Cass. Sez. III n. 37566 del 3 ottobre 2008 (Ud 19 giu. 2008)
Pres. Altieri Est. Sensini Ric. Carducci
Urbanistica. Trasformazione di un sottotetto in mansarda
La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d\'uso dell\'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l\'emissione del provvedimento di sequestro preventivo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.TERESI ALFREDO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA "
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CARDUCCI EMILIA N. IL 10/03/1939 avverso ORDINANZA del 26/02/2008 TRIB. LIBERTA\' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del Processo
1- Con ordinanza in data 26/2/2008 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava, nell\'ambito del procedimento penale nei confronti di Carducci Emilia, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 15/2/2008, avente ad oggetto un piano sottotetto, ove venivano accertati lavori in corso, senza alcun titolo abilitativo, finalizzati alla trasformazione del sottotetto non abitale in locali ad uso abitativo.
2- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Carducci, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 44 D.P.R. n. 380/2001 e dell\'art. 321 c.p.p. in ordine alla sussistenza del fumus delitti in relazione al reato di realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire. In particolare il Tribunale del Riesame, nel confermare il decreto di sequestro preventivo, aveva rilevato un indebito mutamento di destinazione d\'uso del sottotetto, che, tuttavia, non vi era stato, in quanto il locale soffitta rientra a pieno titolo nella categoria edilizia delle residenze e, pertanto, ogni modifica, anche con opere, nell\'ambito della medesima categoria, non determina un mutamento di destinazione giuridicamente rilevante.
L\'intervento realizzato e descritto nel verbale di sequestro doveva ritenersi conclusivamente sottratto alla disciplina del permesso di costruire.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella specie, è stata accertata la trasformazione di un sottotetto in piano di abitazione attraverso la realizzazione di opere (tramezzature, impianti, stanze, servizi igienici), funzionali a modificare la destinazione d\'uso ed a creare una nuova volumetria a fini abitativi.
Nella specie, ancorché debba ritenersi erroneo il richiamo fatto dal Tribunale al "volume tecnico" con riferimento alla soffitta, in quanto i c.d. "volumi tecnici" sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l\'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all\'interno della parte abitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. 5, 13/5/1997 n. 483), si è, però, trattato di un conferimento di una destinazione d\'uso a locali che non avevano destinazione abitativa, con conseguente mutamento degli standards urbanistici ed aumento del carico urbanistico. Il tutto comportava la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo.
Può, pertanto, ribadirsi che la trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d\'uso dell\'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l\'emissione del provvedimento di sequestro preventivo.
4- Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi\'deciso in Roma il 19/6/2008