Consiglio di Stato Sez.V sent.7127 del 7 novembre 2003
Urbanistica. Altezza massima edifici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha
pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n.1241/2002
proposto dalla Valente Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Paccione ed elettivamente
domiciliata presso il Dr. A. Placidi in Roma, Lungotevere Flaminio n.46;
CONTRO
il
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Massimo F. Ingravalle ed elettivamente domiciliato presso lo studio
Nanna in Roma, Viale Giulio Cesare n.71;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II,
n.1192/2001 in data 17.4.2001;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione del Comune di Bisceglie;
Viste
le memorie difensive depositate da entrambe le parti;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’8 luglio 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato, e
uditi altresì gli avvocati M. Sanino, su delega dell’avv. Paccione e D.
Resta, su delega dell’avv. Ingravalle;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza appellata veniva respinto il ricorso, proposto dalla Valente
Costruzioni s.r.l. dinanzi al T.A.R. Puglia, inteso ad ottenere l’annullamento
della prescrizione apposta alla concessione edilizia n.91 in data 9.12.1999,
rilasciata dal Comune di Bisceglie alla ricorrente per la realizzazione di un
edificio di cinque piani destinato a civile abitazione, con la quale veniva
negato l’assenso alla costruzione del piano attico.
Avverso
la predetta decisione proponeva rituale appello l’originaria ricorrente,
criticando la correttezza dell’interpretazione della disciplina regolamentare
di riferimento assunta dai primi giudici a sostegno della pronuncia reiettiva,
della quale domandava l’annullamento.
Resisteva
il Comune di Bisceglie, difendendo, di contro, la correttezza della decisione
gravata, ribadendo la legittimità della clausola controversa e domandando la
reiezione dell’appello.
Le
parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante il deposito di memorie
difensive.
Alla
pubblica udienza dell’8 luglio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-
Le parti controvertono circa la legittimità della prescrizione apposta alla
concessione edilizia n.91 in data 9.12.1999, rilasciata dal Comune di Bisceglie
alla Valente Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di un edificio di cinque
piani destinato a civile abitazione, con la quale è stato negato l’assenso
alla costruzione del piano attico e della sua compatibilità con la disciplina
regolamentare relativa alle altezze massime degli edifici, contenuta nel
combinato disposto degli artt.16, 32, commi 14 e 15, e 35 delle n.t.a. del
P.R.G. vigente.
La
questione può essere illustrata e riassunta nei termini che seguono.
Il
comma 14 dell’art.32 delle n.t.a. concede il beneficio di un’altezza
aggiuntiva pari a mt. 2,25, rispetto a quella massima stabilita dagli artt.16 e
35, nei casi in cui il piano terra sia destinato completamente a porticato (come
nell’edificio progettato dalla Valente).
Il
comma successivo ammette la realizzazione di un piano attico in arretrato,
“qualora l’altezza dell’edificio sia inferiore, sulla facciata, a quella
massima stabilita, di una quantità inferiore ad un piano (mt.3,25), e non è
sfruttata tutta la cubatura ammissibile…”.
Il
Comune ha negato l’assenso alla realizzazione del piano attico sulla base del
rilievo che la concessione del beneficio di cui al coma 14, che già consentiva
il superamento dell’altezza massima, impediva la contestuale applicazione
dell’ulteriore ipotesi derogatoria di cui al comma 15 dell’art.32.
Sostiene,
di contro, la ricorrente che il riferimento, contenuto nel comma 15,
all’altezza massima stabilita, ai fini della realizzabilità in deroga del
piano attico, comprende anche l’altezza ottenuta per effetto del beneficio di
cui al comma 14 (pacificamente spettante ala società interessata) e che,
quindi, la clausola limitativa impugnata si rivela confliggente con la
disciplina regolamentare sulle altezze massime degli edifici.
Il
Tribunale adìto ha, tuttavia, giudicato legittima la prescrizione impugnata,
ritenendola coerente con la normativa di piano di riferimento, contestualmente
intesa nel senso della non cumulabilità delle previsioni di deroga
all’altezza massima contenute nei commi 14 e 15 dell’art.32 delle n.t.a. o,
meglio, della non computabilità dell’altezza aggiuntiva concessa ai sensi del
comma 14, ai fini del calcolo di quella “massima stabilita” per
l’applicazione del comma 15.
2.-
La società appellante critica la correttezza dell’interpretazione della
disciplina di riferimento preferita in prima istanza, riproponendo e sostenendo
la diversa esegesi che ammette l’applicazione congiunta delle disposizioni
citate, nel senso prima indicato, e che consente, in definitiva,
l’edificazione, nel caso di specie, del piano attico.
Si
sostiene, in particolare, che la locuzione “altezza massima stabilita”
contenuta nel comma 15 debba essere riferita alla relativa misura comunque
consentita dalla normativa di piano (in tutte le sue articolazioni), con la
conseguenza che l’altezza aggiuntiva ammessa dal comma 14 deve concorrere a
determinare il parametro di riferimento indicato dal comma 15, senza che rilevi
che il primo beneficio implica già una deroga all’altezza massima stabilita
in via generale dagli artt.16 e 35 (di 16 metri).
L’assunto
è infondato.
Come,
invero, correttamente rilevato dai primi giudici, il dato testuale del comma 14
indica una soluzione contraria a quella prospettata dalla ricorrente ed
impedisce di aderire all’esegesi dalla stessa suggerita.
Là
dove, infatti, la disposizione citata utilizza la locuzione “altezza
totale”, invece di quella di “altezza massima”, intende evidentemente
indicare una dimensione non solo maggiore di quella consentita, ma assoluta e
non più superabile per effetto di qualsivoglia altra previsione del piano.
La
relativa deroga alle altezze massime previste per le singole tipologie di
edifici e per le diverse zone si atteggia, in sintesi, come ultimativo e
definitivo beneficio che consente, per quella esclusiva e peculiare fattispecie
e nei vincolati e rigidi margini ivi previsti, l’edificazione del fabbricato
oltre i limiti estremi stabiliti in via generale.
La
nozione di “altezza totale” appena definita comporta, inoltre, che il
relativo limite non può essere ulteriormente superato e che, conseguito quel
beneficio, non se ne possono cumulare altri, che consentirebbero
inammissibilmente di derogare ulteriormente ad un margine di altezza che, per il
suo carattere dichiarato “totale”, non tollera altre eccezioni.
Ogni
altra opzione esegetica va, in particolare, rifiutata, siccome contraria
all’insuperabile dato letterale appena analizzato ed in quanto confliggente
con il noto canone ermeneutico che impedisce di assegnare ad una disposizione un
significato che preclude alla stessa di produrre qualsiasi effetto e che la
priva di ogni senso ed utilità.
Ragionando
come vuole la ricorrente, si perviene, infatti, alla inaccettabile conseguenza
di svuotare l’espressione “altezza totale” di qualsiasi utile significato
e si finisce per parificare la ridetta locuzione a quella di “altezza
massima”, nonostante che il Comune abbia inteso distinguere i due concetti
(usando dizioni differenti) e, quindi, la portata precettiva delle disposizioni
che li esprimono.
Né
il criterio interpretativo assunto a base della lettura sopra compiuta
dell’art.32 può ritenersi arbitrario, come pretende la ricorrente, posto che,
anzi, lo stesso risulta puntualmente riferito alla lettera delle disposizioni
interpretate nonché fondato sull’analisi della presupposta e coerente
intenzione dell’amministrazione di assegnare valenza assoluta al beneficio di
cui al comma 14.
Ne
consegue, in definitiva, che la prescrizione limitativa impugnata dalla
ricorrente si rivela conforme alla disciplina regolamentare sulle altezze
massime degli edifici e, quindi, immune dal vizio denunciato con il primo motivo
di ricorso.
3.-
Con la seconda censura la ricorrente deduce una disparità di trattamento
nell’applicazione delle disposizioni in questione, segnalando che in passato
il Comune ha (diversamente) inteso ed attuato il regime delle altezze massime
proprio nel senso qui prospettato dall’appellante, ma in favore di altri
soggetti.
Il
motivo è palesemente infondato.
E’
sufficiente, al riguardo, rilevare che, secondo un costante ed univoco
insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex
multis C.S., Sez. V, 7 settembre 2001, n.4670), il vizio di eccesso di
potere per disparità di trattamento non è configurabile nei riguardi di
determinazioni corrette e sulla sola base della denunciata adozione di
precedenti provvedimenti illegittimi nella medesima materia ed in favore di
altri soggetti.
Va,
quindi, negato ogni pregio alla doglianza considerata, sulla base del duplice
rilievo della già riscontrata illegittimità della diversa esegesi che ammette
il cumulo dei benefici e, quindi, della irrilevanza, ai fini della verifica
della validità della clausola impugnata sotto il profilo in esame, di
precedenti determinazioni attuative di tale erronea interpretazione.
4.-
Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione
dell’appello e la conferma della decisione appellata.
5.-
Le difficoltà interpretative sottese alla questione principalmente dibattuta
giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso
indicato in epigrafe e compensa le spese processuali;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 luglio 2003
, con l'intervento dei signori:
Alfonso
Quaranta
- Presidente
Raffaele
Carboni
- Consigliere
Paolo
Buonvino
- Consigliere
Francesco
D’Ottavi -
Consigliere
Carlo
Deodato
- Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to
Carlo Deodato
f.to Alfonso Quaranta
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7 novembre 2003