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle
catastali interessate, bensì come effettiva e significativa vicinanza tra i
fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata.
Secondo
tale orientamento, la porzione di terreno che l’appellante intendeva
asservire, trovandosi a distanza di trentacinque metri dal fondo destinato alla
costruzione, ben poteva essere computato ai fini della volumetria richiesta.
Ne
consegue che la pretesa dedotta va accolta con riforma della sentenza di primo
grado.
Le
spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando
sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado;
spese
compensate;
ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma,
nella
camera di consiglio del 24 giugno
2003 con l'intervento dei magistrati:
Agostino
Elefante
Presidente
Raffaele
Carboni
Consigliere
Corrado
Allegretta
Consigliere
Marco
Lipari
Consigliere
Marzio
Branca
Consigliere est.