Cass. Sez. III n. 39768 del 11 novembre 2010 (Cc. 28 set. 2010)
Pres. De Maio Est. Marini Ric. Marciano
Urbanistica. Procedimento di esecuzione
Una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi furono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l’ordine di demolizione venga sospeso o revocato.
UDIENZA del 28.9.2010
SENTENZA N. 1191
REG. GENERALE N. 42326/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla Mulliri Consigliere
Dott. Luigi Marini Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MA. LU., nata a (Omissis) il xx/xx/axdx
- Avverso la ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto in relazione all'ordine di demolizione di manufatto abusivo.
- Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
- Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del CONS. CARMINE STABILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 20 Ottobre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposta dalla Sig.ra Marciano avverso l'ingiunzione a demolire emesso dal Pubblico Ministero in sede in esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna emessa dal Giudice delle indagini preliminari in data 8 Febbraio 2005 (in giudicato il 26 Marzo 2005).
Il Giudice ha affermato che l'ordine di demolizione delle opere abusive può essere revocato o la sua esecuzione sospesa solo in presenza di un contrasto attuale e insanabile con provvedimenti che l'autorità amministrativa abbia già adottato o sia in procinto di adottare, mentre non assumono rilevanza ipotesi di contrasto futuro e meramente eventuale, così che solo l'elevata prevedibilità di sollecita emissione di un provvedimento amministrativo può assumere rilievo al fine di soprassedere all'esecuzione di quanto disposto in sentenza.
La circostanza che non si sia in presenza di un abuso "minore" e che il reato sia stato commesso in area soggetta a vincolo non offrono alcuna indicazione favorevole all'accoglimento della domanda presentata dalla Sig.ra Marciano ai fini di sanatoria. Né sussiste alcuna fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla istante con riferimento alle ingiustificate conseguenze deteriori che deriverebbero per la parte da una interpretazione della legge sfavorevole alla richiesta presentata.
Ricorre la Sig.ra Marciano, lamentando l'errata applicazione della legge e l'esistenza di vizi di motivazione.
Con primo motivo la ricorrente rileva che successivamente ai fatti per cui è stata condannata ella ha presentato sia istanza di condono edilizio (ex legge 24 novembre 2003, n.326) sia istanza di sanatoria ambientale (ex legge 15 dicembre 2004, n.308). La seconda istanza, volta ad ottenere la rimozione del vincolo, se accolta priverebbe di qualsiasi rilevanza penale le condotte incriminate e comunque farebbe venire meno i presupposti per la demolizione delle opere abusive, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quanto meno sospendere l'esecuzione della demolizione. In altri termini, l'art.1, comma 39 della legge n.308 del 2004 e la disciplina introdotta con il d.lgs. 24 marzo 2006, n.157 (si veda il comma 3-bis introdotto nell'art.182) consente di sanare tutte le opere realizzate entro il 30 settembre 2004 e non soltanto le opere minori.
Rileva, altresì, che spetta al giudice dell'esecuzione curare che le autorità competenti in ordine alle due istanze di sanatoria assumano i provvedimenti necessari, non potendo egli limitarsi a formulare una valutazione prognostica circa l'esito delle procedure amministrative.
Con secondo motivo ripropone la questione di legittimità costituzionale che il Giudice delle indagini preliminari ha ritenuto manifestamente infondata.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La giurisprudenza di questa Sezione richiamata dal Sig. Procuratore Generale nelle sue conclusioni afferma principi oramai consolidati circa l'esistenza di specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare attuazione all'ordine impartito con una sentenza ormai irrevocabile.
Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato.
La scelta del legislatore di non individuare nell'autorità amministrativa la sola competente ad intervenire in presenza di abusi edilizi, urbanistici e ambientali non configge con i valori costituzionali, come articolati in tema di ambiente e territorio da plurime decisioni della Corte costituzionale (il rinvio è alle sentenze, n.416 del 18 luglio 1995, n.344 del 1997, n.369 del 31 marzo 1998 e alla recentissima n.150 del 2009). Correttamente, dunque, in presenza di un giudicato penale il provvedimento impugnato ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.
Se, dunque, è pienamente conforme al sistema costituzionale che il giudice intervenga anche in dette materie con un ordine che mira a rimuovere gli effetti dannosi del reato, non sussiste alcuna ragione per affermare che gli effetti propri del giudicato penale debbano essere superati sulla base del mero sopravvenire di circostanze nuove. Il fatto che, in presenza di elementi di novità, il giudice dell'esecuzione possa non dare attuazione all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino costituisce, infatti, elemento eccezionale che può trovare fondamento esclusivamente in situazioni giuridicamente rilevanti che configgano in modo decisivo e attuale con l'esecuzione della sentenza. E' all'interno di tale prospettiva che la giurisprudenza di questa Corte ha demandato al giudice dell'esecuzione di operare una serie di accertamenti e di valutazioni, espressamente puntualizzati con la sentenza n.38997 del 2007 (rv 237816).
Una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi furono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili, cosa come definite dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (per tutte si rinvia all'ampia motivazione della sentenza n.1428, ud.11 Maggio 2007, Giovannini), e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione venga sospeso o revocato.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso in Roma il 28 Settembre 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 Nov. 2010