Cass. Sez. III n. 13642 del 15 aprile 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. PM in proc. Ciotola
Urbanistica. Sospensione dell'ordine di demolizione e sindacato sulla fiscalizzazione dell'abuso
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione a seguito della pendenza di un contenzioso amministrativo sulla fiscalizzazione dell'abuso ex art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, non può disporre la sospensione dell'esecuzione "sine die" in attesa del giudicato amministrativo. Egli è tenuto a un esame autonomo e prognostico circa la fondatezza dell'istanza e i tempi del procedimento, che deve essere di rapido esaurimento. Tale verifica deve accertare sia la riconducibilità dell'opera agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla fiscalizzazione (con esclusione delle nuove edificazioni), sia l'effettiva impossibilità tecnica del ripristino senza pregiudizio per la parte legittima. Ne consegue che è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che sospenda l'esecuzione sulla mera scorta del ricorso al giudice amministrativo, omettendo di analizzare il principio di fondatezza della tesi difensiva o di confrontarsi con precedenti rigetti basati sull'assenza di ragioni tecniche ostative alla demolizione
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Napoli sospendeva l'ordine di demolizione emesso nei confronti di Antonio Ciotola con riguardo ad un abuso edilizio oggetto di condanna irrevocabile.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe sospeso l'ordine di demolizione fino al giudicato amministrativo, ossia sine die, sebbene la questione sottoposta al Tar - la legittimità del rifiuto di fiscalizzazione dell'abuso da parte del Comune di Napoli, ex art. 33, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - nulla incida sul carattere abusivo dell'immobile realizzato; l'ordinanza, pertanto, non conterrebbe alcuna motivazione circa l'eventuale nesso tra la procedura giurisdizionale amministrativa ed il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la sussistenza dei presupposti che consentano la revoca dell'ordine di demolizione, secondo la giurisprudenza di questa Corte. Ribadito che il giudicato amministrativo non inciderebbe affatto sulla procedura esecutiva, si precisa, poi, che ogni argomento dedotto dall'istante per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione, anche con riguardo ai presupposti della sua fiscalizzazione, sarebbe già stato rigettato dallo stesso Tribunale di Napoli con ordinanza del 15/11/2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
L'ordinanza impugnata ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione "in attesa del giudicato amministrativo", ossia della formale conclusione del giudizio intrapreso dal Ciotola - condannato per violazioni edilizie - avverso la mancata pronuncia del Comune di Napoli sulla richiesta di fiscalizzazione dell'abuso, avanzata ai sensi dell'art. 33, d.P.R. n. 380 del 2001.
4.1. Questa motivazione è carente e deve essere censurata.
La Corte di cassazione, con indirizzo del tutto costante e qui da ribadire, ha affermato che, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto ad esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (tra le molte, Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212. Tra le molte successive, non massimate, Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, Biondo; Sez. 3, n. 1891 del 10/12/2025, Brescia; Sez. 3, n. 41208 del 10/12/2025, Du Val).
5.1. Questo principio trova poi applicazione, per evidente identità di ratio, anche con riguardo alla sindacabilità, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, così come del ricorso proposto avverso il rigetto della stessa o il silenzio sul punto (come nel caso in esame), dovendo lo stesso giudice, anche in tali ipotesi, verificare i presupposti contemplati dalla norma in esame, in forza della quale, "qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile" prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere" (tra le altre, Sez. 3, 43250 del 2/11/2022, Siano, Rv. 283736). La verifica, peraltro, deve concernere, in primo luogo, la possibilità stessa di accedere alla procedura dell'art. 33 in esame, riservata, come da comma 1, "agli interventi e alle opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso", e, come da comma 6-bis, anche "agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in totale difformità dalla stessa". Con esclusione, pertanto, dei casi di edificazione ex novo di un piano in sopraelevazione ad un manufatto preesistente, come quello che il Procuratore ricorrente riferisce alla vicenda di specie, con argomento in fatto non verificabile da questa Corte.
Tanto premesso, l'ordinanza impugnata non si è confrontata affatto con tali principi di diritto, né, in particolare, con gli argomenti posti a fondamento del ricorso alla giustizia amministrativa, che il Tribunale ben avrebbe dovuto esaminare per riscontrare, in forza della documentazione di parte, qualora allegata, un eventuale principio di fondatezza nella tesi sostenuta dall'intimato.
6.1. Il provvedimento del Tribunale di Napoli, ancora, non ha tenuto conto dell'ordinanza emessa dallo stesso Ufficio il 15/11/2016, nella quale - oltre a darsi atto della mancata intrapresa, ad opera del Ciotola, di qualunque procedura volta alla regolarizzazione dell'abuso - erano stati espressamente confutati gli argomenti fondanti la richiesta fiscalizzazione, ossia l'impossibilità di procedere alla demolizione dell'illecito. Pronunciandosi proprio sul punto, infatti, il Tribunale aveva allora evidenziato che le ragioni tecniche e pratiche inerenti ad un preteso pregiudizio per l'immobile sottostante non risultavano, invero, né descritte né esposte, così che la tesi difensiva risultava priva di ogni sostegno argomentativo.
6.2. Ebbene, l'ordinanza qui in esame non dà atto di elementi nuovi sul punto, diversi da quelli già esaminati nel precedente incidente cautelare, eventualmente offerti al giudice amministrativo per sindacare nel merito il silenzio del Comune interessato.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato per vizio di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026 .


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