Cass. Sez. III n.39475 del 28 agosto 2017 (Ud 19 lug 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Di Nicola Imputato: Cozzolino
Urbanistica.Ristrutturazione ruderi in zona vincolata
Integra i reati di cui agli artt.44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione, come nel caso in esame, di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l'art.30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura
RITENUTO IN FATTO
l. Annunziata Cozzolino ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata, riqualificato il fatto di cui al capo e) nella contravvenzione di cui all'articolo 181, comma l, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha rideterminato la pena inflitta alla ricorrente in anni uno di arresto ed euro 18.000 di ammenda, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
All'imputata sono contestati il reato (capo a) previsto dall'articolo 44, comma l, lettera c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 perché, in qualità di proprietaria e in assenza di permesso di costruire, realizzava rh. seguenti opere abusive: un fabbricato su due livelli con pareti perimetrali in pietrame, coperto per una parte con una volta con lucernario centrale e per altra parte ad una sola falda spiovente con tegole, della seguente consistenza: l) piano seminterrato di mq 59 circa di superficie; 2) primo piano di mq 83 circa di superficie, adibito a civile abitazione; 3) locale deposito-lavanderia sul lato ovest del fabbricato principale a livello, adiacente al piano seminterrato, con una scalinata esterna in muratura, per una superficie pari a circa metri 13,50; 4) locale caldaia, al di sotto della scalinata, di metri 1,55 di superficie; 5) muro di contenimento in pietrame con un bauletto e ringhiera in ferro di lunghezza pari a metri 50 circa ed altezza variabile da metri quattro a metri cinque circa; 6) viale di ingresso di lunghezza pari a 42 m circa e larghezza pari a metri 3 circa, con pavimentazione in calcestruzzo, con cancello in ferro a chiusura di esso; 7) cortile a forma irregolare con pavimentazione delle lastre di pietra, pari a circa 300 m2 di superficie, delimitato da un muro di contenimento in pietrame della lunghezza di circa 25 m ed altezza 2,50 m; 8) terrazzamenti al lato sud ovest con sbancamento terreno; nonché il reato (capo b) previsto dagli articoli 64-71 d.p.r. n. 380 del 2001 per aver realizzato le opere di cui al capo a) senza la preventiva redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo nei limiti delle rispettive competenze; ancora, del reato (capo c) previsto dagli articoli 65-72 d.p.r. n. 380 del 2001 per aver iniziato la costruzione delle opere di cui al capo a) senza avene fatta previa denuncia al genio civile; inoltre del reato (capo d) previsto dagli articoli 93 - 95 d.p.r. n. 380 del 2001 per avere eseguito i lavori indicati al capo a) in zona sismica senza darne avviso scritto al genio civile, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso l'ufficio sopraindicato ed omettendo, altresì, di attenersi ai criteri tecnico descrittivi per le zone sismiche; infine, del reato (capo e) previsto dall'articolo 181, comma l, del decreto legislativo n. 42 del 2004, così come riqualificato, per avere eseguito le opere di cui al capo a) su un'area che, ai sensi dell'articolo 136, per le sue caratteristiche paesaggistiche, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (decreto ministeriale del 22 dicembre 1965), in assenza dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente, tramite il difensore, solleva sette motivi di gravame, articolati sotto plurimi profili, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli articoli 3, lettera d), e 10, lettera c), d.p.r. 380 del 2001 come novellato dal cosiddetto "decreto del fare" (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) nonché per violazione dell'articolo 181, comma l, decreto legislativo 42 del 2004 e per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma l, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Assume che, avendo realizzato un intervento edilizio di ristrutturazione, non era richiesto il rilascio di un preventivo permesso di costruire, essendo i lavori assoggettati al regime semplificato della Scia.
L'impugnata sentenza sarebbe inoltre incorsa nel vizio di motivazione denunciato (manifesta illogicità) nella parte in cui non sono state ritenute contrastanti le dichiarazioni dei testi del pubblico ministero con riferimento alla condotta addebitata alla ricorrente, segnalandosi per la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione dei dati contenuti nell'elaborato tecnico in atti ed incorrendo nella nullità prevista dall'articolo 178, comma l, lettera c) del codice di procedura penale derivante dalla omessa valutazione delle risultanze contenute nella consulenza tecnica, tanto sul rilievo che l'individuazione della natura dell'intervento addebitabile alla ricorrente costituisse la premessa indispensabile per la verifica delle ipotesi accusatoria.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli articoli 65-72 d.p.r.
380 del 2001 (articolo 606, comma l, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il reato contestato, in quanto emissivo proprio, è configurabile esclusivamente in capo al costruttore essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia.
Sul punto, nonostante uno specifico motivo di gravame, la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo, con specifico riferimento al reato di cui al capo d), la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla violazione dell'articolo 178, comma l, lettera c), del codice di procedura penale avuto riguardo all'articolo 6 Cedu (articolo 606, comma l, lettera c), del codice di procedura penale), sul rilievo che l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'articolo 181, comma l, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ma era stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 181, comma l-bis, stesso decreto. Trattandosi di una contestazione che differiva da quella descritta al comma l dell'articolo 181 ed essendo stato dichiarato incostituzionale il comma l-bis dello stesso articolo con la sentenza della Consulta n. 56 del 2016, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto, senza attivare previamente il contraddittorio e disattendendo pertanto il decisum della Corte di Strasburgo, di poter automaticamente riqualificare il fatto ritenendo ricomprese automaticamente le condotte originariamente sussunte nel comma l-bis in quelle del comma ldell'articolo 181. Siffatta decisione non può tuttavia essere condivisa perché rappresenta una novità emersa nel corso del
dibattimento ed implicava che l'imputato ne fosse posto a conoscenza, anche solo nella possibile diversa qualificazione del fatto originariamente contestato nonostante una simile evenienza rientrasse nel novero dei possibili accadimenti legati allo sviluppo del processo, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato per contrasto con le decisioni della Corte Edu n. 25575-04 del 11 dicembre 2007, Drassich, tanto più che la mancata instaurazione del previo contraddittorio ha impedito alla ricorrente di avvalersi della condotta riparatoria della rimessione in pristino prevista esclusivamente per l'ipotesi di cui all'articolo 181, comma l, e non anche per quella di cui all'articolo 181, comma l-bis (circostanza, quest'ultima, dedotta in udienza nel corso della discussione).
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la mancanza, l'apparenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale contenuta nei motivi di gravame (articolo 606, comma l, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che detta richiesta è stata respinta, con motivazione meramente apparente, alla luce dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti che avrebbe consentito di pervenire alla precisa ricostruzione dei fatti.
2.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce la prescrizione dei reati censurando l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 157 del codice penale e per la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione del principio del favor rei (articolo 606, comma l, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Sostiene come spetti all'accusa l'onere della prova circa la cessazione della permanenza del reato edilizio, con la conseguenza che la prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo rappresenta un onere dell'accusa.
Nel caso di specie, le opere in contestazione erano da ritenersi ultimate sia perché la documentazione fotografica prodotta dal pubblico ministero rappresentava un immobile arredato ed in uso e sia perché la difesa aveva fornito la prova testimoniale della ultimazione delle opere, essendo emerso che nell'agosto 2010 Tommaso Rea aveva alloggiato al piano terra del villino già completo e tuttavia tali circostanze sarebbero state immotivatamente disattese dai giudici del merito.
2.6. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 157 del codice penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla durata del periodo di sospensione della prescrizione conseguente al rinvio del processo (articolo 606, comma l, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
In particolare, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato i provvedimenti con quali sono stati disposti i differimenti delle udienze, calcolando peraltro, da udienza a udienza, i termini di sospensione per i rinvii dovuti all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi forensi, laddove la sospensione della prescrizione doveva ritenersi limitata al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal cosiddetto carico di lavoro e non potendosi perciò calcolare la sospensione della prescrizione per tutta la durata dell'astensione.
2. 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e la violazione del divieto di reformatio in peius (articolo 606, comma l, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che i criteri adoperati dal tribunale avevano determinato l'applicazione della pena nel minimo edittale. All'esito della riqualificazione del reato di cui al capo e), invece, il giudice di appello ha applicato una pena che si discosta notevolmente dai minimi edittali, in assenza di qualsivoglia riferimento alla capacità a delinquere della ricorrente e ai parametri di cui alla 133 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Sono fondati, nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono, il secondo e il settimo motivo, mentre il ricorso è infondato nel resto.
2. Il primo motivo non ha giuridico fondamento.
Con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità, i giudici del merito hanno verificato che l'immobile de quo, acquistato dalla ricorrente nell'anno 2007 come rudere di circa 39 mq, era stato pressoché triplicato come volume (pag. 3-5 sentenza di primo grado e pagg. 6 ss. sentenza di appello), con la conseguenza che, in sostituzione di un precedente corpo di fabbrica composto di due vani, di cui uno completamente diruto, era stato realizzato un fabbricato su due livelli della superficie complessiva di circa 140 mq.
La Corte di appello, che ha considerato tutte le obiezioni ed anche i rilievi tecnici della difesa disattendendoli motivatamente, ha dunque escluso l'applicabilità al caso di specie delle modifiche operate all'articolo 10 TUE dal D.L.
21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.L 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto fissato da questa Sezione secondo il quale integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione, come nel caso in esame, di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta, Rv. 260552).
La ricorrente sussume, del tutto impropriamente, l'intervento come se lo stesso avesse riguardato una ristrutturazione in zona paesaggisticamente non vincolata dove l'art. 30 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98), consente di qualificare come "ristrutturazione edilizia" l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso, a condizione però che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, cit., Rv. 260551; Sez. 3, n. 45147 del 08/10/2015, Marzo, Rv. 265444), ulteriori circostanze comunque del tutto non sussistenti nel
caso di specie.
3. Anche il terzo motivo non è fondato.
Come è noto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale esplica la sua efficacia non solo nel procedimento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata ma, stante l'efficacia "erga omnes" della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, anche in ogni altro giudizio in cui la
norma debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, anche se venuto in essere anteriormente alla pubblicazione della suddetta sentenza sulla Gazzetta ufficiale, con esclusione dei cosiddetti rapporti esauriti nei quali, peraltro, non può tuttavia farsi rientrare il caso di
specie.
La pubblicazione introduce, poi, una presunzione legale di conoscenza delle pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la quale esplica i suoi effetti non solo per il futuro ma, a condizioni esatte, anche retroattivamente nei confronti di fatti e di rapporti risalenti al periodo in cui la norma era vigente.
Ne consegue pertanto l'obbligo del giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale, senza distinzione fra norme di diritto sostanziale e norme di diritto processuale, d'ufficio ed anche contro una richiesta di parte.
Da ciò emerge come sia del tutto decentrata la doglianza con la quale la ricorrente invoca gli effetti della sentenza Drassich che non si applicherebbe comunque al caso di specie, avendo la Corte di appello derubricato il delitto di cui all'articolo 181, comma l-bis, nella contravvenzione, di cui all'articolo 181, comma l, d.lgs. 22 gennaio 2014, n. 42 e, in tal caso, non vi era perciò alcun obbligo di preventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al contraddittorio perché la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli (Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109).
Peraltro, qualora il giudice dell'appello qualifichi, come nel caso in esame, diversamente in sentenza il fatto contestato, senza che l'imputato abbia avuto preventivamente la possibilità di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357).
Neppure rileva la circostanza secondo la quale la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di avvalersi della causa estintiva di cui all'art. 181, comma l qiunquies, d.lgs. n. 42 del 2004, posto che era già intervenuta, in data 9 febbraio 2015, la sentenza di condanna in primo grado e, quindi, era già maturata la preclusione al riguardo, essendo la causa estintiva ancorata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi intervenuta prima della sentenza di condanna (in ogni caso, la situazione giuridica presa in esame dalla disposizione invocata era già definitivamente esaurita al momento della pronuncia di incostituzionalità proprio per effetto della intervenuta sentenza di condanna).
4. Il quarto motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del
17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente spiegato come la richiesta non potesse trovare accoglimento alla luce dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti che, come ampiamente riportato nella motivazione della sentenza impugnata, aveva consentito di pervenire alla precisa ricostruzione dei fatti.
5. Il quinto ed il sesto motivo, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
Con essi la ricorrente eccepisce senza fondamento la prescrizione dei reati.
Quanto alla data di cessazione della permanenza, i giudici del merito hanno abbondantemente spiegato come lavori fossero in corso alla data dell'accertamento (18 aprile 2011) o comunque non ultimati, in quanto non erano state completate le rifiniture interne ed esterne, circostanze sulle quali la ricorrente non ha neppure preso una specifica posizione.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione è assestata nel senso di ritenere che, in tema di reati edilizi, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).
Quanto, poi, ai periodi di sospensione della prescrizione, calcolati in sentenza (pag. 3) in anni uno, mesi tre e giorni dodici, essi appaiono - da una verifica che il Collegio ha dovuto effettuare per effetto della doglianza sollevata - addirittura sottostimati risultando le seguenti sospensioni:
A) in primo grado, dal 23/03/2012 al 20/12/2012 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria;
dal 11/07/2013 al 27/02/2014 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria;
dal 26/09/2014 al 29/01/2015 per impedimento professionale del difensore non prontamente comunicato perché prospettato in udienza;
dal 29/01/2015 al 09/02/2015 per rinvio richiesto dalla difesa;
B) in grado di appello: dal 05/07/2016 al 01/10/2016 per rinvio richiesto dalla difesa, per un totale di anni uno, mesi undici e giorni ventitré di sospensione, dovendosi considerare che il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, Rasano, Rv. 239890), non applicandosi, in tal caso, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., con la conseguenza che il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052) e che, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914).
Ne deriva che, applicandosi per intero a tutti i disposti rinvii il termine di sospensione come in precedenza calcolato, la prescrizione, contrariamente all'assunto della ricorrente, non è maturata (mentre sarebbe maturata il 10 aprile 2018).
6. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Sul punto, occorre dare continuità all'indirizzo secondo il quale il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, è configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia (Sez. 3, n. 17539 del 24/03/2010, Musso,
Rv. 247168).
Da ciò consegue che va esclusa la responsabilità del committente dell'opera che tuttavia può concorrere, in qualità di "extraneus", nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) perché l'art. 65 del testo unico sull'edilizia, pur ponendo a carico del solo costruttore l'obbligo della denuncia dell'inizio dei lavori in cemento armato, non esclude che il committente possa concorrere nel reato, circostanza questa che, ad esempio, si realizza allorché la denuncia sia omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori (Sez. 3, n. 21775 del 23/03/2011, Ronga, Rv. 250377).
Nel caso in esame, la contestazione non ipotizza neppure lontanamente un concorso tra la committente e il costruttore ponendo, sic et simpliciter, a carico della prima l'infrazione, né le sentenze di merito motivano al riguardo su eventuali attività ausiliatrici della committente, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in ordine all'imputazione di cui al capo c) della rubrica, per non avere la ricorrente commesso il fatto e la relativa pena (di mesi uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda) va eliminata.
7. E' fondato anche il settimo motivo.
La Corte di appello ha inflitto alla ricorrente la pena finale di un anno di arresto e 18.000,00 euro di ammenda a fronte della pena di un anno ed un mese di reclusione irrogata in primo grado.
Per quanto la pena detentiva della reclusione sia, di regola, maggiormente afflittiva della pena dell'arresto, va considerato che il giudice d'appello ha aggiunto a quest'ultima anche la pena pecuniaria.
giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914).
Ne deriva che, applicandosi per intero a tutti i disposti rinvii il termine di sospensione come in precedenza calcolato, la prescrizione, contrariamente all'assunto della ricorrente, non è maturata (mentre sarebbe maturata il 10 aprile 2018).
6. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Sul punto, occorre dare continuità all'indirizzo secondo il quale il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, è configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia (Sez. 3, n. 17539 del 24/03/2010, Musso,
Rv. 247168).
Da ciò consegue che va esclusa la responsabilità del committente dell'opera che tuttavia può concorrere, in qualità di "extraneus", nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) perché l'art. 65 del testo unico sull'edilizia, pur ponendo a carico del solo costruttore l'obbligo della denuncia dell'inizio dei lavori in cemento armato, non esclude che il committente possa concorrere nel reato, circostanza questa che, ad esempio, si realizza allorché la denuncia sia omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori (Sez. 3, n. 21775 del 23/03/2011, Ronga, Rv. 250377).
Nel caso in esame, la contestazione non ipotizza neppure lontanamente un concorso tra la committente e il costruttore ponendo, sic et simpliciter, a carico della prima l'infrazione, né le sentenze di merito motivano al riguardo su eventuali attività ausiliatrici della committente, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in ordine all'imputazione di cui al capo c) della rubrica, per non avere la ricorrente commesso il fatto e la relativa pena (di mesi uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda) va eliminata.
7. E' fondato anche il settimo motivo.
La Corte di appello ha inflitto alla ricorrente la pena finale di un anno di arresto e 18.000,00 euro di ammenda a fronte della pena di un anno ed un mese di reclusione irrogata in primo grado.
Per quanto la pena detentiva della reclusione sia, di regola, maggiormente afflittiva della pena dell'arresto, va considerato che il giudice d'appello ha aggiunto a quest'ultima anche la pena pecuniaria.
Sennonché il ragguaglio stabilito nell'art 135 cod. pen. per le specie di pene vale per qualsiasi effetto giuridico.
Conseguentemente, se il giudice di appello, sussistendone i presupposti, può legalmente sostituire o aggiungere alla pena detentiva, quella pecuniaria, la misura di questa ultima deve essere contenuta in limiti tali che, in caso di conversione, non venga superato il quantum della pena detentiva originariamente inflitta, risultando altrimenti violata, in mancanza di appello proposto dal pubblico ministero in ordine alla misura della pena, la norma dell'art
597, terzo comma cod. proc. pen., sul divieto della reformatio in peius.
Infatti, il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena congiunta delle due specie (come nel caso in esame, arresto e ammenda) al posto di una pena di specie unica (reclusione), per valutare se sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. 3, n. 37872 del 26/05/2004, Bombardieri, Rv. 230037).
Procedendo in tal senso, ne deriva che la sanzione inflitta in grado di appello, pari ad un anno di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, risulta più grave di quella inflitta in prime cure dal tribunale giacché, ragguagliando la sanzione pecuniaria di euro 18.000,00 si ottengono 72 giorni di detenzione. Quella inflitta pertanto con la sentenza impugnata è, sia pure nella misura di 42 giorni, pena illegale perché in violazione del divieto di reformatio in peius e delle statuizioni di cui all'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al quale deve anche precisarsi che l'irrogazione di una sanzione in tale misura, pari praticamente alla media edittale, richiede una specifica e dettagliata motivazione al riguardo, sicché il giudice del rinvio valuterà anche se la pena base di un anno di arresto, pari quasi alla metà della media edittale, possa essere giustificata, tenuto conto della funzione rieducativa della pena secondo quanto prescritto dall'articolo 27 della Costituzione, sulla sola base di una non chiarita "gravità della condotta contestata desumibile dall'imponenza dell'intervento" (pag. 15 della sentenza impugnata), visto che le opere di notevole impatto volumetrico restano pur sempre punite, come ha stabilito la sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 181, comma l-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 mentre la Corte di appello ha riqualificato il fatto, di cui alla condotta contestata, in
Contravvenzione
8. Quanto al resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio al sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) per non aver commesso il fatto ed elimina la pena per esso inflitta di mesi uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda.
Annulla la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19/07/2017