Cass. Sez. III n. 39767 del 11 novembre 2010 (Cc. 28 set. 2010)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. PM in proc. Esposito
Urbanistica. Procedimento di esecuzione e sanatoria

Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debbo intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa, il G.E. deve accertare che, secondo uno ragionevole previsione, l’istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi bervi.

 

UDIENZA del 28.9.2010

SENTENZA N. 1190

REG. GENERALE N.41666/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.:


Dott. Guido De Maio                                 Presidente
Dott. Agostino Cordova                             Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                             Consigliere
Dott. Guicla I. Mulliri                                 Consigliere
Dott. Luigi Marini                                      Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
- avverso l'ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez.di Afragola
nei confronti di:
1) Es. Ro. nata il xa/dx/xxxx
2) De Ro. Vi. nato il xa/dx/xxxxx
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G., dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 30.1.2009 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola, revocava l'ordine di demolizione disposto con la sentenza n.262/03 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, in composizione monocratica, del 13.10.2003, irrevocabile il 16.1.2004, accogliendo la richiesta proposta da E. R. e D. R. V..


Assumeva il G.E. che in ordine al fabbricato, oggetto dell'accertamento penale, era stata presentata domanda di definizione dell'illecito edilizio, versando congruamente le somme a titolo di oblazione e di oneri concessori, come da certificato n.17 dell'11 aprile 2008, rilasciato dal dirigente del settore urbanistico del Comune di Afragola, con cui veniva attestata anche l'insussistenza di vincoli di cui agli artt.32 e 33 L.47/85.


Potendo gli istanti beneficiare del condono, l'ordine di demolizione risultava in contrasto con il rilasciando provvedimento in sanatoria.


2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge in relazione agli artt.31, 32, 33, 38, e 39 DPR 380/01 e 32 L.326/03.


L'opera era stata già oggetto di ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, per cui l'istanza di condono non avrebbe potuto esse accolta.


Allo stato, quindi non vi era alcun provvedimento della P.A. incompatibile con l'ordine di demolizione.


Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


3) Il ricorso è fondato.


3.1) Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E' altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass. pen. sez.3 n144 del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi.


Anche di recente questa Corte, come ricordato dallo stesso provvedimento impugnato, ha ribadito che "in materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) Ia attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (cfr. Cass. pen. sez.4 n.15210 del 5.3.3008).


3.1.1) Il G.E. Si è limitato a prendere atto dell'avvenuta presentazione dell'istanza di condono e della congruità delle somme versate, senza accertare se potesse legittimamente essere rilasciato il provvedimento di sanatoria (anche alla luce dell'avvenuta acquisizione delle opere edili al patrimonio comunale).


Di per sé, invero, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (cfr. Cass. pen. sez.3 n.28505 del 27.5.2009).


L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sez. di Afragola, che accerterà se l'opera sia condonabile e quindi se in ordine alla stessa possa essere emesso legittimo provvedimento di sanatoria in tempi brevi.


P. Q. M.


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

 

Così deciso in Roma il 28 settembre 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 Nov. 2010